CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 24837/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28128-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, p iazza Margana 19 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] SCORDINO , rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]MAURIELLO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Nizza 59 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ANDREONI, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]MAZZINI; -controricorrente - Oggetto SOMMINISTRAZIONE Inammissibilità del ricorso R.G.N.20128/2020 Cron. Rep. Ud.19/04/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 2132 /20 20 del la C orte d ’a ppello di Bologna, depositata il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società Casa di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “Casa di Cura”) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2132/20, del 24 luglio 2020, della Corte di Appello di Bologna, che – nel respingerneil gravame avverso la sentenza n. 788/13, del 25 ottobre 2013, del Tribunale di Forlì – ha confermato il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”). 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di essersi opposta a due provvedimenti monitori, emessi dal Tribunale forlivese in favore della [OSCURATO:PERSONA], chiedendo inoltre accertarsi, in via riconvenzionale, la compensazione – anche parziale – dei propri debiti, in relazione ai crediti per danni patrimoniali derivanti da “mala gestio” dell’opposta. In via preliminare, tuttavia, l’allora opponente Casa di Cura eccepiva il difetto di competenza del Tribunale di Forlì, assumendo essere competente, invece, quello di Avellino, atteso che il giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. doveva ritenersi contenuto, a norma dell’art. 39 cod. proc. civ., in quello già pendente – in relazione proprio alla validità ed esistenza del rapporto contrattuale, fonte del credito azionato in via monitoria –innanzi a tale ufficio giudiziario (quale Foro scelto convenzionalmente dalle parti). L’attrice in opposizione, inoltre, disconosceva la sottoscrizione del proprio legale rappresentante, apposta in calce alla copia del contratto depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] già in fase monitoria, recante l’indicazione del Tribunale di Forlì come Foro convenzionalmente pattuito. Per parte propria, la [OSCURATO:PERSONA] resisteva a ll a proposta opposizione, provvedendo a disconoscerei l contratto – depositato dall’opponente Casa di Cura – recante, invece, l’opzione in favore del Foro avellinese. Disposta perizia grafologica, che confermava l’apocrifia della firma del legale rappresentante della Casa di Cura presente sulla copia del contratto prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], il giudice di prime cure, comunque, rigettava l’eccezione di incompetenza (sul presupposto che “in mancanza di una valida stipula tra le parti” si dovesse “fare riferimento alla disciplina generale prevista dagli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182, comma 3, cod. civ.”), oltre alla proposta opposizione. Esperito gravame dall’opponente Casa di Cura, sostenendo, tra l’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva (volutamente) depositato due contratti, indicanti, l’uno, il Foro di Avellino, l’altro –ovvero, quello oggetto della perizia grafologica –quello di Forlì, il giudice di seconde cure rigettava l’appello. 3. Avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazione la Casa di Cura, sulla base – come già detto –di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia “ error in procedendo ” ed “error in iudicando”, nonché violazione dell’art. 360, comma 2, n. 2)cod. proc. civ , censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice non ha ritenuto valide le eccezioni della Casa di Cura in ordine alla competenza del Foro avellinese, esito al quale essa era pervenuta sul rilievo che l’allora appellante non sarebbe stata in grado di produrre l’originale della convenzione recante la clausola indicante in quello irpino il Tribunale competente per territorio, essendo stata la copia dello stesso disconosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA]. In questo modo, però, sarebbe stato disatteso il principio secondo cui “il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura di cui all’art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzazione della scrittura, la contestazione ai sensi dell’art.2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (è citata Cass. Sez. Lav., sent. 7 settembre 2018, n. 21908). È denunciata, altresì, violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 2697 e 1182 cod. civ., censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe, secondo la ricorrente, commesso un errore di valutazione rispetto al contratto depositato dalla [OSCURATO:PERSONA], giacché essa avrebbe prodotto due contratti, uno dei quali individuava il Tribunale territorialmente competente in quello di Avellino, diversamente dall’altro contratto, del quale era stata accertato il carattere apocrifo della sottoscrizione. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – “ error in iudicando ”, nonché motivazione apparente, violazione dell’art. 1460 cod. civ., oltre ad omesso esame su un punto decisivo della controversia.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “non è necessario alcun argomento particolare onde confermare pienamente la valutazione fatta dal giudice di primo cure sulla infondatezza di ogni fatto di inadempimento e/o di mala gestioallegato dalla Casa di Cura”. La Corte territoriale, tuttavia, non avrebbe “assolutamente statuito sulla inesigibilità della prestazione” della [OSCURATO:PERSONA] “per posizione di conflitto di interessi ed eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.”. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non avrebbe dato prova “di aver centrato le performance preconcordate né di aver rispettato gli standard qualitativi”, o di aver preso “posizione in merito all’eccezione di conflitto di interesse”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione delricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte. 7. Entrambe le partihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Il ricorso è inammissibile , tale risultando in entrambi i motivi in cui si articola.8.1. L’inammissibilità del primo motivo va affermata per più ragioni. 8.1.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che – come anche eccepito dalla controricorrente –il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 ), c od . p roc . c iv . , in quanto esso è basato su riferimenti a risultanze processuali, riguardo alle quali, però, il ricorrente non solo non fornisce alcuna indicazione specifica quanto al loro contenuto, ma nemmeno provvedere a localizza rle, sia nello svolgimento del giudizio di merito, sia, soprattutto,nel giudizio di legittimità. Risulta, in questo modo, violato l’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo l’odierna ricorrente provveduto ad assolvere quell’onere di “puntuale indicazione” del documento (o atto) su cui si fonda il ricorso (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), che è richiestoda tale norma, pur nell’interpretazione “non formalistica” chedi essa –in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte –s’impone alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021. Né, d’altra parte, può valere a sanare il vizio quanto dedotto dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., giacché essa – al pari di quella prevista in caso di celebrazione della pubblica udienza, ex art. 378 cod.p roc . c iv . “non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente –cioè in maniera completa, compiuta e definitiva – enunciati nell ’ atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione” (così da ultimo, con riferimento alla memoria deposita in vista della pubblica udienza, ma con principio estensibile a quella predisposta per l’adunanza camerale, Cass. Sez. 2, sent. 30 marzo 2023, n. 8949, Rv. 667513-02). 8.1.2. Inoltre, deve rilevarsi che il motivo riproduce la motivazione censurata, omettendone però la parte centrale, sicché, automaticamente, la critica ad essa rivolta è inidonea ad assumere il contenuto di motivo di impugnazione. Infine, va evidenziato come il motivo non colga la “ ratio decidendi” della sentenza impugnata. È vero, infatti, che – come sostiene la ricorrente – “il disconoscimento, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2), cod. proc. civ., in quanto, mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 5, sent. 18 gennaio 2022, n. 1324, Rv. 663748-01).Tuttavia, la Corte felsinea, proprio nel richiamare quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui – in caso di disconoscimento della copia di un documento e pur in mancanza di produzione dell’originale – resta ferma, quanto alla ricostruzione del contenuto dello stesso, la possibilità di “fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità”, ha soggiunto come tale profilo fosse, nella specie, “totalmente assente nell’allegazione difensiva dell’appellante”; affermazione, questa, che la ricorrente non si è fatta carico di censurare. Analogamente, è a dirsi con riferimento all’altra censura oggetto del presente motivo, ovvero quella relativa all’esistenza di un originale del contratto –recante la clausola che individuava nel Tribunale di Avellino quello competente – che sarebbe stato prodotto alla [OSCURATO:PERSONA]. Afferma, infatti, la sentenza impugnata che tale circostanza risulta contraria al vero, poiché agli atti del giudizio vi erano, sì, due originali prodotti dall’appellata, ma relativi al contratto precedentemente in vigore tra le parti (quello stipulato il 23 aprile 2008), ma non a quello oggetto della presente controversia, risalente al 29 marzo 2010; circostanza, questa relativa all’esistenza di un “vuoto” temporale, comprovata, oltretutto, dal fatto che la Casa di Cura aveva presentato ai Carabinieri, il 17 maggio 2012, una denuncia di smarrimento proprio dell’originale del contratto per cui è causa. Neppure tale affermazione è contrastata dall’odierna ricorrente. 8.2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile, nuovamente per più ragioni. 8.2. Il motivo denuncia, infatti, il vizio di motivazione apparente in assenza, tuttavia, dei presupposti che ne consentono il rilievo da parte di questa Corte. Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –nel testo “novellato” dall’art. 54,comma 1, lett. b), del decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n.16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6- 3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché, più di recente, Cass. Sez. 1,ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120- 01). Orbene, nel caso in esame, la ricorrente deduce il vizio di motivazione apparente proprio sulla base di elementi attinti “aliunde”, piuttosto che direttamente dalla partemotiva della sentenza impugnata, dondel’inammissibilità della censura.8.2.2. Quanto, invece,alla dedotta violazione dell’art. 1460 cod.civ . , la censura – oltre a violare, nuovamente , e in modo macroscopico, l’art. 366 , comma 1, n. 6 ) c od . p roc . c iv . – si fonda sull’assunto che il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla “mala gestio” della Cooperativa, mentre la sua ricorrenza, invece, è stata esclusa dalla Corte territoriale, che non è, dunque, affatto incorsa in alcuna omissione, sicché la presente censura si risolve in un tentativo di mettere in discussione tale giudizio di fatto. Infine, il presente motivo fa riferimento ad una questione, quella del (peraltro, non meglio precisato) conflitto di interessi, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata. Di qui, pertanto, la necessità di dare seguito al principio secondo cui, “ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto –non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02). 9. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto postea carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 10. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste,a carico della ricorrente , l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società Casa di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]” S.r.l. a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida in € 10.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore im