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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 06124/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto, giustificando con adeguata motivazione il riconoscimento della sua responsabilità per i reati ex artt. 337 e 582 cod. pen (le minacce e la violenza manifestate contro i pubblici ufficiali, intervenuti per sedarne le condotte aggressive all'interno di un bar inducevano a chiamate in soccorso altra pattuglia. nonchè il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (per la gravità del fatto e per i plurimi precedenti penali); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consigliere tensore I Pr idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto, giustificando con adeguata motivazione il riconoscimento della sua responsabilità per i reati ex artt. 337 e 582 cod. pen (le minacce e la violenza manifestate contro i pubblici ufficiali, intervenuti per sedarne le condotte aggressive all'interno di un bar inducevano a chiamate in soccorso altra pattuglia. nonchè il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (per la gravità del fatto e per i plurimi precedenti penali); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consigliere tensore I Pr idente
Sentenza Cassazione n. 06124/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris