CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 19316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso; A s'\1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 26 febbraio 2020 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva applicato la disciplina del processo in absentia introdotta dalle legge 28 aprile 2014 n.67, nonostante alla data in vigore della legge 4 fosse stata dichiarata la contumacia dell'imputato; l'imputato era quindi stato giudicato non in contumacia, ma "in assenza", e quindi non gli era stato notificato l'avviso di deposito della sentenza di secondo grado, circostanza che integrava la violazione del diritto di difesa. 1.2 II difensore lamenta inoltre che la Corte di appello aveva ritenuto la provenienza delittuosa del rame di cui al capo di imputazione senza svolgere la prescritta motivazione rafforzata: la conclusione secondo cui il rame era di illecita provenienza non era l'unica possibile, non potendo essere ritenuta prova della colpevolezza dell'imputato esclusivamente il quantitativo definito esorbitante, ed avendo Riccio fornito una spiegazione dicendo di aver raccolto il rame nel corso del tempo preso alcune discariche. 1.3 Il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione dell'ipotesi del fatto di particolare tenuità previsto dal comma 2 dell'art. 648 cod.pen. 1.3 Il difensore osserva che vi era una assoluta mancanza di motivazione relativamente al giudizio di comparazione delle circostanze ex art. 69 cod.pen. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva rigettarsi il ricorso. 3. Il difensore depositava conclusioni scritte insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo, si deve ribadire la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "L'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118) non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen." (Sez.6, Sentenza n. 33575 del 16/06/2021, Atija, Rv. 282106 - 01).1.2 Sul secondo motivo, la Corte di appello ha operato la prevista "motivazione rafforzata", osservando che le modalità del trasporto del rame, non confezionato e privo di qualsiasi documentazione, l'esorbitante quantitativo (circa 100 Kg) e la sua particolare natura (già decorticato da fili elettrici) rendevano evidente la provenienza furtiva dello stesso; quanto alla spiegazione fornita dagli imputati, non è stato dedotto che il verbale di sommarie informazioni, nel quale Riccio dichiarava di avere rinvenuto il rame in alcune discariche, fosse stato portato a conoscenza dei giudici di merito, per cui correttamente la Corte di appello ha rilevato la mancanza di spiegazioni da parte degli imputati, rimasti contumaci, ritenendo quindi sussistente l'elemento psicologico del reato. 1.3 La Corte di appello ha anche motivato sulla impossibilità di ritenere sussistente l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen., tenuto conto della rilevante consistenza economica del rame ricettato, 1.4 Relativamente al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, a parte l'assoluta genericità del motivo di ricorso, si deve rilevare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01) 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il consigliere estenso