CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25670/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Aci e dall’avvocatoDavide Druda-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.767/2020 depositata il 22/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8586/2021Numero sezionale 5350/2026Numero di raccolta generale 25670/2026Data pubblicazione 22/09/20261. Con sentenza n. 767/2020, la CTR del Veneto rigettava gli appelliriuniti proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze n. 545/2018,n. 539/2018 e n. 229/2019, con cui la CTP di Padova, ritenendo noncommerciale l’attività esercitata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (giàCentro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), aveva accolto i ricorsi proposti daquest’ultima avverso complessivi 24 avvisi di accertamento catastale, coni quali l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato le denunce di variazionepresentate con procedura Docfa dalla contribuente, modificando dalgruppo D al gruppo E la categoria catastale proposta in relazione agliimmobili di cui alle denunce.La Corte regionale – premesso che era incontestato che AcqueveneteS.p.a. era una società a totale partecipazione pubblica, la quale, in houseproviding, gestiva la rete di distribuzione dell’acqua potabile e quella diraccolta e depurazione delle acque reflue nel territorio di 110 comuni delleprovince di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e Venezia e che tutti gliimmobili oggetto degli avvisi di accertamento erano costituiti da manufattiedilizi ed impianti idraulici, parte integrante della rete per la distribuzionedell’acqua potabile pubblica (centrali di prelevamento, potabilizzazione,sollevamento; torre piezometrica; autoclavi; serbatoio) e della retepubblica per la raccolta e depurazione delle acque reflue (impianti didepurazione, vasche di prima pioggia) – riteneva condivisibile laconsiderazione già espressa, in altra sentenza (n. 841/15), dalla stessaCTR, secondo cui era palesemente ingiusto che l’Agenzia delle Entrateesigenze pubbliche ed, invece, la categoria D1 agli impianti di depurazionedi acque, di proprietà di una società pubblica ed utilizzati per un serviziopubblico. Evidenziava inoltre la CTR che, pur a voler affermare che “ilservizio acquedottistico sarebbe un’attività commerciale”, l’Agenzia nonaveva comunque fornito una plausibile giustificazione alla prassi diNumero registro generale 8586/2021Numero sezionale 5350/2026Numero di raccolta generale 25670/2026Data pubblicazione 22/09/2026e, invece, la categoria D alle infrastrutture acquedottistiche per la venditadell’acqua pubblica nonché, nel caso di specie, anche alle infrastrutturefognarie, utilizzate per l’esercizio di un’attività pur sempre sottoposta allaprogrammazione e al controllo dell’ente pubblico territoriale, sebbene afronte della corresponsione di un canone. Rilevava la CTR che questaCorte di Cassazione, con sentenza n. 3358/2015, aveva accolto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficioaveva rettificato da E/9 a D/7 la categoria catastale del complesso divasche e fabbricati di proprietà della contribuente utilizzati per ladepurazione delle acque nere provenienti dalle condotte del bacinoveneziano gestite da Enti pubblici o da società partecipate da comuni.Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, la Corte regionaleaffermava che le unità immobiliari oggetto di causa andavano censite nellacategoria E/9, in quanto realizzate ed utilizzate per l’erogazione di unservizio pubblico indispensabile e di interesse collettivo.2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazionel’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso e depositavamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto: articoli 1 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,articoli 14, 6,8 e 62 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 e delle normativeregolamentari istitutive e disciplinanti il catasto edilizio urbano, inrelazione all’articolo 1, comma 244, della legge n. 190 del 23/12/2014(art. 360 n. 3 c.p.c.).” Si rappresenta, all’uopo, con riferimento al punto 7)della parte motiva della sentenza, l’irrilevanza, ai fini del classamento,della natura giuridica del soggetto proprietario ex art. 113 del d.lgs. n.Numero registro generale 8586/2021Numero sezionale 5350/2026Numero di raccolta