CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22201/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3925-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede del Sig. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 876/2018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 03925 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo nel frattempo deceduto, nel 1997, hanno proposto una denuncia di nuova opera nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], innanzi all'allora Pretore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.-Rigettata parzialmente la richiesta cautelare, la causa è stata decisa poi nel merito dal [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei due iniziali ricorrenti, oltre che il difetto di legittimazione passiva del Vitetta. 3.-Questa decisione è stata confermata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] adita con impugnazione da entrambe le parti originariamente ricorrenti. 4.-Essendo nel frattempo defunto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione in proprio e quale erede del fratello, con due motivi di censura. Gli intimati non si sono costituiti pur essendo regolare la notifica. Considerato che 5.-La causa, impegnando questioni di accertamento della qualità di erede e di tutela del possesso, appartiene alla competenza tabellare della Seconda Sezione. P.Q.M. La Corte dispone la trasmissione del procediment