CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23329/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nata( a NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ,avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato in unico motivo, con il quale l'imputato ricorrente deduce vizio esiziale di motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione al rigetto del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la minima offensività del fatto (art. 131 bis cod. pen. in relazione ai delitti di truffa e ricettazione di assegno bancario, con la recidiva qualificata); rilevato che il motivo è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi quindi considerare non specifico, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. Rileva, invero, la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che, in particolare, la Corte territoriale ha argomentato il rigetto del richiesto riconoscimento della causa di esclusione della punibilità valorizzando modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'agente, secondo parametri valutativi certamente validati da questa Corte e fondati sulla concreta analisi della fattispecie (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 41,‘C.A.A4) \,(131s.13/r DePO [OSCURATO:PERSONA] 24 2126 Il %bonario Giu @fi0 [OSCURATO:PERSONA] Saltti4