generale 25670/2026Data pubblicazione 22/09/2026267/2000, che nel caso di specie è una società a totale partecipazionepubblica, atteso che, ai sensi dell’art. 14, ult. co., del d.P.R. n. 1142/1949,ai fini della determinazione delle tariffe, non vanno considerati i redditidipendenti da situazioni particolari del proprietario o del locatario (ma solole caratteristiche costruttive e tipologiche del bene), evidenziandosi che,comunque, la società contribuente, sebbene a partecipazione pubblica, èuna società commerciale, dotata di autonomia imprenditoriale riconosciutadall’art. 23 della l. 142/90 e che la gestione del servizio idrico integratodeve essere improntata, ex art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, aprincipi di efficienza, efficacia ed economicità. Ai fini dell’attribuzione dellacategoria catastale, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n.1142/1949, rientrano nel gruppo E gli immobili sostanzialmenteincommerciabili e privi di autonoma redditività e che “nella originariaprassi amministrativa non si afferma mai di accertare in categoria E/3 o incategoria E/9 le unità immobiliari destinate al trattamento edistribuzione delle acque per uso potabile ”, mentre gli immobilidestinati alla depurazione delle acque fognarie, alla data (6.7.1941) diemanazione della Circolare n. 134/6525, nemmeno erano presenti nelterritorio nazionale e che, per contro, tutte le circolari emanate tra il 1941ed il 2007 prevedono per le unità simili a quelle in esame l’attribuzionedella categoria D1-opifici, indipendentemente dal fatto che la proprietà siapubblica o privata. Si rappresenta, altresì, che anche la CircolareDirezionale n. 4/2006, emanata nell’attesa dell’entrata in vigore della l. n.262/2006, prescinde dalla natura dei soggetti proprietari e dagli eventualiinteressi pubblici perseguiti, disponendo che gli uffici facciano riferimentoalle caratteristiche oggettive dell’immobile, rilevandosi che, per le stimedirette dei manufatti in questione, nelle more dell’attuazione delledisposizioni relative alla revisione del sistema estimativo catastale, l’art. 1,comma 244, della l. 190/2014 ha inteso dare valenza normativa allaprassi dell’Agenzia, rimandando alle istruzioni della Circolare dell’AgenziaNumero registro generale 8586/2021Numero sezionale 5350/2026Numero di raccolta generale 25670/2026Data pubblicazione 22/09/2026del Territorio n. 6/2012, come confermato da questa Corte con la sentenzan. 3354/2015.2. Con il secondo motivo si deducono “la violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 8 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,dell’articolo 10 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, dell’art. 2, comma40, del D.L. n. 262 del 2006, convertito in L. 286 del 2006, nonché dellenormative regolamentari istitutive e disciplinanti il catasto edilizio urbano(art. 360 n. 3 c.p.c.).” All’uopo si rappresenta, con riferimento al punto 8)della motivazione della sentenza impugnata, l’irrilevanza, ai finidell’automatica iscrizione degli immobili nella categoria E, delle “specialiesigenze pubbliche”, invece rimarcate dalla predetta sentenza, laddove haevidenziato che gli immobili in questione sono manufatti e impianti idrici“costituenti parte integrante della rete per la distribuzione dell’acquapotabile pubblica…e della rete, altrettanto pubblica, per la raccolta edepurazione delle acque reflue”. Si ribadisce che, ai fini dellaclassificazione catastale, vanno invece considerate esclusivamente lecaratteristiche oggettive reali dell’immobile. Si evidenzia che la “specialità”prevista dal Quadro generale delle Categorie (circolare 134/6525 del1941) per gli immobili del gruppo D e la “particolarità” prevista dallamedesima circolare per gli immobili del gruppo E sono due caratteristichediverse, possedute o meno in base alla natura e alle caratteristiche realidell’immobile e che l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, convertito inl. n. 286/2006, secondo cui “nelle categorie E non possono esserecompresi immobili o porzioni di immobili ad uso commerciale, industriale,ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentinoautonomia funzionale e reddituale”, stabilisce una vera e propriaincompatibilità tra la classificazione in categoria E e la destinazionedell’immobile ad uso commerciale o industriale, principio più volteconfermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha nel contempoNumero registro generale 8586/2021Numero sezionale 5350/2026Numero di raccolta generale 25670/2026Data pubblicazione 22/09/2026affermato l’attribuzione della categoria D anche agli immobili dichiarati dipubblica utilità. Si deduce, inoltre, che l’Amministrazione finanziaria haprevisto, ab origine, in sede di formazione del NCEU, il censimento nelgruppo E solo di alcuni fabbricati collegati alle reti di acquedotto (i lavatoipubblici coperti o scoperti) e alle reti di fognatura (orinatoi pubblici), inquanto beni demaniali utilizzabili senza pagamento di corrispettivo,mentre le unità immobiliari collegate alle reti di acquedotto, appartenentiindifferentemente a soggetti pubblici o privati e caratterizzati da unastruttura di tipo industriale, secondo la prassi dell’Agenzia, pur essendo diinteresse pubblico, rientrano nella categoria D, in quanto complessiimmobiliari dove “si svolge una attività di trasformazione e di produzionedi un bene economico”. Si evidenzia che la giurisprudenza di legittimitànon ha mai affermato che nella categoria D non possano rientrareimmobili destinati ad esigenze pubbliche e che l’individuazione analiticadegli immobili del gruppo E non legittima l’estensione di tale categoria atutti gli immobili di rilevanza pubblica. Si rappresenta che i beni inquestione devono farsi rientrare nel novero dei beni economici, in quantodestinati allo svolgimento di un pubblico servizio fornito contro ilpagamento di un corrispettivo (bolletta idrica) che contribuisce allacopertura dei costi sostenuti dall’ente gestore del servizio idrico integratoe che deve comprendere, secondo quanto sostenuto dal Consiglio di Stato,anche la remunerazione degli oneri finanziari sul capitale investitodall’ente gestore. Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n.633/1972, l’attività di “erogazione di acqua e servizi di fognatura edepurazione…” è da considerarsi in ogni caso commerciale, tant’è chedalla denuncia dei redditi 2015 la società contribuente risulta averdichiarato un utile di esercizio pari ad euro 2.144.821. A sostegno dellainclusione nella categoria D dei manufatti in esame, la ricorrente richiama,tra l’altro, la più recente ordinanza n. 9427/2019 di questa Corte,concernente proprio un impianto di depurazione, da ritenersi destinato adNumero registro generale 8586/2021Numero sezionale 5350/2026Numero di raccolta generale 25670/2026Data pubblicazione 22/09/2026una attività di natura economica, indipendentemente dal fatto che essarisponda ad un pubblico interesse. Con riferimento ai punti 9) e 10) dellaparte motiva della sentenza, l’Agenzia rivendica, invece, la legittimità dellaprassi di attribuire la categoria E ai distributori di carburante, dovendosiovviare a lacune normative. Quanto alla sentenza n. 3358/2015 di questaCorte, richiamata dal giudice d’appello a sostegno dei propri assunti nelpunto 11) della parte motiva della sentenza di secondo grado, la ricorrentededuce che essa è erroneamente fondata sulla natura giuridica delsoggetto possessore del bene e non sulle caratteristiche oggettivedell’immobile e che è in contrasto con altre pronunce di legittimitàprecedenti e successive, richiamate, che hanno confermato la irrilevanzadella “pubblica utilità” ai fini della classificazione catastale. Si evidenzia,inoltre, che detta sentenza opera una discriminazione, in sede dicensimento catastale, tra unità immobiliari del tutto simili, introducendo,mediante l’inclusione nella categoria E degli impianti di depurazione “chenon fanno parte di un’azienda privata”, una agevolazione sull’imposta suiredditi sui fabbricati per gli impianti di depurazione di proprietà pubblicama dati in concessione d’uso ai privati, rispetto ai medesimi impianti cheaziende private già concessionarie sono state obbligate a costruire pereffetto del d.lgs. n. 152/2006, nei comuni privi degli impianti didepurazione. Con riferimento alle conclusioni di cui al punto 12) dellaparte motiva della sentenza, secondo cui le unità immobiliari in questioneandrebbero censite nella categoria E9 poiché destinate ad un serviziopubblico indispensabile e di interesse collettivo, se ne affermal’illegittimità, in quanto difformi dalla normativa, dalla prassi e dallagiurisprudenza di legittimità, per le quali la predetta destinazione èininfluente ai fini catastali.I due motivi - strettamente