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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04555/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è deducibile perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata, ove si sottolinea come la stretta vicinanza temporale tra l’invio, da parte della persona offesa dell’importo di 1.200,00 euro al Mutu e il trasferimento di tale somma sulle carte intestate alle imputate, le quali hanno, peraltro, immediatamente provveduto a prelevare i rispettivi accrediti, dimostri univocamente che le stesse erano a conoscenza dell’operazione truffaldina), dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto, omettendo di confrontarsi con le ragioni poste dai giudici di appello a fondamento del decisum, non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre che reiterativo di profili di censura già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte d’appello a pag. 9 della sentenza, è altresì manifestamente infondato, avendo il giudice di merito posto a base della revoca del beneficio la circostanza che l’imputata ha, nei termini di legge, commesso un delitto della stessa indole per il quale è stata inflitta la pena detentiva, facendo così corretta applicazione della disciplina di cui all’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. ed esprimendo una prognosi logicamente argomentata con la quale la ricorrente non si confronta; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è deducibile perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata, ove si sottolinea come la stretta vicinanza temporale tra l’invio, da parte della persona offesa dell’importo di 1.200,00 euro al Mutu e il trasferimento di tale somma sulle carte intestate alle imputate, le quali hanno, peraltro, immediatamente provveduto a prelevare i rispettivi accrediti, dimostri univocamente che le stesse erano a conoscenza dell’operazione truffaldina), dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto, omettendo di confrontarsi con le ragioni poste dai giudici di appello a fondamento del decisum, non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre che reiterativo di profili di censura già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte d’appello a pag. 9 della sentenza, è altresì manifestamente infondato, avendo il giudice di merito posto a base della revoca del beneficio la circostanza che l’imputata ha, nei termini di legge, commesso un delitto della stessa indole per il quale è stata inflitta la pena detentiva, facendo così corretta applicazione della disciplina di cui all’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. ed esprimendo una prognosi logicamente argomentata con la quale la ricorrente non si confronta; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il
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