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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2024

Cassazione n. 20664/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28852/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Ambasciatore plenipotenziario della Repubblica dell’Iraq, [OSCURATO:PERSONA]-SOUHAIL, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- e con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1663/2020 depositata il 11/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il curatore fallimentare dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto alla società inglese [OSCURATO:PERSONA] il credito di euro 77.450,00 vantato dalla fallita nei confronti del Ministero della pianificazione dell’Iraq, avente causa nella pretesa del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto stipulato nel 1990, avente ad oggetto lo studio, la progettazione, l’esecuzione dei disegni tecnici e di analisi e fornitura dei metalli necessari per realizzare una moschea e il Centro universitario islamico di Baghdad; il giudizio promosso dal cedente dinanzi al Tribunale di Massa avverso l’Ambasciata irachena in Italia, la Repubblica dell’Iraq, il Ministero della pianificazione iracheno, lo [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna al pagamento di $ 10.000.000, si concludeva con la sentenza di condanna n. 800/2003, passata in giudicato; la cessionaria poi cedeva il 50% del credito dell’impresa Dazzi pari all’importo di euro 180.000,00 ad [OSCURATO:SOCIETA]. che poi lo cedeva a [OSCURATO:SOCIETA].; le parti irachene convenivano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo la nullità della originaria cessione di crediti dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], la nullità della subcessione da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. o, in subordine, la declaratoria di inefficacia, exart. 2901 cod.civ., del trasferimento del credito da [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:SOCIETA].; con la sentenza n. 3141/2005, il Tribunale di Firenze rigettava le domande e la Corte d’appello di Firenze, con la pronuncia, n. 1663/2020 depositata il 11/09/2020, ha disatteso l’appello delle parti irachene e confermato, per l’effetto, la pronuncia di primo grado; l’Ambasciata irachena in Italia ricorre per la cassazione di detta pronuncia, formulando tre motivi; resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.

Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.; 2) con il secondo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell’art. 337, 2° comma, cod. proc.civ.; 3) con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1342, 1344 e 1418 cod. civ.; 4) non deve provvedersi allo scrutinio dei suddetti motivi, perché, in data 7 giugno 2024, sono pervenute presso la Cancelleria della Corte di Cassazione due dichiarazioni provenienti, rispettivamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Mauro, per conto delle società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]., e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Sammartano, per conto dell’Ambasciata dell’Iraq presso la Repubblica italiana (seguita quest’ultima, in data 18 giugno 2024, dall’attestazione di conformità della corrispondenza all’originale cartaceo della copia informatica dell’atto di rinuncia agli atti), con cui le parti hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente agli atti del presente giudizio nei confronti della controparte e di accettare reciprocamente detta rinuncia, a spese interamente compensate; 5) va dunque pronunciata l’estinzione del giudizio di legittimità; 6) ai sensi del combinato disposto degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., nulla va disposto in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio; 7) né trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dald.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28852/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Ambasciatore plenipotenziario della Repubblica dell’Iraq, [OSCURATO:PERSONA]-SOUHAIL, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- e con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1663/2020 depositata il 11/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il curatore fallimentare dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto alla società inglese [OSCURATO:PERSONA] il credito di euro 77.450,00 vantato dalla fallita nei confronti del Ministero della pianificazione dell’Iraq, avente causa nella pretesa del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto stipulato nel 1990, avente ad oggetto lo studio, la progettazione, l’esecuzione dei disegni tecnici e di analisi e fornitura dei metalli necessari per realizzare una moschea e il Centro universitario islamico di Baghdad; il giudizio promosso dal cedente dinanzi al Tribunale di Massa avverso l’Ambasciata irachena in Italia, la Repubblica dell’Iraq, il Ministero della pianificazione iracheno, lo [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna al pagamento di $ 10.000.000, si concludeva con la sentenza di condanna n. 800/2003, passata in giudicato; la cessionaria poi cedeva il 50% del credito dell’impresa Dazzi pari all’importo di euro 180.000,00 ad [OSCURATO:SOCIETA]. che poi lo cedeva a [OSCURATO:SOCIETA].; le parti irachene convenivano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo la nullità della originaria cessione di crediti dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], la nullità della subcessione da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. o, in subordine, la declaratoria di inefficacia, exart. 2901 cod.civ., del trasferimento del credito da [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:SOCIETA].; con la sentenza n. 3141/2005, il Tribunale di Firenze rigettava le domande e la Corte d’appello di Firenze, con la pronuncia, n. 1663/2020 depositata il 11/09/2020, ha disatteso l’appello delle parti irachene e confermato, per l’effetto, la pronuncia di primo grado; l’Ambasciata irachena in Italia ricorre per la cassazione di detta pronuncia, formulando tre motivi; resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.; 2) con il secondo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell’art. 337, 2° comma, cod. proc.civ.; 3) con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1342, 1344 e 1418 cod. civ.; 4) non deve provvedersi allo scrutinio dei suddetti motivi, perché, in data 7 giugno 2024, sono pervenute presso la Cancelleria della Corte di Cassazione due dichiarazioni provenienti, rispettivamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Mauro, per conto delle società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]., e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Sammartano, per conto dell’Ambasciata dell’Iraq presso la Repubblica italiana (seguita quest’ultima, in data 18 giugno 2024, dall’attestazione di conformità della corrispondenza all’originale cartaceo della copia informatica dell’atto di rinuncia agli atti), con cui le parti hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente agli atti del presente giudizio nei confronti della controparte e di accettare reciprocamente detta rinuncia, a spese interamente compensate; 5) va dunque pronunciata l’estinzione del giudizio di legittimità; 6) ai sensi del combinato disposto degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., nulla va disposto in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio; 7) né trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dald.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di ca
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