CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42413/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore dellimputato ha fatto pervenire memoria difensiva, con cui ha insistito nei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui agli artt. 56,624 bis, 625 co. 1 n. 2 e 61 n. 5, 99 comma 4 cod. pen., commesso il 13 gennaio 2018. 1.11 ricorso ha articolato tre motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1. Il primo motivo ha dedotto nullità della sentenza per inosservanza della legge penale, in quanto la ricostruzione del fatto sarebbe fondato su disamina parziale e inappagante degli elementi di prova, con particolare riferimento all'attendibilità del riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa, vittima del tentativo di furto. 1.2. Il secondo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale a riguardo della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., non essendo sufficiente che l'azione criminosa sia stata realizzata in orario notturno. 1.3. Il terzo motivo ha lamentato inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate sulla base di formule di stile. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo, impropriamente rubricato con riferimento ad una assunta violazione della legge penale sostanziale, ha dedotto una peraltro insussistente lacuna argomentativa della sentenza impugnata, che avrebbe dovuto essere segnalata come vizio di motivazione; la lagnanza è del tutto generica, perché non si confronta, come doveroso, con il ragionamento strutturato dalla Corte territoriale, rispondente ai canoni della logica e conforme all'indirizzo della giurisprudenza, vuoi a riguardo della validità e dell'esaustività del riconoscimento fotografico, discendenti dal giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa, che ha reiterato in dibattimento e con assoluta certezza l'individuazione del ricorrente come l'autore del tentativo di furto in abitazione, vuoi a riguardo della sussistenza dei - pur non indispensabili - riscontri estrinseci che ne hanno corroborato la credibilità, rappresentati dalla coincidenza dei tratti somatici sin dall'origine descritti con le caratteristiche fisiche del prevenuto e dal rinvenimento, in sede di perquisizione, di capi d'abbigliamento ed effetti personali a loro volta corrispondenti a quelli del malfattore, datosi alla fuga.2.11 secondo motivo è generico - perché non si misura con quanto esposto nell'articolata motivazione della sentenza oggetto del ricorso, che ha già fornito adeguata risposta ad analoga ragione di gravame - e comunque manifestamente infondato. Le sentenze di merito in c.d. doppia conforme, in armonia con il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sua massima espressione nomofilattica (Sez. U n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095) hanno evidenziato che la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. riposa non solo, in astratto, sulla fascia oraria di commissione dell'intrusione nell'altrui proprietà privata, ma sulle ulteriori e dirimenti circostanze concretamente favorite dalla scelta dell'ora notturna, rappresentate dall'oscurità della zona, dalla collocazione in sito isolato dell'abitazione delle vittime e dalle peculiari condizioni in cui costoro si sono trovate nell'immediatezza dei fatti, tali, nel complesso, da indebolire l'efficacia potenziale della reazione pubblica e privata. 3.11 terzo motivo è, a sua volta, aspecifico e manifestamente infondato, dal momento che - per un verso - non risponde a verità che la Corte d'appello non si sia espressa, in modo circostanziato, nel respingere la doglianza mossa sul punto dalla difesa e - per altro verso - la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il giudice, quando neghi la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244), come in effetti avvenuto nel caso in esame, ove si è rimarcata la gravità dei precedenti penali specifici e la dimostrata pervicacia dell'indole criminale del ricorrente (pag. 5). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Cos