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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18984/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natck a NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano il 10 marzo 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di Monza il 25 settembre 2019 ha riconosciuto la donna responsabile del reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, num. 5, cod. pen., per avere tentato, in concorso con altri, di sottrarre beni dagli scaffali di un supermercato e, con le generiche equivalenti alla riconosciuta recidiva, condannata alla pena di giustizia.

L'impugnazione è affidata a tre motivi.

Con il primo motivo lamenta travisamento della prova e vizio di motivazione, cui conseguirebbe violazione degli artt. 56 e 624 cod. peri.

In particolare, le valutazioni dei Giudici sul tema della prova del concorso nel reato sarebbero sommarie, avendo la Corte di appello, secondo il ricorrente, omesso di dare risposta alle prospettazioni alterrative fornite dalla Difesa in tema di ricostruzione dei fatti e di travisamento della prova, oggetto di specifica devoluzione, limitandosi a formulare una motivazione apodittica sulla falsariga della sentenza del Tribunale.

Il motivo è manifestamente infondato perché riproduttivo cli profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, i quali hanno valorizzato la dinamica dell'azione congiunta, come riferita dai testi oculari (v. pp. 4-5 della decisione impugnata).

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità.

Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] censura difetto di motivazione e violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione al riconoscimento nei caso di specie della recidiva qualificata.

Anche il secondo motivo è nnanifestatamente infondato: la censura, infatti, non era stata previamente dedotta con l'atto di appello (art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.).

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, che sarebbe meramente apparente, e violazione di legge (artt. 132 e 133 cod. pen.) quanto al trattamento sanzionatorio.

Ebbene, si tratta di doglianza relativa al trattamento punitivo, che risulta sorretto da sufficiente, non illogica e non incongrua motivazione, basata sulla personalità dell'imputata, gravata da numerose condanne per reati contro il patrimonio (p. 5 della decisione): anche il terzo motivo risulta, dunque, manifestamente infondato.

Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima equa e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natck a NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano il 10 marzo 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di Monza il 25 settembre 2019 ha riconosciuto la donna responsabile del reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, num. 5, cod. pen., per avere tentato, in concorso con altri, di sottrarre beni dagli scaffali di un supermercato e, con le generiche equivalenti alla riconosciuta recidiva, condannata alla pena di giustizia. L'impugnazione è affidata a tre motivi. Con il primo motivo lamenta travisamento della prova e vizio di motivazione, cui conseguirebbe violazione degli artt. 56 e 624 cod. peri. In particolare, le valutazioni dei Giudici sul tema della prova del concorso nel reato sarebbero sommarie, avendo la Corte di appello, secondo il ricorrente, omesso di dare risposta alle prospettazioni alterrative fornite dalla Difesa in tema di ricostruzione dei fatti e di travisamento della prova, oggetto di specifica devoluzione, limitandosi a formulare una motivazione apodittica sulla falsariga della sentenza del Tribunale. Il motivo è manifestamente infondato perché riproduttivo cli profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, i quali hanno valorizzato la dinamica dell'azione congiunta, come riferita dai testi oculari (v. pp. 4-5 della decisione impugnata). Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] censura difetto di motivazione e violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione al riconoscimento nei caso di specie della recidiva qualificata. Anche il secondo motivo è nnanifestatamente infondato: la censura, infatti, non era stata previamente dedotta con l'atto di appello (art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.). Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, che sarebbe meramente apparente, e violazione di legge (artt. 132 e 133 cod. pen.) quanto al trattamento sanzionatorio. Ebbene, si tratta di doglianza relativa al trattamento punitivo, che risulta sorretto da sufficiente, non illogica e non incongrua motivazione, basata sulla personalità dell'imputata, gravata da numerose condanne per reati contro il patrimonio (p. 5 della decisione): anche il terzo motivo risulta, dunque, manifestamente infondato. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima equa e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 18984/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris