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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 07799/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s tite le conclusioni del PG 2.2.),9ct re,---Q 14~ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata - erroneamente datata 23.6.2020, depositata in cancelleria il 14.7.2021 - il Tribunale di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte di precedente ordinanza, ha nuovamente rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] con cui questi aveva richiesto la revoca del passaggio in giudicato, per violazione del diritto di difesa, della sentenza emessa a suo carico il 4.10.2018 dal Tribunale medesimo, con la conseguente restituzione in termini per impugnare; violazione del diritto di difesa che si assume dovuta alla mancata comunicazione della rinuncia al mandato del difensore di fiducia e alla celebrazione del processo in costanza di legittimo impedimento per la restrizione in carcere nell'ambito di altro procedimento.

2. Avverso il predetto provvedimento del Tribunale di Roma, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla mancata considerazione del proprio stato detentivo quale legittimo impedimento a comparire e la violazione dell'art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen..

In particolare, il ricorrente si duole della mancata uniformità della motivazione del Giudice del rinvio rispetto alla pronuncia di annullamento di questa Corte, avvenuta con sentenza n. 12770 del 24.2.2021 (dep. il 2.4.2021), con cui si precisava che il nuovo giudizio dovesse essere svolto mediante l'esercizio dei poteri previsti ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. allo scopo di verificare se, ed eventualmente quando, il dato, relativo alla detenzione sopravvenuta il 4.10.2017 per altro fatto e tuttora in corso, era stato acquisito e costituisse un legittimo impedimento rilevante ai fini della mancata conoscenza del processo di cognizione; e che solo all'esito di tale verifica si sarebbe potuto riconoscere o escludere il diritto di restituzione nel termine, invocato ai sensi dell'art. 175 del codice di rito.

L'ordinanza in questione, infatti, scarnamente, in due soli punti, argomenta tale verifica preliminare: si limita ad evidenziare la mancata comunicazione al giudicante dello stato di detenzione del ricorrente per altra causa da parte del difensore, su cui grava l'onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento, e a presumere l'effettiva conoscenza dell'esistenza del processo a suo carico da parte dell'imputato dalla nomina da parte di quest'ultimo di un difensore di fiducia, a cui era stata anche conferita procura speciale, e dall'inadempienza del ricorrente quanto all'onere di diligenza di mantenere rapporti e contatti periodici col difensore stesso.

In relazione alla mancata comunicazione, il ricorrente lamenta che in data 4.10.2017, giorno dell'udienza e del proprio arresto, il difensore d'ufficio, nominato a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, avvenuta il 28.09.2017, non poteva rappresentare al giudice il legittimo impedimento, perché non ne era a conoscenza, non avendo avuto alcun contatto col Palocci, non reperibile presso il proprio indirizzo perché detenuto e tratto in arresto il giorno dell'udienza.

Quanto alla effettiva conoscenza del processo a suo carico, il ricorrente si duole della contraddittorietà e illogicità del costrutto argomentativo, adottato in contrasto con la recente giurisprudenza a Sezioni Unite di questa Corte, che non considera né l'interruzione del rapporto di fiducia con il proprio difensore, stante la rinuncia al mandato, che, peraltro, mai gli era stata comunicata dallo stesso, né l'assenza dell'instaurazione di un nuovo rapporto professionale con il difensore d'ufficio che mai ha avuto alcun contatto con il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Ed invero, va premesso che questa Corte aveva disposto l'annullamento della precedente ordinanza di rigetto limitatamente al profilo attinente al prospettato stato detentivo dell'imputato, per altra causa, sopravvenuto il 4.10.2017, si trattava quindi unicamente di verificare - come espressamente prescritto nel provvedimento di annullamento - se, ed eventualmente quando, il dato, relativo alla detenzione era stato acquisito e costituisse un legittimo impedimento rilevante ai fini della mancata conoscenza del processo di cognizione; e aveva affermato, questa Corte, che solo all'esito di tale verifica si sarebbe potuto riconoscere o escludere il diritto di restituzione nel termine, invocato ai sensi dell'art. 175 del codice di rito.

Ebbene, il Tribunale ha puntualmente adempiuto a quanto prescritto da questa Corte, accertando, e dandone atto nel provvedimento impugnato, che la detenzione del Palocci era sopravvenuta alla regolare instaurazione del processo penale; sicchè la dichiarazione di assenza deve ritenersi regolarmente effettuata (tant'è che il ricorrente nulla deduce rispetto ad essa e anzi in premessa fa espresso riferimento alla citazione in giudizio del Palocci); né la detenzione era mai stata comunicata al Giudice, che quindi non poteva essere a conoscenza del legittimo impedimento dell'imputato.

Quindi, una volta verificato da parte del giudice, secondo quanto prescritto da questa Corte in sede di annullamento, che la detenzione era intervenuta successivamente alla fase processuale della dichiarazione di assenza, recante con sé - ove non contestata - la attestazione della conoscenza del processo, null'altro rimaneva da compiere.

D'altronde la causa di forza maggiore, rilevante ai sensi dell'art. 175 del codice di rito ai fini della restituzione del termine nel caso in cui essa abbia impedito la proposizione dell'impugnazione, deve essere oggetto di espressa, argomentata, deduzione, tesa a dimostrare che il condannato si è trovato nell'impossibilità di impugnare la sentenza entro il termine previsto; laddove nel caso di specie in maniera del tutto generica e promiscua il ricorrente prospetta l'impossibilità di proporre appello ancorando tale aspetto alla mancata partecipazione all'udienza e alla asserita - ma come visto non sussistente - mancata conoscenza del procedimento; né ha affermato, esplicitandone i motivi, che lo stato detentivo gli avesse precluso la possibilità di impugnare la sentenza in questione.

E' stato peraltro affermato da questa Corte che in tema di restituzione nei termini non possa configurarsi, di per sé, come caso fortuito o forza maggiore, la detenzione dell'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 45364 del 18/09/2003, Rv. 226836 - 01). 1.2.In conclusione, è infine anche il caso di rammentare che, come già ha avuto modo di affermare questa Corte, sia pure con riferimento ad ipotesi di procedimento in contumacia - ma il principio, a maggior ragione, non muta in caso di assenza - in tema di restituzione nel termine per l'impugnazione delle sentenze contumaciali, qualora l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento che lo riguarda è onerato ad attivarsi per conoscere le eventuali sentenze contro di lui emesse e, qualora non alleghi circostanze riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore che gli abbiano impedito di assumere le predette informazioni, e quindi di impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti, la richiesta di restituzione nel termine per impugnare è manifestamente infondata, se ancorata precipuamente al fatto risultato non veritiero della mancata conoscenza del processo (Sez. 1, Sentenza n. 41155 del 24/10/2011 Cc. (dep. 11/11/2011 ) Rv. 251555 - 01),

