CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 13164/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che il ricorso, contestando il mancato proscioglimento ex art.131 bis c.p. in ragione della particolare tenuità del fatto (art. 707 cod. pen.), è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla sentenza impugnata; la Corte territoriale (pagg. 4-5) ha sostenuto che, tenuto conto della condizione personale dell'imputata e del numero di oggetti dedicati a forzare le serrature da lei occultati, nonché dei numerosi precedenti penali per furto quale probabile fonte di sostentamento, risulta evidente la situazione prodromica alla commissione di ulteriori reati contro il patrimonio, risultando pertanto impossibile l'applicazione dell'istituto di cui all'art.131 bis c.p.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.