CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 15879/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 2278-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viale XXI Aprile 11 , presso lo studio dell’Avv . Corrado MORRONE, ma domiciliate “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica delproprio difensor e come in atti, rappresenta t e e difesedall’[OSCURATO:PERSONA] MARTUCCI; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del suo procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA].Roberto CAVALLARI, domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatae difesa da ll’ Avvocat o Antonio LONGO ; - controricorrent e - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rinvio in pubblica udienza R.G.N.2278/2024 Cron. Rep. Ud.28/01/2025 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati“ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica deipropri difensori come in atti, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] PINO, Paolo ROMAGNOLI, -controricorrenti - Avverso la sentenza n. 1867/2023della Corte d’appello di Firenze, depositata in data 19/09/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto: –che Donatella, Daniela e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1867/23, del 19 settembre 2023, della Corte d’appello di Firenze, che – in accoglimento dei gravami esperiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nonché da Emiliano e [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenza n. 251/21, del 21 marzo 2021, del Tribunale di Arezzo –ha respinto la domanda delle odierne ricorrenti, volta al riconoscimento della qualità di beneficiarie, quali “eredi testamentarie”, della polizza vita sottoscritta dal loro fratello [OSCURATO:PERSONA] il 30 giugno 2021; –che riferiscono, in punto di fatto, le odierne ricorrenti di aver adito il Tribunale aretino a fronte del rifiuto della società [OSCURATO:PERSONA] di liquidare in loro favore –dopo la morte del fratello Luigi – il premio, pari ad € 82.521,81, relativo alla polizza vita da questi sottoscritta, nella quale il medesimo individuava quali beneficiari i suoi “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi”; – che a ssumevano, infatti, le allora attrici che il loro congiunto, con testamento olografo del 5 maggio 2016, mentre devolveva la quota di legittima ai propri figli, attribuiva ad esse la quota disponibile, designandole, dunque, quali “eredi testamentarie”; – che c ostituitasi in giudizio la convenuta [OSCURATO:PERSONA], l’adito giudicante disponeva la chiamata “iussu iudicis” degli eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], vale a dire i figli dello stesso, Emiliano e Marzia, quantunque affermando non essere contraddittori necessari; – che l a domanda veniva accolta dal primo giudice, che ordinava a [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere alle sorelle Cai il suddetto importo € 82.521,81; –che a tale e sito esso perveniva ritenendo che la volontà del testatore fosse quella di lasciare la quasi totalità dei suoi beni ai figli, eredi legittimi, ma di istituire eredi anche le sorelle, devolvendo loro una “quota disponibile” del patrimonio, comprensiva, oltre che del contante presente su di un conto corrente bancario, pure dell’importo risultante dalla polizza assicurativa; –che t ale decisione veniva integralmente riformata in appello, in forza dei gravami – poi riuniti – esperiti, distintamente, della convenuta e dei terzi chiamati; – che i l giudice di seconde cure, infatti, escludeva che le odierne ricorrenti fossero state istituite eredi testamentarie dal “de cuius”, ritenendo che la disposizione “mortis causa” con la quale il medesimo – dopo aver assicurato “quota ampia di legittima” ai propri figli, attribuendoai medesimi il suo patrimonio pressoché per intero –devolveva, invece, alle sorelle, nell’ambito della quota disponibile, “i rimanenti contanti” (presenti su di un conto corrente presso la stessa banca Fideuram), fosse da intendere come attribuzione di un legato, dal quale doveva escludersi l’importo della polizza; – che a vverso la sentenza della Corte fiorentina hanno proposto ricorso per cassazione Donatella, Daniela e [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto – di un unico motivo ; –che esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o errata applicazione degli artt. 1362 e 588 cod. civ. e dei principi di diritto in tema di interpretazione del testamento; –che le ricorrenti muovono dal presupposto secondo cui , i n base a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita”, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dell’art. 1920, comma 2, cod. civ., si pone come “atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l’effetto dell’immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”, avendo esse, inoltre, precisato che “la generica individuazione quali beneficiari degli «eredi (legittimi e/o testamentari)» ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall’accettazione della vocazione” (è citata Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421); –che, di conseguenza, assumono le ricorrenti, il giudice – in presenza di una delazione testamentaria e in applicazione di tali principi –deve procedere all’individuazione dei soggetti beneficiari della polizza, accertando, in concreto, la volontà del testatore; –che e ssa, “alla stregua dell’art. 1362 cod. civ., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, potendosi, ove dal testo dell’atto non emergano con certezza l’effettiva intenzione del de cuiuse la portata della disposizione, fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita” (è citata Cass. Sez. 2, ord. 22 dicembre 2023, n. 35807); –che a questo metodo, tuttavia, non si sarebbe attenuta la sentenza impugnata, che viene censurata nelle parti di seguito meglio indicate; –che essa errerebbe , in particolare, là dove afferma che “dal tenore letterale” del testamento di [OSCURATO:PERSONA] “appare evidente la volontà del testatore di designare eredi universali testamentari i figli Emiliano e Marzia”, visto che “agli stessi ha infatti devoluto sia una quota della universalità dei propri beni (denaro, beni mobili registrati, beni immobili) sia i relativi debiti e oneri (imposte di successione) a conferma della sua volontà di farli subentrare nella totalità dei suoi rapporti sia attivi che passivi”; –che l o stesso “non può invece dirsi” – si legge sempre in sentenza – “con riferimento alle tre sorelle, Daniela, Donatella e [OSCURATO:PERSONA]”, alle quali il testatore “ha assegnato soltanto il «rimanente contante», dunque la somma rimanente disponibile sul conto corrente, espressione che può riferirsi esclusivamente al residuo del proprio conto corrente acceso presso la [OSCURATO:PERSONA], mentre alle stesse non è stata destinata alcuna passività”; –che, parimenti, oggetto di censura è il successivo passaggio della sentenza impugnata, secondo cui la conclusione testé rassegnata troverebbe “conferma” nella “espressione letterale impiegata dal de cuiusnel testamento «Il tutto quale quota ampia di legittima» che sta appunto a significare che costui volle assegnare ai figli non solo la quota «riservata» loro ex lege, in qualità di «legittimari», cioè la quota/parte minima ed inviolabile, bensì ulteriori valori, attribuendo loro tutti i beni immobili, mobili registrati, denaro, costituenti il suo patrimonio”, mentre, alle sorelle, “nell’ambito della «disponibile» residua (al netto della totalità di beni già assegnati ai figli ed al netto della polizza vita) ha lasciato soltanto i «rimanenti contanti», quindi un legato”; –che assumono, per contro, le ricorrenti che l’interpretazione della Corte fiorentina avrebbe “palesemente glissato sugli elementi intrinseci alla scheda testamentaria,” di per sé “oltremodo chiari”, nell’attribuire ad esse la qualità di “eredi testamentarie”; –che, invero, già alla stregua del “dato letterale” –e, dunque, avuto riguardo al riferimento alla “quota ampia di legittima” e alla “quota disponibile” – dovrebbe concludersi che [OSCURATO:PERSONA], “ottemperati i doveri di legge nei confronti dei figli quali legittimari”, si sia “determinato a chiamare le sorelle quali eredi testamentarie sull’intera quota disponibile (e non «residua»), per come risulta, ulteriormente, dalla circostanza che il de cuius, dichiarati tacitati pienamente i legittimari, metteva un punto (pausa forte all’interno di una frase di senso compiuto) e andava a capo, con ciò dichiarando un cambio di argomento: avendo ottemperato agli obblighi imposti dalla Legge, con il successivo capoverso istituiva eredi universali le ricorrenti, devolvendo loro la «quota disponibile» del suo patrimonio”; –che avvalorerebbe tale c onclusione la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], “uomo di elevata cultura”, avrebbe adoperato i termini “quota legittima” e “quota disponibile” secondo il significato loro proprio; –che, d ’altra parte, la qualifica delle odierne ricorrenti quali eredi testamentarie sarebbe imposta – si assume – “dall’interpretazione del testamento secondo l’elemento logico”; – che, d ifatti, “ove il contraente/testatore avesse voluto designare quali unici destinatari del beneficio, ab origine, i suoi figli lo avrebbe fatto indicandoli nella polizza vita quali eredi legittimi, escludendo, quindi, ogni riferimento agli eredi testamentari”; – che, p er contro, nel presente caso , “il contraente della polizza esprimeva la volontà che il beneficio venisse assegnato prioritariamente ai suoi «eredi testamentari e, in mancanza, agli eredi legittimi» prefigurandosi, dunque, già al momento della stipula medesima di voler redigere testamento, al fine evidente di voler perseguire scopi diversi da quelli di una successione legittima”, s icché “anche in omaggio al canone di conservazione del contratto” si sarebbe dovuto riconoscere alle sorelle del “de cuius” la qualifica di eredi testamentarie; – che le ricorrenti, infine, neppure mancano di rilevare l’erroneità – a loro dire – dell’affermazione secondo cui, l’aver assegnato “ai figli non solo la quota «riservata» loro ex lege, in qualità di «legittimari», cioè la quota/parte minima ed inviolabile, bensì ulteriori valori, attribuendo loro tutti i beni immobili, mobili registrati, denaro, costituenti il suo patrimonio”, varrebbe a qualificarli come eredi universali, mentre l’aver lasciato “alle sorelle, nell’ambito della «disponibile» residua (al netto della totalità di beni già assegnati ai figli ed al netto della polizza vita) soltanto i «rimanenti contanti»”, equivarrebbe a qualificarle legatarie; –che, d ifatti, “è abbastanza agevole rilevare” – si evidenzia – “come la valutazione economica del patrimonio ereditario non sia stata oggetto di specifico accertamento giudiziale e, quindi, anche tale assunto non può in alcun modo supportare l’esegesi della scheda testamentaria”; il tutto, peraltro, non senza considerare che, a mente dell’art. 588 cod. civ. non è la consistenza piccola o grande del lascito a qualificare il destinatario come legatario, piuttosto che erede; – che, i nfine, a sostegno della proposta interpretazione, le ricorrenti richiamano alcuni documenti, provenienti dagli stessi Maria ed [OSCURATO:PERSONA], con i quali essi riconoscerebbero la qualità di eredi testamentarie alle sorelle del defunto genitore, che si sarebbe determinato a istituirle tali per l’assistenza e vicinanza dimostratagli negli ultimi anni di vita; –che hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, la società [OSCURATO:PERSONA] ed Emiliano e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; –che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; –che le ricorrenti e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memoria; cheil Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Considerato: – c he la questione oggetto del presente ricorso presenta rilievo nomofilattico, donde l’opportunità della sua trattazi