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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21248/2026

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noce-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lamarina-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 475/2024 depositatail 29/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoSulla base della sentenza definitiva n. 590/1986 emessa dal Tribunale diBrindisi e del connesso atto di precetto del 15.09.1999, [OSCURATO:PERSONA] eradebitore di [OSCURATO:PERSONA] - nonché dei genitori della medesimaNumero registro generale 19828/2024Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 21248/2026Data pubblicazione 22/06/2026Cataldo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduti medio tempore - per un importopari a ₤ 66.798.984,00 “oltre interessi legali dal 15.07.1999 fino all’effettivosoddisfo”.In data 30.06.1999 decedeva [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] emarito di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con testamento pubblico del 28.05.1996pubblicato in data 03.11.1999, aveva istituito erede universale la coniugeMilano, la quale provvedeva ad accettare la predetta eredità in data23.03.2000.Da ciò conseguiva la pretermissione di [OSCURATO:PERSONA] dall’eredità paterna.Al fine di soddisfare le pretese vantate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], AnnaMaria [OSCURATO:PERSONA], quale creditrice unitamente ai propri genitori, agiva in viasurrogatoria ex art. 2900 c.c. esercitando i diritti e le azioni spettanti aPietro Galasso, con conseguente riduzione delle disposizioni testamentariedel de cuius, sino ad integrazione della quota di legittima.Si instaurava, pertanto, il procedimento n. 1864/2000 R.G. innanzi alTribunale di Brindisi in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], agivano in giudizio per ottenere la revocadi un accordo transattivo stipulato tra la Milano e [OSCURATO:PERSONA].In corso di causa si apprendeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva rivendicato in viastragiudiziale i propri diritti successori e che la vicenda era stata definitamediante il versamento della Milano in favore del figlio della somma di23.498,79 euro, come da scrittura privata del 30 settembre 1999.Le attrici, [OSCURATO:PERSONA]-Chirico, una volta appresa la notizia di tale scritturaprivata, proponevano con memoria ex art. 183 c.p.c. (vecchio rito) l’azionerevocatoria, chiedendo che fosse accertata l’inefficacia di tale atto, adintegrazione dell’azione surrogatoria inizialmente proposta.Il Tribunale di Brindisi rigettava entrambe le domande, quella surrogatoria(in quanto il convenuto si sarebbe attivato per rivendicare i propri diritti dierede pretermesso) e quella revocatoria (per tardività); la sentenza èpassata in giudicato il 22 aprile 2014.Numero registro generale 19828/2024Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 21248/2026Data pubblicazione 22/06/2026Tutto ciò premesso le creditrici chiedevano davanti al Tribunale di Brindisila revoca ex art. 2901 c.c. della scrittura privata poiché sottoscrittafraudolentemente per impedire il soddisfacimento del loro credito e, perl’effetto, di riconoscere il loro diritto di aggredire 1/3 della quota indivisadegli immobili descritti nell’atto di citazione, con vittoria di spese.I convenuti, Galasso-Milano, costituendosi in giudizio, contestavano ledichiarazioni degli attori.Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza del 23.11.2020 rigettava la domandadi revocatoria e condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insolido, alla rifusione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] e PietroGalasso.In particolare, il Tribunale riteneva che nel caso di specie non fosserointegrati i requisiti dell’eventus damni e della scientia damni.Avverso la predetta sentenza, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA],anche nella qualità di erede, chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza,l’accoglimento dell’originaria domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ, iltutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigettodell’avverso gravame.La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 29 maggio 2024 accoglieval’appello e la domanda revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] edichiarava inefficace, ex art. 2901 cod. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MariaBarletta, la scrittura privata del 3.9.1999 stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] edErminia Milano.[OSCURATO:PERSONA] e Milano, in solido, alla restituzione della somma dieuro 1.937,13 pagata a titolo di spese di lite in forza dell'impugnatasentenza e li condannava al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alpagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.Numero registro generale 19828/2024Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 21248/2026Data pubblicazione 22/06/2026Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsoper cassazione, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso AnnaMaria [OSCURATO:PERSONA].Motivi della decisioneCon il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, co. 1 nn. 3) e 5)c.p.c.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.

Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio.

