Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 18527/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

abrizio [OSCURATO:PERSONA]controComune di Taranto in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 255/2023 emessa dalla Corte d'appello di LecceSezione distaccata di Taranto il 22/05/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 23713/2023Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 18527/2026Data pubblicazione 08/06/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il Consigliere DelegatoIleana Fedele

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
abrizio [OSCURATO:PERSONA]controComune di Taranto in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 255/2023 emessa dalla Corte d'appello di LecceSezione distaccata di Taranto il 22/05/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 23713/2023Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 18527/2026Data pubblicazione 08/06/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il Consigliere DelegatoIleana Fedele
Sentenza Cassazione n. 18527/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris