CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33829/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 514/2013R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante p ro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale , in Roma , via Sacconi 4b,è elettivamente domiciliata, in forza di procura allegata a ll’atto di costituzione di nuovo difensore; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa; –controricorrente– IRPEG-IRAP-IVA avverso la sentenza n. 39/03/2011 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata in data 11 novembre 2011 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate,Direzione provinciale di Catanzaro, contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva annullato l’avviso di accertamento con cui erano recuperati a tassazione, a fini Irpeg, Irap e Iva , maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili. In particolare,la CTR confermava l’illegittimità dell’accertamento in relazione agli immobili per i quali l’unicoelemento presuntivo utilizzato dall’ufficio era lo scostamento delprezzo dichiarato nell’atto rispetto al valore OMI e confermava però la ripresa in relazione a due compravendite (di cui agli attidi vendita n. 777 e 5679). Contro tale sentenza propone ricorso con due motivi la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 27 ottobre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l . 25/10/2 016, n. 197 , per la quale la ricorrente depositava memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omessa, insufficiente o contradditoria motivazione, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., censurando la sentenza della CTR ove, pur dando atto del principio che lo scostamento del prezzo dichiarato rispetto ai valori OMI costituisca presunzione semplice, insufficiente a fondare una ripresa in base al valore normale,abbia poi, in relazione a due compravendite ritenuto ugualmente fondata la ripresa. Col secondo motivo la società deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4 , cod. proc. civ. , la violazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove i giudici della CTR ha nno ritenuto di non poter esaminare gli ulteriori rilievi della contribuente in quanto non riproposti in appello, evidenziando che l e mere difese non richiedono in realtà riproposizionema si intendono richiamate ove la parte chieda il rigetto dell’appello. 2. I motivi vanno congiuntamente esaminati. 2.1. Occorre premettere che la sentenza d’appello è stata emessa in data 11 novembre 2011 e pertanto ad essa è applicabile laformula dell’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., previgente alla novella dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. nella l. n. 134 del 2012, per cui il vizio motivazionale è deducibile anche comeomessa, insufficiente o contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( la nuova disciplina è infatti applicabile alle sentenze pubblicate a decorrere dall’11 settembre 2012). 2.2. Il primo motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono. La CTR,in diritto, ha affermato il corretto principio per cui in tema di ripresa di maggiori ricavi per compravendita di immobili la circostanza che il prezzo dichiarato sia difforme dal valore OMI costituisce presunzione semplice, da sola insufficiente a fondare un accertamento di maggiori ricavi,su tale base annullando la ripresa per diverse compravendite per le quali non sussiste vano altri elementi presuntivi; in tal senso la statuizione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, per cui nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972,sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall’art. 35 deld.l. 04/07/2006, n. 223, conv. in l. 04/08/2006 , n. 248 , non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unicoelemento, purchè dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di presumptio de presumpto (così, Cass.08/03/2022, n. 7445; Cass. 25/01/2019, n. 2155; sui valori OMI, cfr. Cass. 12/04/2017, n. 9474; Cass. 04/11/2020, n. 24550 ; Cass.20/02/2020, n. 4410 per la retroattività scaturente da finalità di adeguamento al diritto comunitario; ed ancora Cass. 2 1/12/2016, n. 26487). In base a tale principio la CTR ha confermato l’annullamento dell’accertamento per la gran parte delle transazioni. Per le residue due compravendite i giudici di appellohanno ritenuto invece fondato l’accertamento; precisamente, per una compravendita (la n. 777),ritenendo che l’indizio fosse confermato dalla presenza di un mutuo erogato per un importo superiore al prezzo dichiarato, per l’altra (la n. 5679), in considerazione della elevata percentuale di scostamento del prezzo dichiarato dal valore OMI. Orbene, la sentenza si rivela del tutto immune dai dedotti vizi motivazionali laddove ha valorizzato, per la compravendita n. 777 , oltre alla differenza rispetto al valore OMI, l’importo del mutuoerogato, superiore al prezzo dichiarato nell’atto, conformemente a un fermo orientamento di questa Corte per cui tale elemento è idoneo a fondare l’accertamento ( Cass. 27/10/2020, n. 23538; Cass. 10/10/2019, n. 25510; Cass. 24/08/2017, n. 20378; Cass. 21/12/2016, n. 26487), rivelandosi peraltro irrilevante la considerazione della ricorrente che occorrerebbe tener conto anche del compenso notarilee degli accessori (circostanza invero del tutto genericamente dedotta) , posto che l’importo del mutuo è erogato in considerazione del solo valore dell’immobile; d’altro canto la motivazione si rivela però palesemente e insanabilmente contradittoria laddove, per la transazione n. 5679 , pur affermando il corretto principio sopra riportato, ha poi però dato esclusivo rilievo, per confermare la ripresa,proprio alla percentuale di scostamento dal valore OMI, che risulta evidentemente l’unico elemento presuntivo preso in considerazione dalla motivazione della sentenza. 2.3. E’ altresì fondato il secondo motivo. L’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992è norma riproduttiva dell’art. 346 cod. proc. civ. nel processo tributario; ilriferimento dell’art. 346 cod. proc. civ.alle sole eccezioni non accolte comporta, inoltre, che non sia necessaria, per la considerazione delle stesse da parte del giudice d'appello, la riproposizione delle mere difese: come noto, invero, se le eccezioni comportano la deduzione di un fatto dotato di un'efficacia giuridica diversa da quella propria delle circostanze di fatto invocate dall'attore a sostegno della propria domanda (come fatti aventi efficacia impeditiva, modificativa o estintiva del diritto fatto valere dallo stesso), le mere difese si limitano alla contestazione o alla negazione del fatto costitutivo, nell'ambito dei fatti che il giudice è già chiamato a conoscere, eciò anche laddove il convenuto deduca nuove e diverse circostanze di fatto, purchè le stesse, ove provate, possano determinare l'inesistenza del fatto principale (Cass. , Sez. U., 21/03/2019, n. 7940).In particolare, come emerge dagli atti, la società aveva contestato la zona di riferimento dell’immobile e i criteri di calcolo del valore, esprimendo delle mere difese volte alla contestazione dei fatti dedotti dall’ufficio, che la CTR avrebbe dovuto esaminare anche in assenza di riproposizione espressa. 4. Pertanto, il ricorso va nei predetti termini accolto e la causa, cassata la sentenza impugnata, va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui èdemandato di provvedere sulle spese de l giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, in relazione ai motivi accolti, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diver