Sulla sussistenza del c.d. eventusdamni.La Corte avrebbe ritenuto sussistente il c.d. eventus damni sulla scorta dimere supposizioni prive di riscontro fattuale, senza motivare in modoadeguato il proprio convincimento.Sotto altro profilo i ricorrenti deducono che un’eventuale dichiarazione diinefficacia della scrittura privata non produrrebbe l’effetto di un incrementopatrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] - unico debitore della famiglia [OSCURATO:PERSONA]-Chirico - proprio in ragione dell’istituzione quale erede universale dellasignora Milano da parte del coniuge [OSCURATO:PERSONA].In altri termini, l’accoglimento della domanda di revocatoria promossa neiconfronti degli odierni ricorrenti sarebbe inutiliter data, in quanto nonsatisfattiva della pretesa creditoria vantata nei confronti del Galasso.Sotto un terzo profilo non sarebbe provato il pregiudizio asseritamentepatito dall’odierna resistente: né sarebbe sufficiente l’asserzione secondocui il denaro oggetto della scrittura privata “è per definizione benefacilmente occultabile e dunque molto meno facilmente aggredibile”.Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 360, co. 1 nn. 3) e4) c.p.c.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2727-2729 c.c.Nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla sussistenza della c.d.scientia damni.Si ribadiscono le medesime considerazioni con riferimento alla sussistenzadel requisito soggettivo dell’actio pauliana, ritenuto integrato dalla Corte dimerito sulla scorta di semplici elementi indiziari privi di riscontro.Numero registro generale 19828/2024Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 21248/2026Data pubblicazione 22/06/2026Nello specifico, non sarebbe stato adeguatamente vagliato il rilievo secondocui tra stipulazione della scrittura privata oggetto di revocatoria ed il sorgeredel credito vantato dai [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Galasso, sarebbe trascorsoun considerevole lasso di tempo ed altri elementi fattuali dedotti davanti algiudice di primo e secondo grado.Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, co. 1 nn. 3) e 4)c.p.c.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2727-2729 c.c.Nullità della sentenza per difetto di motivazione.

Sulla sussistenza del c.d.consilium fraudisAnche con riferimento a tale circostanza, la Corte fondava l’iter logico-deduttivo da cui scaturiva la pronuncia gravata sulla scorta di elementiindiziari, senza fornire idonea motivazione né apprezzabili valutazioniinferenziali.Rileva questa Corte che con il primo motivo sostanzialmente si deduce chedifetterebbe il presupposto dell’atto di diposizione oggetto di revocatoria,giacché il controricorrente avrebbe acquisito una posizione di vantaggio aseguito della transazione, mentre in precedenza ricorreva soltantoun’aspettativa riferita ad un eventuale titolo ereditario.Pertanto, difetterebbe il perfezionamento di una surrogazionevittoriosamente azionata, quale presupposto per l’azione revocatoria.Secondo parte ricorrente le due azioni, revocatoria e surrogatoria,singolarmente considerate, non sarebbero esperibili a fronte di una volontàdel debitore di non agire per la tutela della sua quota di legittima.Osserva il collegio che la questione qui posta, e riassunta nella descrizionedel primo motivo di ricorso, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questaCorte con ordinanza n. 23 del 2025, e che dunque appare necessariorinviare a nuovo ruolo in attesa della relativa decisione.

P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.Numero registro generale 19828/2024Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 21248/2026Data pubblicazione 22/06/2026Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 29 aprile 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
noce-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lamarina-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 475/2024 depositatail 29/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoSulla base della sentenza definitiva n. 590/1986 emessa dal Tribunale diBrindisi e del connesso atto di precetto del 15.09.1999, [OSCURATO:PERSONA] eradebitore di [OSCURATO:PERSONA] - nonché dei genitori della medesimaNumero registro generale 19828/2024Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 21248/2026Data pubblicazione 22/06/2026Cataldo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduti medio tempore - per un importopari a ₤ 66.798.984,00 “oltre interessi legali dal 15.07.1999 fino all’effettivosoddisfo”.In data 30.06.1999 decedeva [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] emarito di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con testamento pubblico del 28.05.1996pubblicato in data 03.11.1999, aveva istituito erede universale la coniugeMilano, la quale provvedeva ad accettare la predetta eredità in data23.03.2000.Da ciò conseguiva la pretermissione di [OSCURATO:PERSONA] dall’eredità paterna.Al fine di soddisfare le pretese vantate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], AnnaMaria [OSCURATO:PERSONA], quale creditrice unitamente ai propri genitori, agiva in viasurrogatoria ex art. 2900 c.c. esercitando i diritti e le azioni spettanti aPietro Galasso, con conseguente riduzione delle disposizioni testamentariedel de cuius, sino ad integrazione della quota di legittima.Si instaurava, pertanto, il procedimento n. 1864/2000 R.G. innanzi alTribunale di Brindisi in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], agivano in giudizio per ottenere la revocadi un accordo transattivo stipulato tra la Milano e [OSCURATO:PERSONA].In corso di causa si apprendeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva rivendicato in viastragiudiziale i propri diritti successori e che la vicenda era stata definitamediante il versamento della Milano in favore del figlio della somma di23.498,79 euro, come da scrittura privata del 30 settembre 1999.Le attrici, [OSCURATO:PERSONA]-Chirico, una volta appresa la notizia di tale scritturaprivata, proponevano con memoria ex art. 183 c.p.c. (vecchio rito) l’azionerevocatoria, chiedendo che fosse accertata l’inefficacia di tale atto, adintegrazione dell’azione surrogatoria inizialmente proposta.Il Tribunale di Brindisi rigettava entrambe le domande, quella surrogatoria(in quanto il convenuto si sarebbe attivato per rivendicare i propri diritti dierede pretermesso) e quella revocatoria (per tardività); la sentenza èpassata in giudicato il 22 aprile 2014.Numero registro generale 19828/2024Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 21248/2026Data pubblicazione 22/06/2026Tutto ciò premesso le creditrici chiedevano davanti al Tribunale di Brindisila revoca ex art. 2901 c.c. della scrittura privata poiché sottoscrittafraudolentemente per impedire il soddisfacimento del loro credito e, perl’effetto, di riconoscere il loro diritto di aggredire 1/3 della quota indivisadegli immobili descritti nell’atto di citazione, con vittoria di spese.I convenuti, Galasso-Milano, costituendosi in giudizio, contestavano ledichiarazioni degli attori.Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza del 23.11.2020 rigettava la domandadi revocatoria e condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insolido, alla rifusione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] e PietroGalasso.In particolare, il Tribunale riteneva che nel caso di specie non fosserointegrati i requisiti dell’eventus damni e della scientia damni.Avverso la predetta sentenza, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA],anche nella qualità di erede, chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza,l’accoglimento dell’originaria domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ, iltutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigettodell’avverso gravame.La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 29 maggio 2024 accoglieval’appello e la domanda revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] edichiarava inefficace, ex art. 2901 cod. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MariaBarletta, la scrittura privata del 3.9.1999 stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] edErminia Milano.[OSCURATO:PERSONA] e Milano, in solido, alla restituzione della somma dieuro 1.937,13 pagata a titolo di spese di lite in forza dell'impugnatasentenza e li condannava al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alpagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.Numero registro generale 19828/2024Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 21248/2026Data pubblicazione 22/06/2026Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsoper cassazione, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso AnnaMaria [OSCURATO:PERSONA].Motivi della decisioneCon il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, co. 1 nn. 3) e 5)c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio. Sulla sussistenza del c.d. eventusdamni.La Corte avrebbe ritenuto sussistente il c.d. eventus damni sulla scorta dimere supposizioni prive di riscontro fattuale, senza motivare in modoadeguato il proprio convincimento.Sotto altro profilo i ricorrenti deducono che un’eventuale dichiarazione diinefficacia della scrittura privata non produrrebbe l’effetto di un incrementopatrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] - unico debitore della famiglia [OSCURATO:PERSONA]-Chirico - proprio in ragione dell’istituzione quale erede universale dellasignora Milano da parte del coniuge [OSCURATO:PERSONA].In altri termini, l’accoglimento della domanda di revocatoria promossa neiconfronti degli odierni ricorrenti sarebbe inutiliter data, in quanto nonsatisfattiva della pretesa creditoria vantata nei confronti del Galasso.Sotto un terzo profilo non sarebbe provato il pregiudizio asseritamentepatito dall’odierna resistente: né sarebbe sufficiente l’asserzione secondocui il denaro oggetto della scrittura privata “è per definizione benefacilmente occultabile e dunque molto meno facilmente aggredibile”.Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 360, co. 1 nn. 3) e4) c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2727-2729 c.c.Nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla sussistenza della c.d.scientia damni.Si ribadiscono le medesime considerazioni con riferimento alla sussistenzadel requisito soggettivo dell’actio pauliana, ritenuto integrato dalla Corte dimerito sulla scorta di semplici elementi indiziari privi di riscontro.Numero registro generale 19828/2024Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 21248/2026Data pubblicazione 22/06/2026Nello specifico, non sarebbe stato adeguatamente vagliato il rilievo secondocui tra stipulazione della scrittura privata oggetto di revocatoria ed il sorgeredel credito vantato dai [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Galasso, sarebbe trascorsoun considerevole lasso di tempo ed altri elementi fattuali dedotti davanti algiudice di primo e secondo grado.Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, co. 1 nn. 3) e 4)c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2727-2729 c.c.Nullità della sentenza per difetto di motivazione. Sulla sussistenza del c.d.consilium fraudisAnche con riferimento a tale circostanza, la Corte fondava l’iter logico-deduttivo da cui scaturiva la pronuncia gravata sulla scorta di elementiindiziari, senza fornire idonea motivazione né apprezzabili valutazioniinferenziali.Rileva questa Corte che con il primo motivo sostanzialmente si deduce chedifetterebbe il presupposto dell’atto di diposizione oggetto di revocatoria,giacché il controricorrente avrebbe acquisito una posizione di vantaggio aseguito della transazione, mentre in precedenza ricorreva soltantoun’aspettativa riferita ad un eventuale titolo ereditario.Pertanto, difetterebbe il perfezionamento di una surrogazionevittoriosamente azionata, quale presupposto per l’azione revocatoria.Secondo parte ricorrente le due azioni, revocatoria e surrogatoria,singolarmente considerate, non sarebbero esperibili a fronte di una volontàdel debitore di non agire per la tutela della sua quota di legittima.Osserva il collegio che la questione qui posta, e riassunta nella descrizionedel primo motivo di ricorso, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questaCorte con ordinanza n. 23 del 2025, e che dunque appare necessariorinviare a nuovo ruolo in attesa della relativa decisione. P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.Numero registro generale 19828/2024Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 21248/2026Data pubblicazione 22/06/2026Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 29 aprile 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21248/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris