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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42881/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FOGGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso nella parte in cui deduce il parziale rigetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione; nonché di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla determi- nazione del trattamento sanzionatorio ex art. 81 cod. pen., procedendo, ai sensi dell'art. 620, lett.

I) cod. proc. pen., alla rideterminazione della pena complessiva nella misura di anni dieci di reclusione ed € 4.800 di multa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Padova ha parzialmente accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di plurime condanne per decine di violazioni, riconoscendo la continuazione in relazione a due distinte sequenze delittuose: una prima sequenza affascia i reati gieuunificati in forza di un'ordinanza del Tribunale di Fermo del 10.2.2021, relativa a 58 violazioni (truffe, appropriazioni indebite, ricettazioni, falsi strumentali) con quelli accertati dalle sentenze indi- cate ai punti 2), 3), 4) dell'elenco riportato nell'istanza; una seconda sequenza investe i fatti accertati con le sentenze indicate ai punti 5) e 6) del detto elenco, due truffe commesse in data 13/11/2012 e 29/11/2012, che sono state poste in continuazione tra loro.

1.1. Il giudice dell'esecuzione ha invece escluso la continuazione per i reati accertati con la sentenza sub 1) osservando che trattasi di violazione della misura della sorveglianza speciale e declinazione di false generalità (strumentale a commettere il primo reato), dunque valorizzando la diversa natura di detti reati rispetto a quelli generalmente contro il patrimonio per i quali si è ammessa la continuazione.

Ha altresì escluso dal vincolo riguardante le sentenze 5) e 6) la truffa di cui alla sentenza sub 7).

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., anche in relazione al superamento del limite del triplo della pena irrogata per il reato più grave, e connesso vizio di motivazione, per erronea valutazione degli indici esteriori della continuazione.

2.1. La prima doglianza investe l'esclusione del cumulo giuridico per i reati giudicati con la prima sentenza, affermando il ricorrente che la declinazione di false generalità non era funzionale alla commissione della violazione della misura di prevenzione, bensì costituiva uno degli espedienti del [OSCURATO:PERSONA] per mettere a segno condotte fraudolente e predatorie in diverse località italiane, in particolare per conseguire la disponibilità di vetture per lo più prese a noleggio, nonché per evitare di essere identificato dalle Forze dell'ordine in caso di controlli durante tali trasferte.

2.2. Nel secondo motivo si censura la rilevata esistenza di un lasso crono- logico significativo tra i fatti accertati nelle sentenze 5), 6) e 7), rispetto a quelli oggetto di unificazione nella sentenza del Tribunale di Fermo.

Rilevando che si tratta di una cesura di poco più di un anno, è illogico che tale lasso temporale sia ritenuto ostativo, al cospetto del riconoscimento della continuazione per fatti commessi nell'arco di un quadriennio, concludendosi che il dato cronologico non sarebbe un indicatore dirimente.

2.3. La terza doglianza attiene alla violazione del criterio del massimo aumento del triplo della pena inflitta per il reato più grave, rilevando la difesa che nella specie la pena complessivamente fissata in anni dieci mesi uno e giorni ventiquattro di reclusione ed C 7.900 di multa esorbita per eccesso, dovendo invece la pena rapportarsi a quella della più grave ricettazione giudicata nella sentenza sub 2), per la quale era stata comminata la reclusione per anni tre e mesi quattro e la multa per C

1.600. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini.

1.1. L'impugnata ordinanza presenta criticità che determinano illogicità della motivazione, in particolare sulla dilatazione temporale, implicitamente rilevata, tra le truffe accertate con le sentenze 5) e 6) e quella giudicata nella sentenza 7), trattandosi di vicende che sono circoscritte - considerando le date di commissione - in un limitato arco cronologico.

