CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11147/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 28 / 02/2023 C . C . dott.Irene AMBROSI Consiglier e R.G. n. 25083 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25083del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47T48 C574D) rappresentata e difes a , giusta procura al legata al ricorso, dall’avvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53P10 C574Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA]- lazzetti rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocatoFrancesco Piselli (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70L30 H501T) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bolo- gnache si afferma avere n. 340/2021 ed essere stata pronun- ciata in data 19 gennaio 2021 e pubblicata in data 19 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 2508/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2 SecuritisationS.r.l. per ottenere la dichiarazione di prescrizione di un credito vantato da quest’ultima nei suoi confronti in virtù di un decreto ingiuntivo, nonché della conseguente iscrizione di ipoteca giudiziale su cespiti immobiliari di sua proprietà. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Forlì. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Zavalloni, sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo della rappresentante [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedi- bilità del ricorso, che sortisce esito negativo. La copia della sentenza impugnata prodotta dalla ricorrente (che risulta emessa in data 19 gennaio 2021) è priva di atte- stazione, numero e data di pubblicazione, sebbene sia presente una attestazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo informatico,sottoscritta dal difensore della ricor- rente. In tale attestazione di conformità, si afferma che la sentenza avrebbe il n. 340/2021, ma non è precisata la data di pubblica- zione, che è indicata solo nel ricorso (in tale sede è dichiarata la data di pubblicazione del 19 febbraio 2021). In relazione alla asserita data di pubblicazione, il ricorso appa- rirebbe tempestivo, ma non è possibile per la Corte effettuare le dovut e verific he sulla copia autentica della sentenza pro- dotta. Ric. n. 2508/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,la produzione della copia autentica della sentenza impugnata(con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta)costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi diuna copia che rechi l’attestazione della Cancelleriadi avvenuta pubblicazione del provvedimento , non- ché la data ed il numero di tale pubblicazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte , infatti,la pubblicazione delle sentenze re datte in formato nativo digitale e depositate in modalità telematica si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tra- mite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero iden- tificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedi- mento diviene ostensibile agli interessati» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019, Rv. 652618 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 24891del 09/10/2018, Rv. 650663 – 01; Sez. 1 , Ordinanzan. 21192 del 23/07/2021, non massimata ). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del prov- vedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero in caso di produzione di un duplicato informatico del provvedimento medesimo), mancante dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero,il ricorso per cassa- zione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass., Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 29803 del 29/12/2020 , in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente; in senso analogo, con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia del provvedimento prodotta,ma co- munque nel senso dell’improcedibilità del ricorso, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14875 del 31/05/2019 , nella cui motiva- zione si chiarisce altresì che «la disposizione dell’art. 16 bis, Ric. n. 2508/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 comma 9 bis, del D.L. 18.10.2010 n. 179, conv. in legge n. 221/2012 –introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del D.L. 24.6.2014 n. 90, conv. con mod. inlegge 11.8.2014 n. 114 – che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informati- che, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”»attribuisce « al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche infor- matiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informa- tico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” dellasen- tenza»; più di recente,esattamente in termini, cfr. anche , in termini: Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023 , Rv. 666908 -01; Sez. 3 , Ordinanza n. 5923 del 27/02/2023 ) . In altri termini, da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solodopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuit i dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari perla sua esatta indi- viduazione. D’altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di Cassa- zione ha certamente l’onere di verificare i suddetti datiesami- nando una “ copia ” autentica del provvedimen to , senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiara t o in propo- sito dalle partio attestato dai loro difensori (anche se eventual- mente in senso concorde),che sono privi del potere di attestare tali circostanze e tali dati,e ciò anche perché non possono sus- sisteredubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnatooggetto della statui- zione di ultima istanza. Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrrein giudizio copi e o duplicati del provvedimento impu- gnato estratt i dal fascicolo telematico, eventualmente Ric. n. 2508/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c.deve comun- que trattarsi di copie o duplicatirecanti l’attestazione di Can- celleria della pubblicazione del provvedimento , l’indicazione della data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario, sarebbe impossibile per la Corte di Cassa- zione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo, senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimentoimpugnato (e impugnabile), cioè quellooggetto di avvenuta regolare pub- blicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ri- corso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato. Poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della peculiarità e della relativa novità della questione di diritto in base alla quale è assunta la presente decisione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 2508/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (