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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24185/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/4~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 4 agosto 2021 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 20 luglio 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di detenzione illegale di arma comune da sparo, detenzione di arma clandestina e ricettazione, con l'aggravante della connessione e dell'agevolazione mafiosa, commessi il 7 luglio 2021.

Il Tribunale ha evidenziato che la vicenda era emersa nell'ambito di un più articolato procedimento penale relativo alla operatività di una cellula dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, riferita al c.d.

"clan dei casalesi" e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], soggetto quest'ultimo che - anche con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]) - aveva potuto fare affidamento per la disponibilità delle armi su un facoltoso imprenditore, [OSCURATO:PERSONA], del quale risultava collaboratore [OSCURATO:PERSONA], come chiarito dal medesimo Tribunale con la precedente ordinanza ex 309 cod. proc. pen. del 4 agosto 2021 (a carico dei predetti soggetti).

Il Tribunale, pertanto, ha evidenziato che il 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], solo dopo vari dinieghi, aveva condotto gli agenti presso un garage attiguo all'immobile nel quale furono rinvenute le armi sequestrate (una pistola in perfetto stato di conservazione, con la canna dell'arma priva di matricola, due caricatori e 19 munizioni).

Secondo il giudice di merito, quindi, non si poteva ascrivere all'esclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], come invocato dalla difesa, la disponibilità delle armi rinvenute, sia perché questi non abitava con il figlio, sia perché l'indagato aveva la disponibilità delle chiavi di accesso al garage pertinente alla sua abitazione.

Il Tribunale, infine, ha rilevato che non vi era alcun elemento idoneo a dimostrare l'insussistenza della presunzione relativa delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in relazione all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), anche considerando che, come già evidenziato dall'ordinanza n. 190/2021, [OSCURATO:PERSONA] era stato costantemente e reiteratamente impegnato nella custodia di armi di illecita provenienza anche di peculiari micidialità.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, ritenendo che non vi fosse agli atti alcun elemento dal quale poter ritenere sussistente la gravità indiziaria nei suoi confronti.

In particolare, nel ricorso si evidenzia che il Tribunale avrebbe in maniera errata ritenuto sussistente l'esclusiva disponibilità delle armi in capo a Testa solo perché lo stesso aveva le chiavi di accesso al garage pertinente alla sua abitazione e nonostante lo stesso avesse sin da subito chiarito che le armi erano utilizzate dal padre.

Secondo il ricorrente, inoltre, il giudice di merito si sarebbe limitato a richiamare la motivazione della diversa ordinanza n. 190/2021, senza offrire alcuna valida motivazione sulla specifica contestazione dei fatti avvenuti il 7 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha evidenziato con motivazione adeguata e coerente con le risultanze emerse dalle indagini che l'indagato aveva avuto una relazione di fatto con le armi sequestrate, che gli aveva consentito di avere la disponibilità in maniera autonoma delle stesse, avendo avuto egli il possesso delle chiavi di apertura del garage nel quale erano state custodite.

Per la configurazione del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, infatti, è necessaria e sufficiente una relazione stabile del soggetto con la stessa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore ed oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente (Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017, dep. 2018, Gasparro, Rv. 274380).

Il giudice del riesame, altresì, ha evidenziato che tale circostanza era stata confermata dalle conversazioni intercettate la sera del 31 dicembre 2020, dalle quali era emerso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano la disponibilità di armi che non avevano esitato ad utilizzare, condividendo tale illecita condotta con [OSCURATO:PERSONA].In forza di quanto sopra, pertanto, il Collegio ritiene che, sulla ritenuta C9 Cii ZnJ 03 I sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione di armi e ricettazione, il giudice del riesame abbia svolto attente argomentazioni con le x aS d quali il ricorrente non si è confrontato in modo specifico.

O LO c3 c...., i 0, Cn i 4 t a Cd a i C O .-...

I 2 .