Peraltro, la difesa ha segnalato che la continuazione era stata già ricono- sciuta tra reati commessi con maggior distanziamento, sicché risulta necessario annullare il passaggio in questione affinché il giudice dell'esecuzione verifichi se, in seno alla continuazione riconosciuta con l'ordinanza esecutiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vi siano reati intervallati dalla medesima o anche maggiore distanza temporale, e ne tragga elemento di riflessione quanto alla possibilità di adottare il medesimo metro di giudizio per la continuazione del reato di cui alla sentenza sub 7) con quelli accertati con le sentenze 5) e 6).

1.2. Il ricorso è fondato nella parte in cui deduce la violazione del limite del triplo, dettato dall'art. 81, primo comma, cod. pen., nella determinazione della pena irrogata per la sequenza delittuosa che include i reati unificati dalla richiamata ordinanza del Tribunale di Fermo e quelli accertati con le sentenze di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'elenco.

In effetti, il giudice dell'esecuzione - individuata la violazione più grave nella ricettazione commessa in data 7/2/2011 ed accertata con la sentenza della Corte di appello di Ancona di cui al punto 2) - ha determinato la pena base nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 1.600 di multa, praticando poi aumenti, compiutamente motivati, per le infrazioni "satellite", che portano il complessivo trattamento sanzionatorio ad anni dieci mesi uno giorni ventiquattro di reclusione ed C 7.900 di multa.

Tale determinazione eccede di un mese e ventiquattro giorni di reclusione ed € 3100 di multa il criterio moderatore di cui alla norma citata, criterio che deve essere applicato anche nel caso di continuazione in executivis, come ha affermato la giurisprudenza di legittimità: «Nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen.» (Sez.

U, n. 28659 del 2017, Gargiulo, Rv. 270073).

1.3. Non è fondato, invece, il motivo attinente alla contestata esclusione dal cumulo giuridico dei reati accertati con la prima sentenza, per i quali il giudice dell'esecuzione ha dato una logica e convincente spiegazione del diniego della continuazione, che non può essere inficiata da valutazioni di merito di natura rivalutativa come quelle caldeggiate nel ricorso.

2. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, il quale - libero negli esiti decisionali - tuttavia si atterrà ai richiamati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla omessa valutazione della continuazione con il fatto oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 15 maggio 2017, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Padova.

