CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2021
Cassazione n. 38875/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 8615 emessa dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione il 20/01/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 8615 del 20.1.2021 con cui la Seconda Sezione della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato nei confronti della sentenza con cui la Corte di appello di Bari aveva sostanzialmente confermato la condanna dell'imputato per il reato di ricettazione. Si sostiene che con il ricorso per cassazione fosse stato articolato un motivo di impugnazione relativo al punto specifico relativo alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, atteso che la Corte di appello, a cui era stata devoluta la stessa questione e quella relativa al bilanciamento delle circostanze, aveva in realtà motivato solo su quest'ultimo profilo ed omesso ogni considerazione quanto alla entità della pena.I La Corte di cassazione sarebbe incorsa in un decisivo errore di fatto per avere ritenuto che il ricorso avesse ad oggetto solo il tema del bilanciamento delle circostanze, per il quale invece nulla era stato dedotto, e per non avere invece valutato la parte residua del motivo - quella riguardante l'entità della pena - ritenendo assertivamente che la richiesta di determinazione della pena nel minimo edittale fosse stata esplicitata solo nel titolo del motivo ma non sviluppato nello stesso (in tal senso si allega l'atto di appello). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Nel caso di specie: a) la Corte di appello, in presenza di un motivo strutturalmente generico in ordine alla quantificazione della pena, aveva ritenuto di confermare la sanzione inflitta, implicitamente motivando, atteso che aveva già evidenziato, seppur al fine di negare l'invocato giudizio di bilanciamento più favorevole, la negativa personalità dell'imputato e i precedenti specifici da cui lo stesso era attinto; b) la Corte di cassazione, mostrando di avere chiaramente inteso il senso e la portata complessiva del motivo di ricorso, aveva a sua volta motivato affermando che nessuna motivazione specifica fosse nella specie necessaria ai fini della quantificazione della pena da parte della Corte di merito, essendo l'onere motivazionale necessario solo nel caso, diverso da quello per cui si procedeva, di pena e "di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale...." (così la Corte a pag. 3 della sentenza) Dunque né un errore percettivo, né, tantomeno, un errore decisivo. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,