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna delO ob o CO e r) I ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in (f) M _ j i ^9 1 favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in o cp o euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la E — — :C1 E parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della . o causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

3. Stante lo stato di detenzione di Testa, si deve disporre la trasmissione a cura della cancelleria della copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/4~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 4 agosto 2021 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 20 luglio 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di detenzione illegale di arma comune da sparo, detenzione di arma clandestina e ricettazione, con l'aggravante della connessione e dell'agevolazione mafiosa, commessi il 7 luglio 2021. Il Tribunale ha evidenziato che la vicenda era emersa nell'ambito di un più articolato procedimento penale relativo alla operatività di una cellula dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, riferita al c.d. "clan dei casalesi" e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], soggetto quest'ultimo che - anche con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]) - aveva potuto fare affidamento per la disponibilità delle armi su un facoltoso imprenditore, [OSCURATO:PERSONA], del quale risultava collaboratore [OSCURATO:PERSONA], come chiarito dal medesimo Tribunale con la precedente ordinanza ex 309 cod. proc. pen. del 4 agosto 2021 (a carico dei predetti soggetti). Il Tribunale, pertanto, ha evidenziato che il 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], solo dopo vari dinieghi, aveva condotto gli agenti presso un garage attiguo all'immobile nel quale furono rinvenute le armi sequestrate (una pistola in perfetto stato di conservazione, con la canna dell'arma priva di matricola, due caricatori e 19 munizioni). Secondo il giudice di merito, quindi, non si poteva ascrivere all'esclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], come invocato dalla difesa, la disponibilità delle armi rinvenute, sia perché questi non abitava con il figlio, sia perché l'indagato aveva la disponibilità delle chiavi di accesso al garage pertinente alla sua abitazione. Il Tribunale, infine, ha rilevato che non vi era alcun elemento idoneo a dimostrare l'insussistenza della presunzione relativa delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in relazione all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), anche considerando che, come già evidenziato dall'ordinanza n. 190/2021, [OSCURATO:PERSONA] era stato costantemente e reiteratamente impegnato nella custodia di armi di illecita provenienza anche di peculiari micidialità. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, ritenendo che non vi fosse agli atti alcun elemento dal quale poter ritenere sussistente la gravità indiziaria nei suoi confronti. In particolare, nel ricorso si evidenzia che il Tribunale avrebbe in maniera errata ritenuto sussistente l'esclusiva disponibilità delle armi in capo a Testa solo perché lo stesso aveva le chiavi di accesso al garage pertinente alla sua abitazione e nonostante lo stesso avesse sin da subito chiarito che le armi erano utilizzate dal padre. Secondo il ricorrente, inoltre, il giudice di merito si sarebbe limitato a richiamare la motivazione della diversa ordinanza n. 190/2021, senza offrire alcuna valida motivazione sulla specifica contestazione dei fatti avvenuti il 7 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha evidenziato con motivazione adeguata e coerente con le risultanze emerse dalle indagini che l'indagato aveva avuto una relazione di fatto con le armi sequestrate, che gli aveva consentito di avere la disponibilità in maniera autonoma delle stesse, avendo avuto egli il possesso delle chiavi di apertura del garage nel quale erano state custodite. Per la configurazione del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, infatti, è necessaria e sufficiente una relazione stabile del soggetto con la stessa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore ed oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente (Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017, dep. 2018, Gasparro, Rv. 274380). Il giudice del riesame, altresì, ha evidenziato che tale circostanza era stata confermata dalle conversazioni intercettate la sera del 31 dicembre 2020, dalle quali era emerso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano la disponibilità di armi che non avevano esitato ad utilizzare, condividendo tale illecita condotta con [OSCURATO:PERSONA].In forza di quanto sopra, pertanto, il Collegio ritiene che, sulla ritenuta C9 Cii ZnJ 03 I sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione di armi e ricettazione, il giudice del riesame abbia svolto attente argomentazioni con le x aS d quali il ricorrente non si è confrontato in modo specifico. O LO c3 c...., i 0, Cn i 4 t a Cd a i C O .-... I 2 . Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna delO ob o CO e r) I ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in (f) M _ j i ^9 1 favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in o cp o euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la E — — :C1 E parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della . o causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione di Testa, si deve disporre la trasmissione a cura della cancelleria della copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui