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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35236/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato, in sede di riesame, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 6 maggio 2025 con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe di un'associazione dedita al narcotraffico con il ruolo di spacciatore (capo A) e per diversi episodi di detenzione e cessione di cocaina (capo C).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla gravità indiziaria, dovendosi escludere il ruolo partecipativo del ricorrente all'associazione fondato solo su tre episodi delittuosi (del 12 maggio 2022, del 20 maggio 2022 e del 4 giugno 2022), rimasti non riscontrati, e sulle non rilevanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento impugnato, inoltre, ha utilizzato intercettazioni intercorse tra soggetti diversi dal ricorrente e non ha considerato l'assenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e le utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e altri sodali oltre che la mancata presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel locale indicato come luogo di incontro degli spacciatori.

In sostanza, la condotta partecipativa è stata desunta dai soli reati-fine e in assenza di elementi dimostrativi della consapevole adesione di [OSCURATO:PERSONA] alla finalità del gruppo.

2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge e omessa motivazione in quanto il pericolo di reiterazione del reato è stato desunto esclusivamente dalla mancata dissociazione di [OSCURATO:PERSONA] dal gruppo criminale, con applicazione di un principio relativo al solo art. 416-bis cod. pen., nonostante la risalenza dei fatti al primo semestre del 2022 e la mancata distinzione tra le posizioni dei singoli partecipi.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità.

2. Va premesso che costituisce principio pacifico in tema di misure cautelari personali che non sono consentite censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).

3. Il primo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria, è generico.

Il provvedimento impugnato, per delineare il ruolo del ricorrente, ha doverosamente illustrato la complessa attività di indagine che ha condotto all'accertamento dell'esistenza di una strutturata associazione, dedita al traffico di cocaina operante nei territori di Afragola, Cardito e Caivano, con a capo [OSCURATO:PERSONA], fondando la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di spacciatore, soprattutto sulle intercettazioni, a loro volta, riscontrate da servizi di osservazione, sequestri di droga e arresti, così da rendere accertata la gravità indiziaria.

In ordine alle intercettazioni il Tribunale ha menzionato quelle registrate su due telefoni in uso a [OSCURATO:PERSONA], uno dedicato alla sola raccolta degli ordinativi - con ricezione di circa 800 chiamate al giorno - e l'altro destinato al coordinamento degli "addetti alle vendite", tra i quali [OSCURATO:PERSONA], ciascuno dei quali con numeri telefonici dedicati (pag.14).

Grazie a questa organizzazione comunicativa si spiega la mancata registrazione di contatti telefonici tra il ricorrente, gli altri compartecipi e gli acquirenti oggetto di censura.

Alle pagg. 10 e seguenti, il Tribunale ha richiamato i servizi di controllo della Polizia durante due attività di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] cui erano seguite le captazioni che avevano confermato la descrizione dei parlanti ([OSCURATO:PERSONA] e i diversi acquirenti) sia del "ragazzo nuovo con la barba" -caratteristica del ricorrente non contestata- (pagg. 11 e 12), sia delle condotte di questi.

Le attività investigative avevano trovato ulteriore riscontro il 4 giugno 2022 con l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e il sequestro di due dosi di cocaina e di euro 630 in suo possesso, episodio di cui il coordinatore degli spacciatori, [OSCURATO:PERSONA], era stato subito informato («hanno fermato [OSCURATO:PERSONA]...») per sostituirlo nell'immediato («dammi 10 minuti, il tempo che sto andando a prendere il bandito per farlo iniziare a lavorare»).

Si tratta di elementi di fatto da cui è stata tratta la logica conclusione circa la continuativa collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] innanzitutto con [OSCURATO:PERSONA], che organizzava per conto dell'associazione gli spacciatori e le vendite, ma anche con i vertici, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I dialoghi dal significato inequivoco, di per sé bastevoli, comprovano l'abitualità e l'entità delle forniture e lo stabile affidamento dell'associazione nel ricorrente per smistare la droga, anche mettendogli a disposizione sia un'auto per raggiungere i clienti, sia utenze dedicate, indice dell'esistenza e della consapevolezza del sodalizio, di cui i reati-fine sono solo un ulteriore riscontro.

Alla luce di questi univoci elementi, sono inidonei a mettere in discussione la tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato l'asserita imprecisione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, su cui peraltro non si è fondato il provvedimento, e la mancata presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel locale indicato come luogo di incontro degli spacciatori.

4. Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è generico e reiterativo in quanto si limita a contestare gli argomenti logicamente affrontati e risolti dal provvedimento impugnato che, a pag. 14, ha spiegato nel dettaglio l'attualità del pericolo di recidiva valorizzando non solo il ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dello spaccio organizzato di Caivano nel 2022, subito dopo essere uscito dalla detenzione domiciliare, ma anche i suoi precedenti specifici sempre a Caivano, le tre evasioni e da ultimo i controlli in cui era stato fermato più volte con sostanza stupefacente sino al marzo 2025.

