CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 21823/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di ROMA, con decreto deciso nella camera di consiglio del 28/09/2021, confermava il provvedimento col quale il TRIBUNALE di ROMA in data 12-26/10/2020 aveva disposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Riccardo, e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di una villetta in MONTEROSI e del terreno a essa pertinente, a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e della moglie di costui, [OSCURATO:PERSONA] Eleonora, terza interessata, risultante usufruttuaria dei beni. 2. Propongono ricorso per cassazione, per il tramite di un unico difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e deducono i seguenti motivi: come primo, la omessa citazione nel presente procedimento di prevenzione delle persone offese nel giudizio penale per truffa e riciclaggio a carico del proposto e della moglie, e ipotizza che quelle avrebbero avuto un interesse a partecipare a un procedimento avente come esito la confisca dei beni degli imputati; • come secondo, a fronte della avvenuta acquisizione del verbale dell'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] al P.M. di VITERBO nel giudizio penale, che avrebbe offerto la completa ricostruzione della vicenda della truffa, con evidenti ricadute sulle sorti della prevenzione patrimoniale, la mancata motivazione sul contenuto dell'interrogatorio medesimo e sull'omesso espletamento di una perizia; • come terzo, la carenza di motivazione sulla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], e in particolare sul relativo giudizio prognostico. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con cui chiede l'inammissibilità dei ricorsi. 3. I ricorsi devono dichiararsi inammissibili. Va premesso che ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011 il ricorso per cassazione contro un decreto di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge. La sindacabilità in cassazione è esclusa per vizio di motivazione, a meno che la motivazione sia inesistente o meramente apparente (cfr., per tutte Sez. U. n. 33451 del 29/05/2014 imp. Repaci e altri Rv. 260246, e Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365): la motivazione è inesistente anche quando omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso. Se il giudice ha l'obbligo di motivare il decreto in materia di misure di prevenzione a pena di nullità (cfr., specificamente, gli art. 7 comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), non solo tale obbligo deve estendersi a tutti i punti oggetto della decisione, ma la delimitazione del contenuto del dovere argomentativo non può essere rimessa alla insindacabile valutazione del decidente. Nella specie il decreto della CORTEromana non presenza alcuna carenza valutativa, mentre i motivi dedotti sono manifestamente infondati, oltre che estremamente generici e imprecisi. 4. Il primo motivo è stato formulato senza che i ricorrenti ne abbiano interesse; se infatti la ragione della censura è che le persone offese dai delitti per i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono a giudizio davanti TRIBUNALE di VITERBO avrebbero titolo a lamentare l'esclusione dal presente procedimento di prevenzione al fine di tutelare le ragioni risarcitorie, va osservato: a) che si tratta di soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) che, come ricordato dal RG. nelle conclusioni scritte, l'ordinamento predispone altri strumenti a garanzia delle loro eventuali pretese, in primis il sequestro conservativo e la sua eventuale priorità di trascrizione nei pubblici registri prima che avvenga la trascrizione della confisca di prevenzione. 5. Il secondo motivo trascura l'autonomia e la distinzione fra il giudizio penale e il giudizio di prevenzione, e non indica alcuna specifica ragione per cui la ricostruzione della vicenda che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato in sede penale sarebbe importante ai fini della prevenzione, né perché sia necessario svolgere una perizia, essendo tali richieste rimaste confinate in un ambito di genericità, a fronte della precisa correlazione operata nel decreto impugnato fra l'acquisto della villetta e del terreno il periodo della pericolosità sociale, e della individuazione dei proventi delle truffe quali risorse per provvedervi. Non va trascurato che nel giudizio di merito la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato all'audizione di costui, e aveva concordato per l'acquisizione del verbale di interrogatorio, e nonostante questo il Collegio di appello in sede di prevenzione ne ha tenuto conto, tanto da aver valutato quell'atto, con motivazione congrua. 6. Il terzo motivo è articolatamente contraddetto dai passaggi motivazionali del decreto, che descrivono il curriculum criminale del proposto, le pregresse pronunce definitive, e prolungate nel tempo, applicative di misure di prevenzione personali egualmente basate sulla sua pericolosità sociale, i traffici di sostanze stupefacenti dei quali egli è stato partecipe, fino all'ampio meccanismo truffaldino in ordine al quale pende il giudizio penale: tali elementi di fatto sono stati correttamente utilizzati allo scopo di ritenere la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], senza che la contestazione difensiva sia uscita mai dal generico. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/04/2022 Il con