Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 22506/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01LIG7N) ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 20 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, 625, comma 1„ nn. 2 e 5, e 99, comma 2, cod. pen. (fatto commesso il 31 luglio 2013); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen., oltre ad essere generico e non consentito in questa sede, poiché costituito da mere doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa>> (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Rv. 272535), di modo che l'istituto invocato correttamente non è stato applicato nel caso concreto, posto che l'interruzione dell'azione criminosa è stata determinata non da una scelta autoindotta dell'imputata, ma, invece, dall'urlo della persona presente all'interno dell'abitazione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. con riguardo al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato, avuto riguardo alla lezione interpretativa di questa Corte secondo cui:« Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528); lezione alla quale i giudici di merito hanno mostrato di essersi fedelmente attenuti (vedasi pag. 4 'della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico, non consentito e manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente << In tema di sospensione condizionale della pena, nella valutazione della prognosi sfavorevole rientrano non soltanto le sentenze di condanna, ma anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen. ed il relativo apprezzamento formulato dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità>> (Sez. 6, n. 13122 del 26/05/1990, Rv. 185461)(cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego del beneficio richiesto alla luce della precedente condanna dell'imputata per un reato della stessa indole e dei numerosi precedenti di polizia riportati nell'elenco dei precedenti dattiloscopici, ostativi alla possibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine alla sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati contro il patrimonio); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01LIG7N) ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 20 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, 625, comma 1„ nn. 2 e 5, e 99, comma 2, cod. pen. (fatto commesso il 31 luglio 2013); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen., oltre ad essere generico e non consentito in questa sede, poiché costituito da mere doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa>> (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Rv. 272535), di modo che l'istituto invocato correttamente non è stato applicato nel caso concreto, posto che l'interruzione dell'azione criminosa è stata determinata non da una scelta autoindotta dell'imputata, ma, invece, dall'urlo della persona presente all'interno dell'abitazione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. con riguardo al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato, avuto riguardo alla lezione interpretativa di questa Corte secondo cui:« Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528); lezione alla quale i giudici di merito hanno mostrato di essersi fedelmente attenuti (vedasi pag. 4 'della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico, non consentito e manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente << In tema di sospensione condizionale della pena, nella valutazione della prognosi sfavorevole rientrano non soltanto le sentenze di condanna, ma anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen. ed il relativo apprezzamento formulato dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità>> (Sez. 6, n. 13122 del 26/05/1990, Rv. 185461)(cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego del beneficio richiesto alla luce della precedente condanna dell'imputata per un reato della stessa indole e dei numerosi precedenti di polizia riportati nell'elenco dei precedenti dattiloscopici, ostativi alla possibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine alla sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati contro il patrimonio); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il consi
Sentenza Cassazione n. 22506/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris