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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16210/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42660/24 — PATANÈ Massimo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa prospetta la violazione di legge in relazione alla mancata formulazione degli avvisi della facoltà di astensione dalla deposizione resa ex art. 197-bis, quarto comma, cod. pen.; Considerato che tale motivo non risulta essere stato dedotto con l'atto di appello, impedendo così la proposizione della censura in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42660/24 — PATANÈ Massimo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa prospetta la violazione di legge in relazione alla mancata formulazione degli avvisi della facoltà di astensione dalla deposizione resa ex art. 197-bis, quarto comma, cod. pen.; Considerato che tale motivo non risulta essere stato dedotto con l'atto di appello, impedendo così la proposizione della censura in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/
Sentenza Cassazione n. 16210/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris