CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ionale, come daprocura speciale allegata al ricorso;– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], comeda procura speciale allegata al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Piemonte n. 288/02/2024, depositata il 10.06.2024 enotificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CGT-1 di Torino accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. diDallacqua Roberto e Davide avverso il diniego di rimborso dell’IRBA(imposta regionale sulla benzina per autotrazione), indebitamenteNumero registro generale 19142/2024Numero sezionale 4540/2026Numero di raccolta generale 19745/2026Data pubblicazione 14/06/2026versata dalla predetta contribuente per gli anni 2019 e 2020,assumendo che la relativa norma impositiva doveva esseredisapplicata in quanto in contrasto con l’ordinamento unionale, edichiarava l’estinzione del giudizio nei confronti dell’Agenzia delledogane e dei monopoli, nei cui confronti era intervenuta rinuncia alricorso da parte della ricorrente;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 del Piemonterigettava l’appello proposto dalla Regione Piemonte, osservando, perquanto qui ancora rileva, che:- la disposizione dell’art. 1, comma 628, della l. n. 178 del 2020 (cheha abrogato le norme afferenti l’IRBA, facendo salvi gli effetti delleobbligazioni tributarie già insorte) doveva essere disapplicata perchéin contrasto con la direttiva UE n. 118/2008, come interpretata dallaCorte di Giustizia UE (da ultimo, con l’ordinanza del 9 novembre2021), in quanto l’IRBA era stata destinata anche dalla RegionePiemonte (che aveva emanato la L.R. n. 47 del 2011) non ad unoscopo specifico, ma a mere finalità di bilancio e ciò valeva anche perle annualità pregresse alla sua abrogazione;- la Regione Piemonte impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi;- la società contribuente resisteva con controricorso;- il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione delgiudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nelsenso della inammissibilità del ricorso originario per difetto dilegittimazione passiva della Regione Piemonte, e il difensore dellaricorrente ha depositato tempestiva istanza per la decisione delricorso.CONSIDERATO CHENumero registro generale 19142/2024Numero sezionale 4540/2026Numero di raccolta generale 19745/2026Data pubblicazione 14/06/2026- Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendosi la CGT-2pronunciata sulle eccezioni di merito, sollevate dalla RegionePiemonte in entrambi i gradi di giudizio e relative alla mancatacomunicazione della richiesta di cui all’art. 29, comma 4, della l. n.428 del 1990, a pena di inammissibilità della stessa;- con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 29, comma 2, legge n. 428 del 1990 e dell’art. 14 TUA (inriferimento all’art. 6, comma 1, lett. c, primo periodo legge n. 158 del1990, all’art. 3 della L.R. Piemonte 47/1993 ed alla D.G.R. n. 51-2907/2011); dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis d.P.R. n.546 del 1992 introdotto con la legge n. 130 del 2022, non avendo laCGT-2 considerato che il diritto al rimborso del fornitore che abbiatraslato l’imposta su altri soggetti spetta solo allorché questi ultimiabbiano a loro volta ottenuto, dal primo, il rimborso dell’impostaindebitamente pagata;- con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti edocumenti decisivi per il giudizio e, comunque, l’insufficientemotivazione su un punto decisivo della controversia, oggetto didiscussione tra le parti, in merito alla mancata prova della traslazionedell’imposta sul consumatore finale e dell’ingiustificato arricchimentoda parte della società [OSCURATO:SOCIETA].;- con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art.7, comma 1 del d.p.r. [d.l.gs.] n. 546 del 1992, degli artt. 61, 112 e115 c.p.c., in riferimento all’art. 29, comma 2, legge n. 428 del 1990e il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, perNumero registro generale 19142/2024Numero sezionale 4540/2026Numero di raccolta generale 19745/2026Data pubblicazione 14/06/2026non avere la CGT-2 compiuto alcuna indagine tecnica sui due fatticontestati (traslazione e arricchimento senza causa) nonostantel’invito che gli era stato rivolto dalla difesa regionale la quale,nell'impossibilità di fornire ulteriori mezzi di prova a sostegno delproprio assunto, fondato su argomentazioni di natura squisitamentetecnica, aveva fatto istanza di ricorrere agli strumenti di cuiall’articolo 7, comma 1, del d.lgs 546/1992;- con il quinto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1,comma 628, l. 30 dicembre 2020, n. 178 e della legge regionale 23dicembre 2020, n. 31; difetto di motivazione su un punto decisivodella controversia, per non avere la CGT-2 considerato l’eccezione diinammissibilità dell’istanza di rimborso, sollevata dalla difesa dellaRegione Piemonte, per avere il legislatore nazionale e di seguitoquello regionale disposto la soppressione dell’IRBA dal 2021 e nelcontempo aver fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie giàinsorte in vigenza delle norme abrogate inibendo le istanze dirimborso per gli anni precedenti il 2021;- in via preliminare, deve essere rilevata d’ufficio la carenza dilegitimatio ad causam della Regione Piemonte all’erogazione delrimborso richiesto dalla contribuente in relazione all’IRBA;- l’IRBA è stata istituita dall’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, inlettera c), al dichiarato fine di «attribuire alle regioni a statutoordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento delprecetto di cui al secondo comma dell’art. 119 della Costituzione.»;- successivamente, l’art. 3, della legge n. 549 del 1995, al comma 14,ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, gli artt. 18 e 19 deld.lgs. n. 398 del 1990. Proprio l’art. 3 cit., al comma 13, prevedeche: «Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e laNumero registro generale 19142/2024Numero sezionale 4540/2026Numero di raccolta generale 19745/2026Data pubblicazione 14/06/2026liquidazione dell’imposta regionale sulla base di dichiarazioni annualipresentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, daisoggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaiodell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alleregioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettiviterritori. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, ilcontenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 delpresente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia diaccisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazionedell'organo amministrativo competente.»;- a seguito della pronuncia della CGUE (sentenza 09/11/2021, C-255/20) - che ha escluso la compatibilità della disciplina nazionalecon l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio,del 16 dicembre 2008 - questa Corte ha concluso per ladisapplicazione delle disposizioni contenute nelle leggi regionali chedestinino il gettito dell’IRBA a generiche finalità di bilancio (Cass. n.6616 del 2025), restando aperta la questione di natura processualerelativa alle istanze di rimborso presentate dai contribuenti, conparticolare riferimento alla cd. legitimatio ad causam. A tal fine èdirimente la configurazione assunta nella regolazione del tributo adopera dell’art. 3 d.lgs. n. 549 del 1995, che vede le procedure e gliconsumo, canali telematici di trasmissione, ecc.) unilateralmentedefiniti dall’Agenzia delle Dogane, che è rimasta, inoltre, titolare dellefunzioni di accertamento e riscossione coattiva del tributo. Nessunacompetenza è, dunque, residuata alle Regioni in ordine alladefinizione dello schema di attuazione del tributo regolato, da ultimo,dall’art. 3 della legge n. 549 del 1995;- la destinazione finale del gettito a favore delle regioni noncostituisce, quindi, un elemento sufficiente ad indurre i titolari delleNumero registro generale 19142/2024Numero sezionale 4540/2026Numero di raccolta generale 19745/2026Data pubblicazione 14/06/2026azioni di rimborso a rivolgere l’istanza direttamente all’enteterritoriale e l’Agenzia fiscale ad eccepire il proprio difetto dilegittimazione passiva nelle controversie giudiziarie nate dai dinieghidi rimborso del tributo (Cass. n. 3098 del 2025);- alla luce di quanto sin qui evidenziato, occorre dare continuità allagiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la legittimazionepassiva è esclusiva dell’Agenzia delle dogane nell’azione di rimborsodell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione incassata dalleRegioni, stante la natura erariale del prelievo previsto dal legislatorestatale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli entiterritoriali (Cass. nn. 3098, 3101, 3109, 3111, 3768, 3771, 3773,3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 6616, 6617, 6618, 6619, 6621 del2025; n. 7448 del 2026);- il difetto di legitimatio ad causam – non rilevato nei precedenti gradidi giudizio, essendo stata l’Agenzia delle dogane estromessa dalgiudizio per rinuncia della stessa ricorrente, con conseguentemancanza di decisione esplicita circa l’eventuale legittimazionepassiva – può essere rilevato ex officio da questa Corte, rientrandotra i vizi cd. qualificati, poiché afferenti ai presupposti “fondanti” lastruttura e il funzionamento del processo, sotto il profilo dellapotestas iudicandi (Cass. Sez. U. n. 24172 del 2025) che possonoessere rilevati, per la prima volta, anche nel giudizio di legittimità,considerato che la mancata statuizione espressa nei precedenti gradidi giudizio è insuscettibile di determinare il giudicato implicito sullequestioni indicate dalle Sezioni Unite cit.;- alla luce di quanto sin qui evidenziato la sentenza impugnata vacassata in quanto la domanda di rimborso e l’impugnazione delrelativo diniego non avrebbero dovuto essere proposte contro laRegione Piemonte, sicché, non essendo necessari ulterioriNumero registro generale 19142/2024Numero sezionale 4540/2026Numero di raccolta generale 19745/2026Data pubblicazione 14/06/2026accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito conrigetto dell’originario ricorso;- atteso l’esito del giudizio e l’evoluzione degli orientamenti dellagiurisprudenza, formatisi successivamente alla proposizione delricorso per cassazione, vanno integralmente compensate le spesedell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado; compensa interamente tra le parti le spese dei giudizi dimerito e del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]