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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 10807/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico in quanto non si confronta con la cornice edittale ostativa prevista per il reato di furto, in relazione al quale alcuna censura ha investito l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod.pen; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico in quanto non si confronta con la cornice edittale ostativa prevista per il reato di furto, in relazione al quale alcuna censura ha investito l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod.pen; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10807/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris