CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 luglio 2026
Cassazione n. 24274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PREVIDENZA E ASSISTENZArappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ANDREA,[OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente - ricorrente incidentale –2626nonché contro[OSCURATO:PERSONA] – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (giàEQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 5359/2021 della CORTE D’APPELNLuOme rod rie gistro generale 12764/2022Numero sezionale 2626/2026NAPOLI, depositata il 13/12/2021 R.G.N. 1730/2018; Numero di raccolta generale 24274/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 30/07/202626/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli harespinto il gravame proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza([OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiaratoinammissibile l’opposizione all’intimazione di pagamentoproposta dal professionista in relazione alla cartella esattorialenotificata il 28 novembre 2016 avente ad oggetto i contributiprevidenziali non versati alla Cassa per gli anni dal 2007 al2013.2. Avverso detta pronuncia l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, al quale hanno resistito mediantecontroricorso l’[OSCURATO:PERSONA] e la CNPAF. Quest’ultima ha altresìproposto ricorso incidentale condizionato.3. All’esito della camera di consiglio del 26 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale è articolato in due motivi.1.1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione falsa applicazionedell’art. 66 della l. n. 247 del 2012, in combinato disposto congli artt. 10 e 11 delle preleggi, per avere la Corte d’appelloerroneamente applicato la disciplina relativa al terminedecennale di prescrizione introdotto dall’art. 66 cit.- 2 -1.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art.N u3m6er0o r,e gistro generale 12764/2022Numero sezionale 2626/2026primo comma, n. 3), c.p.c., si lamenta la violazionNeu mefaro ldsi ara ccolta generale 24274/2026applicazione dell’art. 1, commi da 537 a 543, della l. n. 228 dDealt a pubblicazione 30/07/20262012, per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile laprocedura di sgravio in autotutela prevista dalle citatedisposizioni soltanto alle entrate erariali, cioè alle entrate disoggetti pubblici alimentati dal bilancio dello Stato, e non aquelle di un soggetto privatizzato dotato di autonomiaorganizzativa, contabile e finanziaria ai sensi dell’art. 2, comma1, del d.lgs. n. 509 del 1994.2. Anche il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Cassa2.1. Con il primo motivo si deduce, a norma dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.10, 11 e 18 della l. n. 576 del 1980, e si ripropone la domandariconvenzionale con la quale era stata chiesto che, nel caso incui fossero ritenute viziate le cartelle esattoriali in questione, ilprofessionista fosse condannato al pagamento degli importiiscritti a ruolo.2.2. Il secondo motivo prospetta, a norma dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1175 e 1218 c.c. oppure, in subordine, dell’art. 2043 c.c., eripropone l’altra domanda riconvenzionale diretta ad ottenere lacondanna dell’agente della riscossione al risarcimento dei dannipatiti per l’eventuale annullamento del credito vantato dallaCassa.3. Prima dell’adunanza camerale è stato depositato per viatelematica atto di rinuncia al ricorso, nel quale si rappresentache la parte ha proposto istanza di definizione agevolata (c.d.“rottamazione-quater”) ex art. 1, commi 231 e ss., della l. n.- 3 -197 del 2022, relativa anche al carico oggetto del preNsuemnertoe re gistro generale 12764/2022Numero sezionale 2626/2026giudizio. Numero di raccolta generale 24274/2026Nell’atto di rinuncia si specifica che unitamente ad esso sonDoat a pubblicazione 30/07/2026allegati: 1) l’istanza di rottamazione; 2) la comunicazione dellesomme dovute; 3) i pagamenti effettuati.Dalla consultazione del fascicolo telematico non risulta, tuttavia,che tali documenti siano stati depositati.Di conseguenza, non può essere dichiarata l’estinzione delgiudizio a norma dell’art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022,dal momento che tale esito postula la prova dell’effettivoperfezionamento della definizione, la quale a sua volta implicala dimostrazione dell’avvenuto pagamento della prima odell’unica rata delle somme dovute. Così dispone, infatti, l’art.12bis, comma 1, del d.l. n. 84 del 2025, convertito in l. n. 108del 2025, secondo cui «Il secondo periodo del comma 236dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, siinterpreta nel senso che … l’effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica ratadelle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudiced’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore odell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nelgiudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore,della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235,della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione previstadall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citatodecreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazioneIn questo senso si sono espresse le Sezioni Unite di questaCorte, secondo le quali, in forza della norma di interpretazioneautentica di cui all’art. 12bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. in l.- 4 -n. 108 del 2025, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aveNnutmi earod re gistro generale 12764/2022Numero sezionale 2626/2026oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesioNnumee roa dlli ara ccolta generale 24274/2026definizione agevolata di cui al comma 235 dell’art. 1 della l. nDa.t a pubblicazione 30/07/2026197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’art. 3bis del d.l. n. 202del 2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 15 del 2025(c.d. rottamazione-quater), l’effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica ratadelle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudiced’ufficio dietro presentazione – da parte del debitore odell’Agenzia delle Entrate Riscossione che sia parte nel giudizioovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore – delladichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma 235, dellacomunicazione di ammissione e determinazione del dovuto daparte del concessionario, ex art. 1, comma 241, della medesimal. n. 197 del 2022 o dall’art. 3bis, comma 2, lettera c), del citatod.l. n. 202 del 2024, e della documentazione attestante ilversamento della prima o unica rata (v. Cass., Sez. Un., n. 5889del 2026).4. Tuttavia, deve ritenersi che l’atto in questione, che risultadebitamente notificato alle parti costituite, debba valerecomunque quale rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., tenutoconto del suo tenore testuale e considerato che, per produrre ipropri effetti, essa non richiede l’accettazione della controparte(v. Cass. n. 10140 del 2020, Cass. n. 3971 del 2015 e Cass. n.9857 del 2011).5. Quanto al ricorso incidentale condizionato proposto dallaCassa Forense, la dichiarazione di estinzione del giudizioconcernente il ricorso per cassazione proposto in via principale,per avvenuta rinuncia allo stesso, determina la carenza diinteresse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato,poiché la decisione di quest’ultimo presuppone l’accoglimento- 5 -del ricorso principale, escluso dall’estinzione del giudizio Nsumue rod rie gistro generale 12764/2022Numero sezionale 2626/2026esso (v. Cass. n. 19295 del 2005; in senso conforme Ncumfre.ro, ddi rai ccolta generale 24274/2026recente, Cass. n. 1395 del 2026). Data pubblicazione 30/07/20266. In mancanza di accettazione della rinuncia, occorreprovvedere sulle spese (art. 391, secondo comma, c.p.c.), chenella specie possono essere compensate per intero, tenendoconto della novità delle questioni prospettate in ricorso e,quanto alla posizione della Cassa, della inammissibilità delricorso incidentale condizionato, trattandosi di parte risultatapienamente vittoriosa all’esito del giudizio di merito (circostanzadella quale, peraltro, la stessa parte si è dichiarata consapevole:v. pagg. 23 e 26 del controricorso).7. La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1quater, del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesid’integrale rigetto o di declaratoria di inammissibilità o diimprocedibilità del ricorso (v. Cass. n. 35013 e 23509 del 2025). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio; dichiara inammissibile ilricorso incidentale condizionato; compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 6 -