connessi in quanto volti a censurare sottoplurimi profili disposizioni di legge in parte coincidenti, nonché adargomentare l’irrilevanza, ai fini dell’attribuzione della categoria propostaNumero registro generale 8586/2021Numero sezionale 5350/2026Numero di raccolta generale 25670/2026Data pubblicazione 22/09/2026dalla contribuente, degli elementi invece valorizzati dalla sentenzaimpugnata – vanno trattati congiuntamente e vanno accolti nei limiti sottoesposti, alla luce degli approdi della giurisprudenza di legittimità sul punto,disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità dei motivi sollevatadalla controricorrente.1. A tal proposito, non costituisce ragione di inammissibilità del primomotivo di ricorso, la dedotta mancata “indicazione del principio di dirittoche sarebbe stato violato dalla CTR”, essendo state indicate dallaricorrente le norme di legge di cui si deduce la violazione e/o falsaapplicazione. Inoltre, il riferimento alla qualifica soggettiva dellaAcquevenete S.p.a., contenuto nella sentenza impugnata, non costituisce,come dedotto dalla controricorrente quale ulteriore profilo diinammissibilità del primo motivo di ricorso, una mera constatazione di unacircostanza pacifica tra le parti, che renderebbe il motivo inidoneo adincidere sulla ratio decidendi della sentenza. Tale riferimento costituisce,invero, il presupposto, effettivamente incontestato dalle parti, delragionamento logico-giuridico della CTR volto a corroborare l’inclusionenella categoria E degli immobili in questione (tant’è che la stessacontribuente evidenzia che la natura soggettiva della società ”è in realtàdeterminante al fine di comprendere come i beni qui contestati nonpossano comunque risultare connotati dall’uso “commerciale” ed“industriale” richiesto dal citato art. 2 D.L. n. 262/2006, per il classamentoin categoria D”), non potendo perciò nemmeno sostenersi che il motivoinvolga un ulteriore giudizio in relazione ad “elementi di fatto…già oggettodi apprezzamento di merito”.2.Quanto all’eccepita inammissibilità del secondo motivo di ricorso,essa deve ritenersi del pari insussistente, non apparendo volto, comesostenuto dalla controricorrente, ad ottenere una rivalutazione dellecaratteristiche oggettive degli immobili, ma a contestarne la sussumibilitànella categoria catastale E, in ragione della valutazione della naturaNumero registro generale 8586/2021Numero sezionale 5350/2026Numero di raccolta generale 25670/2026Data pubblicazione 22/09/2026(imprenditoriale) dell’attività esercitata mediante gli stessi. Nemmeno puòsostenersi l’inammissibilità del motivo per la evidenziata conformità delladecisione impugnata alla giurisprudenza di questa Corte, risultando ilcontrario alla luce dei plurimi conformi arresti giurisprudenziali sottoriportati.3. Invero, la giurisprudenza di legittimità, successivamente al risalenteprecedente costituito dalla sentenza n. 3358/15 richiamata dalla CTR,superando l’assunto secondo cui il riferimento contenuto nella categoriaE9 alla “particolarità della destinazione” legittima l’inclusione nella stessadegli impianti di depurazione non costituenti parte di un’azienda privata,bensì destinati ad un’attività di pubblico interesse, ha poi affermato ilprincipio, più volte ribadito con specifico riferimento al classamento dimanufatti/impianti facenti parte del servizio idrico integrato (Cass., n.2247/2021; Cass., n. 3921/2022; Cass., n. 9519/2024; Cass., n.21287/2025; Cass., n. 16307/2026), al quale questa Corte intendeconformarsi, secondo cui «In tema di classificazione catastale, poichél'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativiimpianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientranotra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che èpropria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale,costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmenteincommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, marientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processiindustriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che ladestinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la naturaimprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazionepubblica. . In tal modo si è escluso che l’interesse generale allosvolgimento dell’attività o la natura dell’esercente (soggetto pubblico osocietà partecipata da enti pubblici