CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 18241/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11555-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5814/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Palermo che ha confermato la pronuncia della CI? di Palermo ove erano state parzialmente apprezzate le doglianze della parte contribuente in tema di Iva su scontrini emessi (ma senza riscossione corrispettivo) per "buoni pasto" e tenuta scritture contabili. Più in particolare, la CTR ha confermato l'annullamento della ripresa a tassazione dei ricavi non dichiarati sulla fatturazione dei buoni pasto, individuando non nel momento dell'erogazione del pasto (ed emissione dello scontrino), bensì in quello successivo dell'emissione della fattura alla società emittente il buono (ticket), l'esigibilità dell'Iva che sarà quindi portata in contabilità con l'eventuale compensazione. Ha rigettato altresì l'appello incidentale avanzato dalla contribuente per i capi di domanda non accolti dal giudice di prime cure, in ordine alle rimanenze di magazzino e relativa contabilizzazione. È rimasta intimata la parte contribuente. Il ricorso è affidato ad unico motivo. CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione art. 36 d.lgs. n. 546/1992, nonché art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nella sostanza lamentando motivazione meramente apparente nell'impugnata sentenza. Ric. 2020 n. 11555 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). Nel caso di specie, la CTR siciliana espone chiaramente il meccanismo di fatturazione dei "buoni pasto", individuando il momento di esigibilità dell'Iva, nonché la diligenza necessaria nella tenuta delle scritture contabili affinché siano da qualificarsi attendibili. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; Eli non vi è luogo a pronunciare sulle spese in assenza di attività difensiva della parte contribuente. rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM Ric. 2020 n. 11555 sez. MT - ud. 10-05-2022 -3- La Corte rigetta il ricorso: ulla R----U~ C