CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2022
Cassazione n. 13454/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 18 ottobre 2021, il Tribunale per il riesame di Milano ha annullato - limitatamente al reato oggetto di provvisoria incolpazione sub 1) - l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 24 settembre 2021, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, confermando il provvedimento impositivo in riferimento ai reati di furto in abitazione aggravato e continuato, consumato e tentato, allo stesso ascritti ai capi 2), 3) e 4). 2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso l'indagato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 267, commi 1 e 2, lett. c), 270 e 271 cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione per avere il Tribunale del riesame rigettato il motivo inerente l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte sul veicolo [OSCURATO:PERSONA], ritenuto in uso all'indagato, avendo il pubblico ministero reso, in sede di convalida, una prospettazione incongrua e non puntuale rispetto al quadro di gravità indiziaria. Ad avviso del ricorrente, il ricorso allo strumento intercettivo deve ritenersi viziato ab origine, in assenza dei necessari presupposti, in quanto - partendo dalla ripresa della presenza del veicolo in [OSCURATO:PERSONA] il 18 agosto 2021 - solo a ritroso era stato rilevato, dalla visione dei filmati del traffico locale, analogo modello, con targa illeggibile, 1'8 agosto 2021 presso [OSCURATO:PERSONA]; sicchè, in assenza di alcuna corrispondenza, solo alla stregua di un mero sospetto si procedeva, in via d'urgenza, all'attivazione di captazioni ambientali sull'auto in uso all'indagato, tanto che il titolo cautelare è stato, per il capo 1), annullato. Per altro verso, deduce il ricorrente come le captazioni siano state disposte nell'ambito di indagini relative ad altri fatti storici e ad altre persone, solo formalmente riconducibili allo stesso numero di iscrizione, in assenza di alcun collegamento soggettivo con il Lagadze. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 192 e correlato vizio della motivazione, in assenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 2), per avere il Tribunale del riesame valorizzato la presenza dell'imputato in [OSCURATO:PERSONA] di Brizio solo alle 7.30 del 23 agosto 2021, successivamente all'esecuzione del reato, senza considerare l'uso promiscuo dell'autovettura. Sotto altro profilo, contesta il riconoscimento della voce dell'indagato operata, per comparazione tra l'intercettazione ambientale e le captazioni telefoniche, dalla polizia giudiziaria, in virtù di un'interpretazione soggettiva. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 12 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.11 primo motivo è genericamente formulato ed è, comunque, manifestamente infondato. 1.1. Dalla stessa formulazione della censura non è dato comprendere quale specifica contestazione viene mossa in riferimento alla situazione d'urgenza che ha legittimato le intercettazioni ambientali, convalidate dal Giudice per le indagini preliminari, limitandosi il ricorrente ad evocare l'insussistenza dei presupposti attraverso una ricostruzione in fatto che finisce per confermare, piuttosto che smentire, l'indifferibilità ex ante delle captazione all'interno dell'auto, già avvistata nei giorni precedenti al 18 agosto 2021, data nella quale il veicolo venne ritratto in prossimità del /ocus commissi delicti sub 1). Per altro verso, la questione è stata posta in termini del tutto infondati, nella parte in cui si contesta che, all'atto dell'emissione del decreto d'urgenza, non erano presenti indizi di reità a carico del ricorrente. 1.2. Premesso che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va inteso in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare -alla stregua di una valutazione ex ante, rispetto alla quale sono del tutto indifferenti gli esiti decisori successivi - meramente ipotetiche (ex multis Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263044), il Tribunale ha ampiamente argomentato riguardo gli elementi indiziari che hanno giustificato l'attivazione dei servizi di captazione (ff. 2-3) sull'auto, monitorata sul luogo del delitto nell'immediatezza e di cui è stata accertata la disponibilità (anche) dell'indagato, e sulle utenze dei soggetti ivi identificati. Quanto alla lamentata mancanza dei presupposti dell'urgenza, è sufficiente rammentare che, poiché la sanzione d'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni disposte in via d'urgenza con decreto del pubblico ministero è prevista, ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen., solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, una volta intervenuta tale convalida, resta sanato ogni vizio formale del citato decreto, compresa l'eventuale mancanza del requisito dell'urgenza (Sez. 1, n. 23512 del 22/04/2004, Rv. 228245, conf. Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Rv. 271741: "In materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza"). Aspecifica, nella misura in cui non si confronta con quanto rilevato nell'impugnata ordinanza è, infine, la prospettazione che, introducendo il tema della pluralità dei procedimenti, non contrasta quanto affermato dal Tribunale del riesame in ordine alla specifica pertinenza del decreto d'urgenza con il numero del procedimento iscritto a carico del ricorrente. 2. Il secondo motivo è, del pari, aspecifico. 2.1. E' opportuno evidenziare in premessa come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1 -bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 2.2. Nel quadro così delineato, il ricorrente contesta - quanto alla provvista indiziaria in ordine al reato di cui al capo 2) - la esclusiva riconducibilità del veicolo all'indagato, senza confrontarsi con la struttura concorsuale dell'imputazione provvisoria e senza smentire l'accertamento della disponibilità dell'Opel, documentata anche dalle intercettazioni audio e video, nello specifico episodio sub 2); per altro verso, contesta il riconoscimento vocale operato dalla polizia giudiziaria per comparazione fonetica, trascurando come e la ricognizione di voce costituisce un valido indizio, che può essere utilizzato quando sia accordata attendibilità alla deposizione (Sez. 5, n. 11921 del 27/10/2004, dep. 2005, Arcolite, Rv. 231872). Né il ricorrente si confronta con l'ulteriore gamma degli indizi rilevati a suo carico quanto alla partecipazione al furto del 23 agosto 2021 in danno di [OSCURATO:PERSONA] (geolocalizzazione del tragitto dell'auto, dall'abitazione del ricorrente al luogo del furto; plurime intercettazioni dal contenuto inequivoco; intestazione dell'utenza intercettata). ponendo la censura nell'alveo della aspecificità (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione alla parte civile delle spese del grado, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. at