CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 41419/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis, comma 2, ord. pen. emesso il 9/2/2021. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 41 bis ord. pen. e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La motivazione del provvedimento impugnato non può in alcun modo ritenersi insussistente od apparente e il Tribunale di Sorveglianza ha applicato le norme in tema di proroga del regime detentivo differenziato in attuazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e litzrantriggl3 della somma di euro 3.00ntlav.° t&ssa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estensore l P esid