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s tite le conclusioni del PG 2.2.),9ct re,---Q 14~ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata - erroneamente datata 23.6.2020, depositata in cancelleria il 14.7.2021 - il Tribunale di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte di precedente ordinanza, ha nuovamente rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] con cui questi aveva richiesto la revoca del passaggio in giudicato, per violazione del diritto di difesa, della sentenza emessa a suo carico il 4.10.2018 dal Tribunale medesimo, con la conseguente restituzione in termini per impugnare; violazione del diritto di difesa che si assume dovuta alla mancata comunicazione della rinuncia al mandato del difensore di fiducia e alla celebrazione del processo in costanza di legittimo impedimento per la restrizione in carcere nell'ambito di altro procedimento. 2. Avverso il predetto provvedimento del Tribunale di Roma, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla mancata considerazione del proprio stato detentivo quale legittimo impedimento a comparire e la violazione dell'art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.. In particolare, il ricorrente si duole della mancata uniformità della motivazione del Giudice del rinvio rispetto alla pronuncia di annullamento di questa Corte, avvenuta con sentenza n. 12770 del 24.2.2021 (dep. il 2.4.2021), con cui si precisava che il nuovo giudizio dovesse essere svolto mediante l'esercizio dei poteri previsti ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. allo scopo di verificare se, ed eventualmente quando, il dato, relativo alla detenzione sopravvenuta il 4.10.2017 per altro fatto e tuttora in corso, era stato acquisito e costituisse un legittimo impedimento rilevante ai fini della mancata conoscenza del processo di cognizione; e che solo all'esito di tale verifica si sarebbe potuto riconoscere o escludere il diritto di restituzione nel termine, invocato ai sensi dell'art. 175 del codice di rito. L'ordinanza in questione, infatti, scarnamente, in due soli punti, argomenta tale verifica preliminare: si limita ad evidenziare la mancata comunicazione al giudicante dello stato di detenzione del ricorrente per altra causa da parte del difensore, su cui grava l'onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento, e a presumere l'effettiva conoscenza dell'esistenza del processo a suo carico da parte dell'imputato dalla nomina da parte di quest'ultimo di un difensore di fiducia, a cui era stata anche conferita procura speciale, e dall'inadempienza del ricorrente quanto all'onere di diligenza di mantenere rapporti e contatti periodici col difensore stesso. In relazione alla mancata comunicazione, il ricorrente lamenta che in data 4.10.2017, giorno dell'udienza e del proprio arresto, il difensore d'ufficio, nominato a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, avvenuta il 28.09.2017, non poteva rappresentare al giudice il legittimo impedimento, perché non ne era a conoscenza, non avendo avuto alcun contatto col Palocci, non reperibile presso il proprio indirizzo perché detenuto e tratto in arresto il giorno dell'udienza. Quanto alla effettiva conoscenza del processo a suo carico, il ricorrente si duole della contraddittorietà e illogicità del costrutto argomentativo, adottato in contrasto con la recente giurisprudenza a Sezioni Unite di questa Corte, che non considera né l'interruzione del rapporto di fiducia con il proprio difensore, stante la rinuncia al mandato, che, peraltro, mai gli era stata comunicata dallo stesso, né l'assenza dell'instaurazione di un nuovo rapporto professionale con il difensore d'ufficio che mai ha avuto alcun contatto con il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Ed invero, va premesso che questa Corte aveva disposto l'annullamento della precedente ordinanza di rigetto limitatamente al profilo attinente al prospettato stato detentivo dell'imputato, per altra causa, sopravvenuto il 4.10.2017, si trattava quindi unicamente di verificare - come espressamente prescritto nel provvedimento di annullamento - se, ed eventualmente quando, il dato, relativo alla detenzione era stato acquisito e costituisse un legittimo impedimento rilevante ai fini della mancata conoscenza del processo di cognizione; e aveva affermato, questa Corte, che solo all'esito di tale verifica si sarebbe potuto riconoscere o escludere il diritto di restituzione nel termine, invocato ai sensi dell'art. 175 del codice di rito. Ebbene, il Tribunale ha puntualmente adempiuto a quanto prescritto da questa Corte, accertando, e dandone atto nel provvedimento impugnato, che la detenzione del Palocci era sopravvenuta alla regolare instaurazione del processo penale; sicchè la dichiarazione di assenza deve ritenersi regolarmente effettuata (tant'è che il ricorrente nulla deduce rispetto ad essa e anzi in premessa fa espresso riferimento alla citazione in giudizio del Palocci); né la detenzione era mai stata comunicata al Giudice, che quindi non poteva essere a conoscenza del legittimo impedimento dell'imputato. Quindi, una volta verificato da parte del giudice, secondo quanto prescritto da questa Corte in sede di annullamento, che la detenzione era intervenuta successivamente alla fase processuale della dichiarazione di assenza, recante con sé - ove non contestata - la attestazione della conoscenza del processo, null'altro rimaneva da compiere. D'altronde la causa di forza maggiore, rilevante ai sensi dell'art. 175 del codice di rito ai fini della restituzione del termine nel caso in cui essa abbia impedito la proposizione dell'impugnazione, deve essere oggetto di espressa, argomentata, deduzione, tesa a dimostrare che il condannato si è trovato nell'impossibilità di impugnare la sentenza entro il termine previsto; laddove nel caso di specie in maniera del tutto generica e promiscua il ricorrente prospetta l'impossibilità di proporre appello ancorando tale aspetto alla mancata partecipazione all'udienza e alla asserita - ma come visto non sussistente - mancata conoscenza del procedimento; né ha affermato, esplicitandone i motivi, che lo stato detentivo gli avesse precluso la possibilità di impugnare la sentenza in questione. E' stato peraltro affermato da questa Corte che in tema di restituzione nei termini non possa configurarsi, di per sé, come caso fortuito o forza maggiore, la detenzione dell'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 45364 del 18/09/2003, Rv. 226836 - 01). 1.2.In conclusione, è infine anche il caso di rammentare che, come già ha avuto modo di affermare questa Corte, sia pure con riferimento ad ipotesi di procedimento in contumacia - ma il principio, a maggior ragione, non muta in caso di assenza - in tema di restituzione nel termine per l'impugnazione delle sentenze contumaciali, qualora l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento che lo riguarda è onerato ad attivarsi per conoscere le eventuali sentenze contro di lui emesse e, qualora non alleghi circostanze riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore che gli abbiano impedito di assumere le predette informazioni, e quindi di impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti, la richiesta di restituzione nel termine per impugnare è manifestamente infondata, se ancorata precipuamente al fatto risultato non veritiero della mancata conoscenza del processo (Sez. 1, Sentenza n. 41155 del 24/10/2011 Cc. (dep. 11/11/2011 ) Rv. 251555 - 01), 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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