Sulla base di tale giudizio il provvedimento ha, inoltre, correttamente applicato al caso di specie la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), in assenza di altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità, a nulla rilevando le singole diverse posizioni di altri coindagati.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato, in sede di riesame, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 6 maggio 2025 con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe di un'associazione dedita al narcotraffico con il ruolo di spacciatore (capo A) e per diversi episodi di detenzione e cessione di cocaina (capo C). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla gravità indiziaria, dovendosi escludere il ruolo partecipativo del ricorrente all'associazione fondato solo su tre episodi delittuosi (del 12 maggio 2022, del 20 maggio 2022 e del 4 giugno 2022), rimasti non riscontrati, e sulle non rilevanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato, inoltre, ha utilizzato intercettazioni intercorse tra soggetti diversi dal ricorrente e non ha considerato l'assenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e le utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e altri sodali oltre che la mancata presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel locale indicato come luogo di incontro degli spacciatori. In sostanza, la condotta partecipativa è stata desunta dai soli reati-fine e in assenza di elementi dimostrativi della consapevole adesione di [OSCURATO:PERSONA] alla finalità del gruppo. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge e omessa motivazione in quanto il pericolo di reiterazione del reato è stato desunto esclusivamente dalla mancata dissociazione di [OSCURATO:PERSONA] dal gruppo criminale, con applicazione di un principio relativo al solo art. 416-bis cod. pen., nonostante la risalenza dei fatti al primo semestre del 2022 e la mancata distinzione tra le posizioni dei singoli partecipi. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità. 2. Va premesso che costituisce principio pacifico in tema di misure cautelari personali che non sono consentite censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). 3. Il primo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria, è generico. Il provvedimento impugnato, per delineare il ruolo del ricorrente, ha doverosamente illustrato la complessa attività di indagine che ha condotto all'accertamento dell'esistenza di una strutturata associazione, dedita al traffico di cocaina operante nei territori di Afragola, Cardito e Caivano, con a capo [OSCURATO:PERSONA], fondando la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di spacciatore, soprattutto sulle intercettazioni, a loro volta, riscontrate da servizi di osservazione, sequestri di droga e arresti, così da rendere accertata la gravità indiziaria. In ordine alle intercettazioni il Tribunale ha menzionato quelle registrate su due telefoni in uso a [OSCURATO:PERSONA], uno dedicato alla sola raccolta degli ordinativi - con ricezione di circa 800 chiamate al giorno - e l'altro destinato al coordinamento degli "addetti alle vendite", tra i quali [OSCURATO:PERSONA], ciascuno dei quali con numeri telefonici dedicati (pag.14). Grazie a questa organizzazione comunicativa si spiega la mancata registrazione di contatti telefonici tra il ricorrente, gli altri compartecipi e gli acquirenti oggetto di censura. Alle pagg. 10 e seguenti, il Tribunale ha richiamato i servizi di controllo della Polizia durante due attività di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] cui erano seguite le captazioni che avevano confermato la descrizione dei parlanti ([OSCURATO:PERSONA] e i diversi acquirenti) sia del "ragazzo nuovo con la barba" -caratteristica del ricorrente non contestata- (pagg. 11 e 12), sia delle condotte di questi. Le attività investigative avevano trovato ulteriore riscontro il 4 giugno 2022 con l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e il sequestro di due dosi di cocaina e di euro 630 in suo possesso, episodio di cui il coordinatore degli spacciatori, [OSCURATO:PERSONA], era stato subito informato («hanno fermato [OSCURATO:PERSONA]...») per sostituirlo nell'immediato («dammi 10 minuti, il tempo che sto andando a prendere il bandito per farlo iniziare a lavorare»). Si tratta di elementi di fatto da cui è stata tratta la logica conclusione circa la continuativa collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] innanzitutto con [OSCURATO:PERSONA], che organizzava per conto dell'associazione gli spacciatori e le vendite, ma anche con i vertici, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I dialoghi dal significato inequivoco, di per sé bastevoli, comprovano l'abitualità e l'entità delle forniture e lo stabile affidamento dell'associazione nel ricorrente per smistare la droga, anche mettendogli a disposizione sia un'auto per raggiungere i clienti, sia utenze dedicate, indice dell'esistenza e della consapevolezza del sodalizio, di cui i reati-fine sono solo un ulteriore riscontro. Alla luce di questi univoci elementi, sono inidonei a mettere in discussione la tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato l'asserita imprecisione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, su cui peraltro non si è fondato il provvedimento, e la mancata presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel locale indicato come luogo di incontro degli spacciatori. 4. Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è generico e reiterativo in quanto si limita a contestare gli argomenti logicamente affrontati e risolti dal provvedimento impugnato che, a pag. 14, ha spiegato nel dettaglio l'attualità del pericolo di recidiva valorizzando non solo il ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dello spaccio organizzato di Caivano nel 2022, subito dopo essere uscito dalla detenzione domiciliare, ma anche i suoi precedenti specifici sempre a Caivano, le tre evasioni e da ultimo i controlli in cui era stato fermato più volte con sostanza stupefacente sino al marzo 2025. Sulla base di tale giudizio il provvedimento ha, inoltre, correttamente applicato al caso di specie la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), in assenza di altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità, a nulla rilevando le singole diverse posizioni di altri coindagati. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,
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