Rigetta nel resto il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FOGGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso nella parte in cui deduce il parziale rigetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione; nonché di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla determi- nazione del trattamento sanzionatorio ex art. 81 cod. pen., procedendo, ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen., alla rideterminazione della pena complessiva nella misura di anni dieci di reclusione ed € 4.800 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Padova ha parzialmente accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di plurime condanne per decine di violazioni, riconoscendo la continuazione in relazione a due distinte sequenze delittuose: una prima sequenza affascia i reati gieuunificati in forza di un'ordinanza del Tribunale di Fermo del 10.2.2021, relativa a 58 violazioni (truffe, appropriazioni indebite, ricettazioni, falsi strumentali) con quelli accertati dalle sentenze indi- cate ai punti 2), 3), 4) dell'elenco riportato nell'istanza; una seconda sequenza investe i fatti accertati con le sentenze indicate ai punti 5) e 6) del detto elenco, due truffe commesse in data 13/11/2012 e 29/11/2012, che sono state poste in continuazione tra loro. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha invece escluso la continuazione per i reati accertati con la sentenza sub 1) osservando che trattasi di violazione della misura della sorveglianza speciale e declinazione di false generalità (strumentale a commettere il primo reato), dunque valorizzando la diversa natura di detti reati rispetto a quelli generalmente contro il patrimonio per i quali si è ammessa la continuazione. Ha altresì escluso dal vincolo riguardante le sentenze 5) e 6) la truffa di cui alla sentenza sub 7). 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., anche in relazione al superamento del limite del triplo della pena irrogata per il reato più grave, e connesso vizio di motivazione, per erronea valutazione degli indici esteriori della continuazione. 2.1. La prima doglianza investe l'esclusione del cumulo giuridico per i reati giudicati con la prima sentenza, affermando il ricorrente che la declinazione di false generalità non era funzionale alla commissione della violazione della misura di prevenzione, bensì costituiva uno degli espedienti del [OSCURATO:PERSONA] per mettere a segno condotte fraudolente e predatorie in diverse località italiane, in particolare per conseguire la disponibilità di vetture per lo più prese a noleggio, nonché per evitare di essere identificato dalle Forze dell'ordine in caso di controlli durante tali trasferte. 2.2. Nel secondo motivo si censura la rilevata esistenza di un lasso crono- logico significativo tra i fatti accertati nelle sentenze 5), 6) e 7), rispetto a quelli oggetto di unificazione nella sentenza del Tribunale di Fermo. Rilevando che si tratta di una cesura di poco più di un anno, è illogico che tale lasso temporale sia ritenuto ostativo, al cospetto del riconoscimento della continuazione per fatti commessi nell'arco di un quadriennio, concludendosi che il dato cronologico non sarebbe un indicatore dirimente. 2.3. La terza doglianza attiene alla violazione del criterio del massimo aumento del triplo della pena inflitta per il reato più grave, rilevando la difesa che nella specie la pena complessivamente fissata in anni dieci mesi uno e giorni ventiquattro di reclusione ed C 7.900 di multa esorbita per eccesso, dovendo invece la pena rapportarsi a quella della più grave ricettazione giudicata nella sentenza sub 2), per la quale era stata comminata la reclusione per anni tre e mesi quattro e la multa per C 1.600. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini. 1.1. L'impugnata ordinanza presenta criticità che determinano illogicità della motivazione, in particolare sulla dilatazione temporale, implicitamente rilevata, tra le truffe accertate con le sentenze 5) e 6) e quella giudicata nella sentenza 7), trattandosi di vicende che sono circoscritte - considerando le date di commissione - in un limitato arco cronologico. Peraltro, la difesa ha segnalato che la continuazione era stata già ricono- sciuta tra reati commessi con maggior distanziamento, sicché risulta necessario annullare il passaggio in questione affinché il giudice dell'esecuzione verifichi se, in seno alla continuazione riconosciuta con l'ordinanza esecutiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vi siano reati intervallati dalla medesima o anche maggiore distanza temporale, e ne tragga elemento di riflessione quanto alla possibilità di adottare il medesimo metro di giudizio per la continuazione del reato di cui alla sentenza sub 7) con quelli accertati con le sentenze 5) e 6). 1.2. Il ricorso è fondato nella parte in cui deduce la violazione del limite del triplo, dettato dall'art. 81, primo comma, cod. pen., nella determinazione della pena irrogata per la sequenza delittuosa che include i reati unificati dalla richiamata ordinanza del Tribunale di Fermo e quelli accertati con le sentenze di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'elenco. In effetti, il giudice dell'esecuzione - individuata la violazione più grave nella ricettazione commessa in data 7/2/2011 ed accertata con la sentenza della Corte di appello di Ancona di cui al punto 2) - ha determinato la pena base nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 1.600 di multa, praticando poi aumenti, compiutamente motivati, per le infrazioni "satellite", che portano il complessivo trattamento sanzionatorio ad anni dieci mesi uno giorni ventiquattro di reclusione ed C 7.900 di multa. Tale determinazione eccede di un mese e ventiquattro giorni di reclusione ed € 3100 di multa il criterio moderatore di cui alla norma citata, criterio che deve essere applicato anche nel caso di continuazione in executivis, come ha affermato la giurisprudenza di legittimità: «Nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen.» (Sez. U, n. 28659 del 2017, Gargiulo, Rv. 270073). 1.3. Non è fondato, invece, il motivo attinente alla contestata esclusione dal cumulo giuridico dei reati accertati con la prima sentenza, per i quali il giudice dell'esecuzione ha dato una logica e convincente spiegazione del diniego della continuazione, che non può essere inficiata da valutazioni di merito di natura rivalutativa come quelle caldeggiate nel ricorso. 2. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, il quale - libero negli esiti decisionali - tuttavia si atterrà ai richiamati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla omessa valutazione della continuazione con il fatto oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 15 maggio 2017, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Padova. Rigetta nel resto il ri
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