CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16076/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /ilRilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di anni cinque di reclusione e di 26.666,00 euro di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi, deduce, con il primo, violazione degli artt. 88, 89 e 95 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., con riguardo al mancato rilievo del vizio di mente, nonché inosservanza dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione al difetto di espressione della volontà dell'imputato, e, con il secondo, vizio di motivazione con riguardo alla confisca; Considerato che il primo motivo espone doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, in quanto mirano a far rilevare che l'imputato era affetto da vizio totale o parziale di mente per alterazione cronica da stupefacenti, e, per questa ragione, anche privo della capacità di esprimere un valido consenso ex art. 444 ss. cod. proc. pen., sulla base di documentazione medica rilasciata dal SerT già valutata dal Giudice che ha emesso la sentenza impugnata, e non addotta davanti allo stesso quale causa di proscioglimento o di inettitudine ad esprimere un valido consenso a formulare richiesta di applicazione di pena, e senza tener conto della circostanza, pure specificamente indicata nella sentenza impugnata, del costante rispetto delle prescrizioni, da parte dell'attuale ricorrente, sia negli undici mesi di sottoposizione alla custodia cautelare in carcere, sia nel successivo periodo, a partire dal 12 settembre 2025, di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; Rilevato che il secondo motivo di ricorso propone censure manifestamente infondate, perché: a) la confisca ex artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 può essere disposta anche fuori dall'accordo se non viene fornita giustificazione della provenienza del denaro e se risulti una sproporzione tra il denaro oggetto della confisca ed il reddito percepito dall'imputato (v., ex multis, indirettamente, ma chiaramente, Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Alvaro, Rv. 286103 - 01, e Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358-01); b) nel caso di specie, la somma di denaro, pari a 75.000,00 euro, è stata rinvenuta nel luogo in cui l'imputato deteneva un ingente quantitativo di cocaina, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assoluta sproporzione del numerano rispetto alle condizioni reddituali e di vita dell'odierno ricorrente, e quest'ultimo non ha mai fornito alcuna giustificazione in ordine al suo legittimo possesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. P.Q.M