CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 maggio 2019
Cassazione n. 34577/2022
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33926-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 446/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Presidente Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza pubblicata il 6.5.2019, ha respinto l'appello dell'INPS avverso la pronuncia di primo grado di accoglimento della opposizione ad avviso di addebito proposta da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata quale libero professionista e della conseguente richiesta di contributi per l'anno 2009, oltre alla prescrizione della relativa pretesa; 3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 4. controparte ha resistito con controricorso e ha depositato memorie; 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Considerato che: 1.Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata con il controricorso; 2.il controricorrente rileva, allegando documentazione attestante la notificazione telematica, che il ricorso è tardivo giacché notificatogli in data 11/11/2009, oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c. dalla regolare notifica della sentenza a mezzo PEC ai difensori dell'Inps nel giudizio di secondo grado, presso il domicilio digitale eletto, avvenuta 1'8/5/2019; 3. sul punto l'Inps nulla ha rilevato, pur gravando sul ricorrente l'onere di dimostrare la tempestività del ricorso; 4. l'eccezione è fondata sulla scorta della documentazione comprovante l'avvenuta notifica e della giurisprudenza di questa Ric. 2019 n. 33926 sez. ML - ud. 22-09-2022 -2- Corte, secondo cui "La notificazione della sentenza all'INPS, in persona del legale rappresentante "pro tempore", presso il difensore costituito per il giudizio è valida ed idonea a determinare il decorso del termine breve per la impugnazione, equivalendo alla notificazione effettuata direttamente al procuratore costituito a norma dell'art.170 cod. proc. civ., in quanto tale modalità di notificazione soddisfa l'esigenza che l'atto sia portato a conoscenza del soggetto professionalmente qualificato a valutare e porre in essere i corrispondenti atti di resistenza e di difesa" (Cass.n. 9 del 05/01/2015); 5. il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con regolamentazione delle spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso n