CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 18513/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16438/2023 R.G. proposto dal: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 175/2023, pubblicata il 22 febbraio 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che le parti ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico delle ricorrenti, in via solidale, che hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 1.450,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 5 luglio 2024 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]