CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 agosto 2025
Cassazione n. 29856/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. udito, per la parte civile ammessa al gratuito patrocinio, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, che ha concluso per la conferma della sentenza e la condanna dell’imputato, anche al risarcimento del danno in favore della parte civile; udito per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, che si è riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Milano del 12/12/2023, rideterminava la pena inflitta a XXXXXXXXXXX per il delitto di cui all’articolo 609-bis cod. pen. in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in anni due e mesi otto di reclusione. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza e vizio di motivazione per travisamento di prove decisive. In data 20/10/2023 il ricorrente produceva dinanzi alla Corte di appello documentazione sanitaria rilasciata dal medico curante inglese dell’imputato, da cui emergeva che lo stesso era da tempo soggetto ad attacchi di convulsioni. Ciò avrebbe dovuto indurre la corte distrettuale a ritenere attendibile la versione da lui fornita, circa l’origine della ferita all’interno del cavo orale, anziché quella della persona offesa. La Corte di appello, invece, ha valorizzato solo il dato costituito dal fatto che il XXXXXX, appena fatto ingresso al [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dichiarato di non soffrire di alcuna patologia, ma non ha considerato che, per effetto della barriera linguistica e dello stato di ebbrezza alcolica e stress (v. telefonata fatta al 112, per suo conto, dal teste CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29856/2025 Roma, lì, 27/08/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. XXXXXXXXXXXXXXXXXX), lo stesso non capiva il senso delle domande. Viene così travisata per omissione la prova offerta dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione, laddove non fa ricorso a massime di esperienza ma a criteri meramente congetturali e intuitivi, laddove ritiene che l’assunzione di marijuana non potesse avere l’effetto di indurre la persona offesa ad interpretare come aggressivo e violento un mero tentativo di corteggiamento. Non esiste infatti in letteratura una massima di esperienza che induca a ritenere che l’unico effetto associabile al fumare della cannabis sia costituito da uno stato di spensieratezza, accondiscendenza e arrendevolezza. Al contrario, esso avrebbe potuto determinare una dispercezione sensoriale in grado di ottundere la capacità di giudizio. 2.3. Con il terzo motivo lamenta mancanza di motivazione sul punto dell’asserito mutamento di atteggiamento dell’imputato durante il ricovero in [OSCURATO:PERSONA], elemento valorizzato dal primo giudice e negletto dalla Corte territoriale, che, pur avendo optato per una motivazione per relationem, ha l’obbligo di confrontarsi con le doglianze difensive. 2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell’articolo 609-bis, comma terzo, cod. pen.. La Corte, nel denegare la fattispecie di lieve entità, non ha proceduto a quella valutazione complessiva e globale di tutti gli elementi, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (condizioni fisiche e psichiche della persona offesa, le caratteristiche psicologiche della stessa in relazione all’età, l’entità della lesione della libertà sessuale e il danno arrecato). Non considera, inoltre, le modalità dell’azione, di minima durata, e presenta una contraddizione laddove per un verso nega l’attenuante, ma dall’altro procede ad una diminuzione della pena definendo il fatto come «di contenuta invasività sessuale». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come le doglianze costituiscano pedissequa reiterazione di censure già dedotte nel giudizio di primo grado e poi con l’atto di appello, motivatamente disattese da entrambi i giudici del merito. Ciò porta a ritenere i motivi di ricorso non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 3. Ciò premesso, i primi due motivi di ricorso relativi al giudizio di colpevolezza, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili in quanto non si confrontano criticamente con il provvedimento impugnato, che tali censure aveva valutato e disatteso con motivazione priva di aporie e vizi logici, affermando che la versione dell’imputato era smentita in modo clamoroso dalla visione dei filmati di video sorveglianza, da cui emerge che l’imputato e la persona offesa dapprima passano insieme chiacchierando, mentre, dopo pochi minuti, torna il solo XXXXXX, trafelato, che tenta di fuggire scavalcando un cancello, operazione nel corso della quale si ferisce seriamente. Del resto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto generica la documentazione sanitaria prodotta dalla difesa, la quale non attesta che quella, e proprio quella, ferita all’interno del cavo orale, sia stata prodotta da convulsioni anziché dai graffi della persona offesa, ma solo che il giovane ne ha sofferto negli anni passati, non costituendo, di tal guisa un elemento di riscontro estrinseco negativo circa l’attendibilità della persona offesa, che anzi risulta rafforzata dalla iniziale negazione dell’imputato di soffrire di alcuna patologia. Questa Corte ha avuto modo di affermare (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01) che «il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito». E’ quel procedimento logico che altra pronuncia (Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, Filippone, Rv. 264780 - 01) denomina «valutazione sinottica» (ossia coordinata) degli elementi di prova, finalizzata a verificare se le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall'esame parcellizzato dei singoli elementi di prova sia superata dalla loro valutazione globale. Valutazione sinottica che, nel motivo di ricorso, manca, appuntandosi la doglianza su singoli punti della motivazione, negligendone tuttavia l’architettura complessiva e gli snodi logici fondamentali. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, alla luce delle considerazioni di cui al paragrafo che precede, a differenza del primo giudice non valorizza in alcun modo il dato costituito dall’atteggiamento dell’imputato presso il [OSCURATO:PERSONA], evidentemente ritenendo sufficiente il compendio probatorio da essa valutato e ininfluente ai fini della decisione il dato valorizzato dal primo giudice e censurato dall’appellante. Tale percorso motivo non può essere tacciato di mancanza di motivazione o di manifesta illogicità. Secondo il costante orientamento della Corte, infatti, il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (ex multis, Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 – 01, secondo cui devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice; Sez. 5, n. 34496 del 20/06/2024, Calandra, n.m.; Sez. 3, n. 18041 del 10/04/2024, Sulis, n.m.; Sez. 5, n. 2117 del 04/10/2023, dep. 2024, Pomponi, n.m.; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01; Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061), in quanto la motivazione della sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte» (Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01). Il motivo è pertanto manifestamente infondato oltre che generico, non deducendo in alcun modo il ricorrente il vizio che affliggerebbe il residuo percorso logico della sentenza impugnata, se non in chiave meramente assertiva. 5. Il motivo relativo all’omesso riconoscimento del terzo comma dell’articolo 609-bis cod. pen. è manifestamente infondato. 5.1. La Corte, in proposito, ritiene con giurisprudenza costante (v. Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196 – 01) che ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, prevista dall’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto. Nel ribadire l’anzidetto principio, la successiva Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, ha ritenuto non ravvisabile l’attenuante in un caso in cui la violenza sessuale era stata posta in essere ai danni di un minore dormiente, non accortosi della condotta, attesi la reiterazione degli atti, il potenziale danno psichico e l’elevato pericolo per il suo sviluppo psico - fisico derivante anche dalla semplice conoscenza di essere stato oggetto di abusi sessuali, nonché la irrilevanza del fatto che “ex post” non fossero stati provati danni psichici. Ancora, Sez. 3, n. 24598 del 26/05/2015, non massimata, ha precisato che «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale, rilevano i soli elementi indicati dal comma primo dell’art. 133 cod. pen., e non anche quelli di cui al comma secondo, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena (v., tra le tante: Sez. 3, n. 45692 del 26/10/2011 - dep. 07/12/2011, B., Rv. 251611)». Ciò, in altri termini, comporta che il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Tuttavia, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 857 del 29/11/2023, dep. 2024, n.m.; Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203 - 01; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L., Rv. 277615 – 01; Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015 P.G. in proc. D., Rv. 266272; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821; Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, L., Rv. 269600 - 01). 5.2. Nel caso in esame, i giudici di appello (pag. 7), contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, hanno tenuto conto della gravità del fatto, connotato da inquietanti modalità predatorie (l’imputato avrebbe spinto la persona offesa dentro un portone, gettandola a terra, quindi salendole sopra, aprendole le gambe e toccandole reiteratamente il seno) e da straordinaria repentinità, in tempo di notte e con modalità particolarmente violente, e hanno non illogicamente escluso la minore gravità del fatto. La motivazione della Corte territoriale non appare manifestamente illogica né contraddittoria e la censura, che si limita a riprodurre pedissequamente l’analogo profilo di doglianza introdotto con l’atto di appello, è pertanto inammissibile. La Corte, al contrario, nel rimodulare il trattamento sanzionatorio, ha fatto buon governo dell’indirizzo secondo cui «gli elementi di valutazione rilevanti ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante della minore gravità del fatto ex art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen. - costituiti dai mezzi, dalle modalità esecutive, dal grado di compressione della libertà sessuale subito dalla vittima, dalle condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, dall'occasionalità o dalla reiterazione delle condotte, nonché dalla consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici - devono essere, altresì, utilizzati per la determinazione della misura della riduzione della pena nell'ambito dell'ampia forbice edittale prevista dalla norma» (Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445 – 01). E’ pertanto operazione assolutamente corretta reputare, motivando, che gli stessi elementi non costituiscano provvista sufficiente per ritenere il fatto come di minore gravità, ma sufficiente, al contrario, ai fini della dosimetria in concreto della pena. 6. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 07/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]