CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 38414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 24/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Alessandria in data 11/12/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 606, comma primo, lett. E) cod. proc. pen. contestando l'accertamento di responsabilità Il ricorso è inammissibile. Invero, l'unico motivo di ricorso risulta generico, oltre che reiterativo di doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame: questo, pertanto, deve considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, difatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la carenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268823 - 01Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253849; Sez. 6, Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Rv. 281521; Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277710). Nel caso di specie, il ricorso risulta inammissibile in quanto non ìndica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare ì rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.Ciò a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto acriticamente sostenuto dalla difesa, risulta logicamente corretta. Inoltre, il ricorrente reitera doglianze già esaminate (e ritenute infondate) dalla Corte territoriale. Sul punto, si ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2^, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). Ed infatti, nella sentenza impugnata - in motivazione - la Corte d'appello ha ampiamente dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta pienamente provata la penale responsabilità del ricorrente. Segnatamente, i giudici di merito hanno lecitamente ritenuto integrati gli artifizi ed i raggiri posti in essere dal prevenuto ai danni dell'offeso, attesa la pressante attività volta a superare la diffidenza di quest'ultimo a fronte del pagamento a mezzo assegno bancario. Né può essere accolta la tesi difensiva circa la buona fede del ricorrente, che valorizza la consegna di copia di documento identificativo e la sottoscrizione di una scrittura privata riportante il contenuto della trattativa / elementi inidonei a incrinare il solido compendio probatorio indicativo della responsabilità per il reato contestato. Peraltro i giudici di merito hanno con motivazione logica e persuasiva escluso l'asserita impossibilità economica sopravvenuta, non essendo plausibile che nel brevissimo lasso di tempo dalla consegna del titolo al versamento dell'assegno (avvenuto lo stesso pomeriggio) siano occorsi eventi significativi dell'invocata difficoltà sopravvenuta. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa