CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47282/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, aggravati dall'aver cagionato un danno di rilevante gravità e dall'aver commesso più fatti di bancarotta, in relazione al fallimento della Costruzioni I.F.L. s.r.I., dichiarato in data 02.05.2013, e l'aveva condannato alla complessiva pena di anni quattro e mesi sei di reclusione - ha annullato la sentenza di primo grado limitatamente alla condanna per il reato di bancarotta documentale, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado, e ha rideterminato la pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione per il residuo reato di bancarotta patrimoniale, esclusa la circostanza aggravante della pluralità di fatti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge quattro motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria finalizzata alla escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario di [OSCURATO:PERSONA], sulla circostanza dell'avvenuta restituzione di tre mini escavatori di cui alla contestazione sub 2. Posto che il rigetto è stato determinato dalla mancata allegazione di documentazione a supporto della richiesta, è dedotta la contraddittorietà della decisione, che avrebbe dovuto ammettere la rinnovazione proprio al fine di acquisire il documento a supporto dell'avvenuta restituzione del bene alla società concedente. 2.2. Erronea applicazione della legge fallimentare ( artt. 216 n. 1 - 72 - 62 quater) e correlati vizi della motivazione, lamentando che in virtù della denegata rinnovazione istruttoria, l'imputato non è stato in grado di dimostrare l'insussistenza della condotta distrattiva relativamente ai beni locati, restituiti alla società concedente, come da ricevuta di consegna allegata al ricorso. 2.3. Erronea applicazione di legge, con correlati vizi di motivazione, in punto di trattamento sanzionatorio, in violazione del principio di proporzionalità della pena. Si duole il ricorrente dell'immotivata rideterminazione della pena, da parte della Corte di appello, che, pur dopo l'annullamento pronunciato in relazione al delitto di bancarotta documentale, ha mantenuto una pena eccessivamente severa- ridotta di soli due mesi rispetto alla sentenza del primo giudice - senza individuazione della pena base e senza esplicitazione del calcolo operato. 2.4. Con il quarto motivo ci si duole dell'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni, con P.E.C. del 07/1)/2024, con le quali insiste nei motivi.[OSCURATO:PERSONA] E' fondato,in modo assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso, il primo. 1.Come premesso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria, finalizzata alla escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di mandatario di [OSCURATO:PERSONA], sulla circostanza dell'avvenuta restituzione, da parte della fallita, di tre mini escavatori acquisiti in locazione finanziaria, di cui alla contestazione sub 2; rigetto che è stato determinato dalla mancata allegazione di documentazione a supporto della richiesta. 2. In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la riassunzione di prove.già acquisite o l'assunzione di quelle nuove ( comma 1) è subordinata alla condizione cheflati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività(Sez. 5, n. 43464 del 09/05/2002,Rv. 223541;conf. Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239341, Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334): cosicchè, in tali ipotesi, è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017,Rv. 269334 -01). 2.1. Nel caso di specie, la deduzione incentrata sull'esame testimoniale avente a oggetto la riconsegna dei beni concessi in leasing si presentava dotata della necessaria rilevanza e decisività, in quanto finalizzata a escludere la fattispecie distrattiva relativamente a tali beni. 2.2. La decisione della Corte di appello, di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, si presenta erronea perché, come detto, la Difesa ricorrente aveva incentrato l'istanza ex art. 603 cod. proc. pen. sulla necessità di prova dichiarativa, chiedendo l'escussione del funzionario di banca in grado di riferire sulla dedotta circostanza, mentre la Corte di appello ha motivato il diniego sul rilievo della mancata allegazione di documentazione a supporto della richiesta. Da qui la intrinseca illogicità della decisione della Corte di appello, che ha negato la rinnovazione della prova dichiarativa per non essere stato allegato un riscontro documentale affatto necessario, manifestandosi la prova dichiarativa attraverso l'oralità, che concretizza una trasmissione di conoscenze mediante il linguaggio, non mediata da nessun'altro strumento comunicativo al di fuori della voce del dichiarante. 2.3. Erra, dunque, la Corte di appello nel negare ingresso alla rinnovazione istruttoria avente a oggetto una prova dichiarativa pretendendo una allegazione documentale dimostrativa del tema di prova, la quale deve formarsi, invece, nel contraddittorio orale. 3. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in merito alla richiesta di rinnovazione istruttoria, restando assorbiti, ma non preclusi gli ulteriori motivi, anche quelli relativi al trattamento sanzionatorio, per il quale la sentenza impugnata manca di una specifica esplicitazione dei criteri di determinazione della pena base e del calcolo degli aumenti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Ro