CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 04028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nats,a ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri, in data 16 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, D.Igs. 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.). Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un'insufficiente motivazione nella ritenuta sussistenza della recidiva contestata, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha ampiamente argomentato in ordine al riconoscimento dell'aggravante, evidenziando a pagina 2 della sentenza impugnata come il reato in esame fosse evocativo di una spiccata pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali, peraltro per reati della stessa indole, così da dimostrare l'assoluta indifferenza della prevenuta rispetto alle precedenti condanne e l'inclinazione a trarre sostentamento dal crimine; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] :dente