o “in house”), valorizzati invece a talfine dalla sentenza impugnata, possano giustificare l’inclusione del beneNumero registro generale 8586/2021Numero sezionale 5350/2026Numero di raccolta generale 25670/2026Data pubblicazione 22/09/2026nella categoria E, non essendo né l’interesse generale connotante l’attivitànè la natura pubblica dell’esercente incompatibili con lo svolgimento dellasuddetta attività secondo parametri essenzialmente imprenditoriali.Nello specifico, premessa l’incompatibilità tra la classificazione incategoria E e la destinazione dell'immobile ad uso commerciale oindustriale, derivante dal disposto dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella Legge 24novembre 2006 n. 286 (a tenore del quale: «Nelle unità immobiliaricensite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 nonpossono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad usocommerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualoragli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale»), questa Corte haaffermato che la gestione di un impianto di depurazione presenta gliobiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento delcosiddetto “lucro oggettivo”, inteso come rispetto di un criterio diproporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono acoprire i primi remunerando i fattori produttivi. In tal senso depone lanormativa di settore, segnatamente l’art. 141 del d.lgs. n. 152/2006,secondo cui «Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizipubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili difognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestitosecondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dellenorme nazionali e comunitarie» e l’art. 154, comma 1, del d.lgs. n.152/2006, nel testo modificato, all'esito del referendum abrogativodisposto con d.P.R. 23 marzo 2011, dall'art. 1, comma 1, del d.P.R. 18luglio 2011 n. 116, secondo cui «La tariffa costituisce il corrispettivo delservizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità dellarisorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamentinecessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi digestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi diNumero registro generale 8586/2021Numero sezionale 5350/2026Numero di raccolta generale 25670/2026Data pubblicazione 22/09/2026funzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costidi investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi esecondo il principio "chi inquina paga". La giurisprudenza di legittimitàsopra citata ha evidenziato che la tariffa del servizio idrico integratoconfigura ormai il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa,che trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente nelpatrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., n. 12763/14;Cass., n. 12769/14), confermando l'ispirazione della relativa gestione acriteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisitoteleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale (art.2050 cod. civ.). In linea con tale impostazione, superando i precedentiindirizzi di prassi, la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 16maggio 2006 n. 4 del 2006 ha chiarito (par. 3.1.3, lett. c) che lecostruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento delleacque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e,pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è daindividuare nel gruppo D.Il fatto che l’ente gestore, nel caso di specie, sia a totalepartecipazione pubblica, sottoposto al controllo dei soci e alle scelte delConsorzio di Bacino in materia di servizio pubblico integrato, che l’attivitàespletata sia volta a soddisfare esigenze di interesse generale, che latariffa sia destinata a coprire integralmente i costi di investimento e diesercizio e non preveda più (dopo il referendum del 2011) unaremunerazione in misura minima fissa per il capitale investito, che ilgestore sia obbligato a prestare il servizio nei confronti di tutti i residenti,che i beni in questione, componenti del servizio idrico integrato, non sianoliberamente alienabili a terzi e che non sia prevista la distribuzione degliutili netti per statuto della società esercente il servizio sono elementi,prospettati dalla controricorrente, che appaiono insufficienti a superare ilsuddetto approdo giurisprudenziale in merito alla natura imprenditorialeNumero registro generale 8586/2021Numero sezionale 5350/2026Numero di raccolta generale 25670/2026Data pubblicazione 22/09/2026dell’attività esercitata e segnatamente alla sua idoneità a produrre un“lucro oggettivo”. Anzi la circostanza che l’articolo 25 dello Statuto (comeriportato nel controricorso) preveda una specifica destinazione degli “utilinetti risultanti dal bilancio” (da destinarsi, dedotto un importo noninferiore al 5% da destinare alla riserva legale, a favore di riservestraordinarie “o ad altra destinazione” o da rinviarsi all’eserciziosuccessivo) costituisce conferma della natura commerciale/economicadell’attività, evidentemente svolta dalla società secondo criteriimprenditoriali improntati a fini di lucro, tanto da poterne ritrarre utili (adesempio, ottimizzando i processi operativi in modo da spendere meno diquanto incassato dagli utenti mediante il pagamento della tariffa osvolgendo servizi aggiuntivi strettamente connessi all’erogazione delservizio ovvero mediante i “contributi di allacciamento” previsti dall’art. 4del Disciplinare, richiamato nel controricorso). Il riscontro documentaledella sussistenza di un “lucro oggettivo” è dato, nel caso di specie, dalladenuncia dei redditi di impresa presentata dalla contribuente per il periododi imposta 2015, in cui è stato incontestatamente dichiarato un utile diesercizio pari a 2.144.821 di euro (la cui concreta realizzabilità non èevidentemente esclusa dalla “delibera ARERA posta a base dell’attualemetodo tariffario adottato da [OSCURATO:PERSONA]”, pur improntata alprincipio del full cost recovery, richiamata dalla contribuente nella propriamemoria illustrativa). Inoltre, la circostanza che i manufatti in questionesiano parte integrante di un “unicum”, costituito dal servizio idrico, non lirende perciò solo in concreto privi di autonomia funzionale e reddituale,nella accezione di utilità o attitudine degli stessi a produrre un redditoproprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare efunzionali ad altre parti della struttura produttiva (v., tra le altre, Cass., n.20026/15; Cass. n. 7868/16; Cass., n. 4223/19; Cass., n. 9427/19),nemmeno potendo incidere sulla concreta attitudine di ciascun manufattoa produrre utile l’asserita “impossibilità materiale di redigere un bilancioNumero registro generale 8586/2021Numero sezionale 5350/2026Numero di raccolta generale 25670/2026Data pubblicazione 22/09/2026del singolo cespite” nel caso di specie, dedotta dalla controricorrente inmemoria illustrativa.Pertanto, il ricorso va accolto e, considerato che la sentenzaimpugnata ha dichiarato assorbita “ogni altra questione dedotta ingiudizio” (non esaminando, quindi, nel merito le questioni eventualmenteriproposte), la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esamedel merito alla CGT di II grado del Veneto, che dovrà conformarsi aisuddetti principi di diritto, con esclusione dell’avviso di accertamentocatastale impugnato concernente il manufatto costituito dalla centrale disollevamento sita nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (oggetto del ricorso riuniton.r.g. 408/2017), la cui appartenenza alla categoria E9 deve ritenersicoperta dal giudicato. Quest’ultimo, secondo quanto risulta dallatrascrizione, effettuata nel controricorso, del relativo punto di motivazionedella sentenza di primo grado n. 545/2018, è stato rilevatopregiudizialmente dalla CTP di Venezia con tale sentenza, la quale affermache sul predetto immobile “era intervenuta già una sentenza di questaCommissione provinciale n. 244/2015, …divenuta definitiva per mancanzadi appello, che confermava che detto bene apparteneva alla categoria E9”,sicchè la rettifica operata dall’Agenzia violava “il giudicato formatosipoiché, in assenza di variazioni allo stato dei beni determina una categoriacatastale diversa da quella oggetto di giudicato”, statuizione non riformatadalla sentenza d’appello, sul punto non fatta oggetto di ricorso percassazione. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in partemotiva e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, indiversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese delpresente giudizio.Numero registro generale 8586/2021Numero sezionale 5350/2026Numero di raccolta generale 25670/2026Data pubblicazione 22/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]