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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05870/2026

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso25771-2024 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA n. 6692/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 12/2/2026; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. L’Agenzia delle entrate ha proposto reclamo avverso la sentenza con la quale il tribunale di Roma aveva omologato , ai sensi dell’art 48 c.c.i.i., gli accordi di ristrutturazione con cram-downfiscale e previdenziale proposti , ai sensi dell ’ a rt . 57 e 63c.c.i.i, dalla S.E.M. s .r.l. in data 9/2/2024.

Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6

1.2. La reclamante ha, tra l’altro, lamentato che: - “ in data 8 novembre 2023 veniva quindi sottoposta alla … Agenzia delle entrate una proposta di transazione fiscale nell’ambito di una procedura volta ad addivenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli artt. 57 e 63 del D.lgs. n. 14 del 2019 (CCII)”;- “il 9 febbraio 2024, a seguito di una serie di interlocuzioni avute con l’Ufficio fiscale competente, la medesima controparte trasmetteva all’Ufficio fiscale una bozza di accordo di ristrutturazione, recante anche il trattamento dei crediti fiscali”;- “in pari data, e senza attendere un riscontro ad opera dell’Ufficio, la controparte depositava, dinanzi al Tribunale procedente, una domanda di omologa forzosa dell’accordo di ristrutturazione, nonostante il mancato raggiungimento dell’accordo con l’Amministrazione fiscale, ai sensi dell’art. 63, comma 2-bis, CCII”; - “la proposta di accordo appariva però difforme …rispetto all’originaria proposta di transazione fiscale sottoposta all’Amministrazione …”.

1.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo.

1.4. La corte, sul punto, ha dichiaratamente c ondivis o l’eccezione con la quale la società debitrice aveva dedotto che: - “ la mancata opposizione alla omologazione degli accordi di ristrutturazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dalla naturaordinatoria o perentoria del termine per proporla, comporta la decadenza dal diritto di proporrereclamo avverso la sentenza di omologazione soprattutto con riferimento a eccezioni econtestazioni che potevano essere rispettivamente sollevate e mosse dinanzi al Tribunale nel relativo giudizio di omologazione”; - “l a disposizione dell ’ art. 48, comma 4, CCII disciplina tempi, modalità, autorità giudiziaria e procedimento che i creditori e ogni altro interessato devono osservare per opporsi allarichiesta di omologazione del debitore”; - “ r itenere, Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 come vorrebbe far intendere controparte, che uncreditore possa decidere liberamente di ignorare del tutto quanto disposto dall’art. 48, comma 4, CCII senza subire alcuna conseguenza, per poi impugnare dinanzi alla Corte di Appello la sentenza di omologazione (peraltro, vale ribadirlo, sollevando eccezioni che avrebbe potuto sollevare conl’opposizione dinanzi al Tribunale), significa ridurre l’opposizione ad una fase meramentefacoltativa e con essa annullare completamente la portata precettiva dell’art. 48, comma 4, CCII”; -“la opposizione alla omologazione deve essere pacificamente svolta nel procedimento di omologazione che si apre dinanzi al tribunale ed in tale prospettiva non risulta rilevante il riferimento al termine perentorio o ordinatorio per la costituzione, risultando rilevante invece ildato pacifico che l’Agenzia non ha presentato nessuna opposizione alla omologazione”;- “ i l reclamo in questione non è dunque inammissibile solo perché sotto il profilo processuale l’Agenzia delle Entrate non ha rivestito la qualità di parte in senso formale nel relativo giudizio di omologazione ma anche perché è incorsa nella decadenza derivante dalla violazione della disposizione dettata dall’art. 48, comma 4, CCII”; - “p eraltro, così operando l’Agenzia delle Entrate ha completamente scavalcato la competenza del Tribunale … nel decidere sulla eccezione di merito sollevata per la prima voltadinanzi a(lla) … Corte di Appello relativa alla pretesa violazione dell’art. 1-bis, comma2, lett. e), del D.l. n. 69 del 2023, conv. con mod. dalla L. 10 agosto 2023, n. 103”.

1.5. La corte d’appello ha, quindi, rigettato il reclamo.

1.6. L’Agenzia delle entrate, c on ricorso notifica to (lunedì) 25/11/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, deducendone la comunicazione il 24/10/2024, evidenziando, tra l’altro, che il tribunale, previo rilievo dell’omessa presentazione di opposizioni Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 ad opera dei creditori, aveva omologato la proposta, nonostante il mancato raggiungimento dell’accordo con l’Agenzia delle entrate, in applicazione del c.d. cram-down fiscale, di cui all’art. 63, comma 2-bis, c.c.i.i..

1.7. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, l ’Agenzia ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. nonché dell’art. 111, comma 6°, Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo senza, tuttavia, esporre una motivazione che consentisse di comprenderne la ratio decidendi, non essendo chiaro neppure se il mezzo di impugnazione proposto sia stato reputatoinammissibile ovvero infondato nel merito e, soprattutto, su quale norma, processuale o sostanziale, l’inammissibilità ovvero l’infondatezza rinverrebbero la loro “base legale”.

2.2. Con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 51, comma 1, e 48, comma 2, c.c.i.i., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo sul rilievo che l’ omessa opposizione all ’ omologazione ad opera dell’Agenzia delle entrate costituisceuna preclusione a proporre l’ulteriore e distinto rimedio del reclamo dinanzi alla corte d’appello, senza, tuttavia, considerare che: - l ’ art. 51, comma 1, cit., riconosce la legittimazione a proporre reclamo avverso l’omologazione dell’accordo a tutte le parti del relativo giudizio, ivi compresi i soggetti cui la proposta di accordo, in una al provvedimento di fissazione dell’udienza, sia stata notificata; - tali soggetti, pertanto, in mancanza di un’espressa o inequivoca Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 disposizione contraria, sono legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento di omologazione, anche se non hanno fatto opposizione, specie quando si tratta di far valere, come causa ostativa all’omologazione, la mancata osservanza di un requisito puntualmente descritto dalla legge, come la necessità, prevista dall’art. 1 - bis , comma 2, lett. e), del d.l. n. 69/2023, conv. con mod. dalla l. n. 103/2023, di assicurare al creditore fiscale quanto meno il 30% dei crediti da questo vantati, vale a dire un vizio che il giudice dell’omologazione avrebbe potuto rilevare anche in via ufficiosa.

2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte, nella sentenza n. 26989/2016,hanno, in effetti, evidenziato che : - il decreto con cui la corte d’appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1°, l.fall., richiamato dall’art. 182-bis, comma 5°, l.fall., provvede in senso positivo o negativo in ordine all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ha carattere decisorio, “ tale essendo la natura del provvedimento reclamato, emesso dal tribunale all’esito di un procedimento destinato a produrre il giudicato sull’omologazione (o non omologazione) dell’accordo e che ha perciò struttura contenziosa”; -“è infatti previsto, al comma quarto dell ’ art. 182 bis, che «entro trenta giorni dallapubblicazione» dell’accordo nel registro delle imprese «i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione»; dopo di che «il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato» …”; - “ nell ’ accordo di ristrutturazione, dunque, è stata prevista dal legislatore una scansione procedimentale interna al procedimento di omologazione che ha natura contenziosa”; -l’o pposizione che il creditore o ogni altro interessato propone all’omologa dell’accordo di ristrutturazione Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 dei debiti ex art. 182-bis l.fall., instaura , dunque, un procedimento di natura contenziosa.

2.5. L’indiscutibile natura contenziosa del procedimento di omologa in oggetto (affermata , come detto, dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra citata) c omporta , quindi, che : - il reclamo, disciplinato dalcombinato disposto degli artt. 182-bis, comma 4°, e 183 l.fall., abbia natura di gravame; - “ la qualità di soggetto legittimato all ’ impugnazione deve essere determinata, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio … esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte assunta formalmente nei gradi e nelle fasi anteriori”; - deve, pertanto, escludersi “ la … legittimazione a partecipare al procedimento di reclamo, ex art. 182 bis comma 3° e 183 L.F., del creditore che non aveva proposto precedentemente opposizioneall’omologa dell’accordo di ristrutturazione di debiti ” (Cass. n. 34840 del 2024).

2.6. Nell’accordodi ristrutturazione dei debiti ex art. 182 - bis l.fall., pertanto, la natura contenziosa del procedimento di omologa comporta che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione spetta solo a coloro che abbiano assunto formalmente la qualità di parte nelle precedenti fasi e gradi del giudizio (Cass. n. 34840 del 2024 che, in applicazione del principio, ha confermato il provvedimento impugnato che aveva escluso la legittimazione a proporrereclamo all’Agenzia delle entrate che si era limitata a far pervenire un tardivo dissenso alla transazione fiscale, senza tuttavia proporre formale opposizione all’omologazione dell’accordo).

2.7. Costituisce, del resto, acquisizione pacifica nella giurisprudenza di legittimità che: - la qualità di legittimato all’impugnazione (compreso il ricorso straordinario per cassazione: Cass.

SU n. 15145 del 2001) si determina, nei gradi Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 e nelle fasi ulteriori del giudizio, esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte formalmente assunta nei gradi e nelle fasi anteriori (Cass. n. 32248 del 2021, in motiv.); - è, dunque, inammissibile l’impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass.

SU n. 15145 del 2001; Cass. n. 25779 del 2016; Cass. n. 17234 del 2014; Cass.n. 9538 del 2001; Cass. n. 2160 del 1996; Cass.n. 3745 del 1978; Cass. n. 4025 del 1984).

2.8. Si tratta, in effetti , di un’impostazione che l a giurisprudenzadi legittimità ha diffusamente seguito in materia fallimentare, quando, in particolare,con riferimento al reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo, ha chiarito che la legittimazione a proporre il reclamo previsto dall’art. 183 l.fall. discende unicamente dall’avere l’impugnante assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione di cui all’art. 180 l.fall. (come debitore ovvero come opponente) e dall’essere rimasto soccombente rispetto alla decisione assunta dal tribunale (cfr. Cass. n. 3954 del 2016, in motiv.; Cass. n. 2886 del 2007).

2.9. Tale conclusione, peraltro, non cambia neppure se, come ha dedotto la ricorrente,l’omologazione degli accordi sia stata decisa a seguito di cram - down fiscale : questa Corte, infatti, sia pur con riguardo al concordato preventivo regolato nella legge fallimentare, ha chiarito che: - il cram - down fiscale integra una regola sostanziale del giudizio di omologazione, al pari del tradizionale cram-down ordinario, e, come questo, è inserito nel quarto comma dell’art. 180 l.fall.; - il cram - down fiscale, tuttavia, a differenza di quest’ultimo (che origina dalla specifica contestazione della convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, di creditori dissenzienti che rappresentano il venti per Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 cento dei crediti ammessi al voto), attinge al segmento precedente dell’approvazionedella proposta poiché realizza, per una sorta di fictio , il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall’art. 177, comma 1°, l.fall. anche nel caso in cui esse non fossero state raggiunte per la mancata adesione determinante dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), tutte le volte in cui il tribunale ritenga (in questo caso a prescindere da una specifica contestazione, essendo già sufficiente la mancata adesione) che la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; - il cram - down fiscale, quale meccanismo che realizza il presupposto, previsto dall’art. 180, comma 1°, l.fall., dell’approvazione del concordato “a norma del primo comma dell’articolo 177”, non integra, dunque, un tertium genus rispetto alle ipotesi in cui la proposta non sia stata approvata (art. 179 l.fall.) o, viceversa, sia stata approvata (art.180 l.fall.), bensì una regola di omologazione che, proprio in virtù del suo funzionamento, si colloca nella seconda ipotesi, ove è infatti disciplinata; - potranno, dunque, aversi casi in cui il cram-down fiscale opera in costanza di opposizioni, con applicazione del regime procedurale ordinario, e casi in cui, nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), lo stesso opera in assenza di opposizioni, restando l’amministrazione pubblica libera di proporla o meno, con conseguente applicazione del regime procedurale semplificato, che non ammette gravami (Cass. n. 1033 del 2024, in motiv.).

2.10. Tali conclusioni, esposte con riguardo alla disciplina della legge fallimentare, sono senz’altro riproducibili nel pur mutato contesto normativo introdotto dal codice della crisi e dell’insolvenza: il quale, in effetti, ancorché innovando i tempi e i modi del procedimento, ha, nella sostanza, confermato che:- Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6

2.11. Né rileva il fatto che l’Agenzia delle entrate avesse manifestato il proprio dissenso alla proposta di transazione fiscale, che nonè, infatti, idonea ad attribuirle la qualità di parte, che le sarebbe derivata, invece, solo dalla proposizione dell’opposizione.

2.12. Non risulta, del resto, alla luce di quanto esposto in ricorso,che, con il diniego alla proposta di transazione fiscale , l’Agenzia delle e ntrate avesse prospettato al t ribunale l’insussistenza dei presupposti per l’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, avendo indicato solo nel procedimento di reclamo alla corte d’appello le ragionidella sua opposizioneall’omologa (vale a dire la necessità di assicurare al creditore fiscale quanto meno il 30% dei crediti da questo vantati, come previsto dall’art. 1-bis, comma 2, lett. e), del d.l. n. 69 cit.), quandoavrebbe dovuto investire di tali questioni il tribunale nella sede propria della scansione procedimentale prevista dal legislatore nel procedimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione, vale a dire, appunto, proponendo, nel termine stabilitodall’art. 48, comma 4, c.c.i.i., l’opposizione all’omologazione: specie se si considera che, prevede espressamente l’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, conv. con la l. n. 103/2023 , applicabile ratione temporis, tale termine vale, appunto, anche per Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 l’amministrazione finanziaria (e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatore) che non abbiano prestato adesione, quando tale adesione era determinante ai fini delle percentuali previste dagli artt. 57, comma 1, e 60, comma 1, c.c.i.i., e sussistevano le altre condizioni previste dall’art. 1-bis, comma 2, cit..

Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge e alle spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso25771-2024 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA n. 6692/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 12/2/2026; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. L’Agenzia delle entrate ha proposto reclamo avverso la sentenza con la quale il tribunale di Roma aveva omologato , ai sensi dell’art 48 c.c.i.i., gli accordi di ristrutturazione con cram-downfiscale e previdenziale proposti , ai sensi dell ’ a rt . 57 e 63c.c.i.i, dalla S.E.M. s .r.l. in data 9/2/2024. Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 1.2. La reclamante ha, tra l’altro, lamentato che: - “ in data 8 novembre 2023 veniva quindi sottoposta alla … Agenzia delle entrate una proposta di transazione fiscale nell’ambito di una procedura volta ad addivenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli artt. 57 e 63 del D.lgs. n. 14 del 2019 (CCII)”;- “il 9 febbraio 2024, a seguito di una serie di interlocuzioni avute con l’Ufficio fiscale competente, la medesima controparte trasmetteva all’Ufficio fiscale una bozza di accordo di ristrutturazione, recante anche il trattamento dei crediti fiscali”;- “in pari data, e senza attendere un riscontro ad opera dell’Ufficio, la controparte depositava, dinanzi al Tribunale procedente, una domanda di omologa forzosa dell’accordo di ristrutturazione, nonostante il mancato raggiungimento dell’accordo con l’Amministrazione fiscale, ai sensi dell’art. 63, comma 2-bis, CCII”; - “la proposta di accordo appariva però difforme …rispetto all’originaria proposta di transazione fiscale sottoposta all’Amministrazione …”. 1.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo. 1.4. La corte, sul punto, ha dichiaratamente c ondivis o l’eccezione con la quale la società debitrice aveva dedotto che: - “ la mancata opposizione alla omologazione degli accordi di ristrutturazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dalla naturaordinatoria o perentoria del termine per proporla, comporta la decadenza dal diritto di proporrereclamo avverso la sentenza di omologazione soprattutto con riferimento a eccezioni econtestazioni che potevano essere rispettivamente sollevate e mosse dinanzi al Tribunale nel relativo giudizio di omologazione”; - “l a disposizione dell ’ art. 48, comma 4, CCII disciplina tempi, modalità, autorità giudiziaria e procedimento che i creditori e ogni altro interessato devono osservare per opporsi allarichiesta di omologazione del debitore”; - “ r itenere, Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 come vorrebbe far intendere controparte, che uncreditore possa decidere liberamente di ignorare del tutto quanto disposto dall’art. 48, comma 4, CCII senza subire alcuna conseguenza, per poi impugnare dinanzi alla Corte di Appello la sentenza di omologazione (peraltro, vale ribadirlo, sollevando eccezioni che avrebbe potuto sollevare conl’opposizione dinanzi al Tribunale), significa ridurre l’opposizione ad una fase meramentefacoltativa e con essa annullare completamente la portata precettiva dell’art. 48, comma 4, CCII”; -“la opposizione alla omologazione deve essere pacificamente svolta nel procedimento di omologazione che si apre dinanzi al tribunale ed in tale prospettiva non risulta rilevante il riferimento al termine perentorio o ordinatorio per la costituzione, risultando rilevante invece ildato pacifico che l’Agenzia non ha presentato nessuna opposizione alla omologazione”;- “ i l reclamo in questione non è dunque inammissibile solo perché sotto il profilo processuale l’Agenzia delle Entrate non ha rivestito la qualità di parte in senso formale nel relativo giudizio di omologazione ma anche perché è incorsa nella decadenza derivante dalla violazione della disposizione dettata dall’art. 48, comma 4, CCII”; - “p eraltro, così operando l’Agenzia delle Entrate ha completamente scavalcato la competenza del Tribunale … nel decidere sulla eccezione di merito sollevata per la prima voltadinanzi a(lla) … Corte di Appello relativa alla pretesa violazione dell’art. 1-bis, comma2, lett. e), del D.l. n. 69 del 2023, conv. con mod. dalla L. 10 agosto 2023, n. 103”. 1.5. La corte d’appello ha, quindi, rigettato il reclamo. 1.6. L’Agenzia delle entrate, c on ricorso notifica to (lunedì) 25/11/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, deducendone la comunicazione il 24/10/2024, evidenziando, tra l’altro, che il tribunale, previo rilievo dell’omessa presentazione di opposizioni Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 ad opera dei creditori, aveva omologato la proposta, nonostante il mancato raggiungimento dell’accordo con l’Agenzia delle entrate, in applicazione del c.d. cram-down fiscale, di cui all’art. 63, comma 2-bis, c.c.i.i.. 1.7. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, l ’Agenzia ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. nonché dell’art. 111, comma 6°, Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo senza, tuttavia, esporre una motivazione che consentisse di comprenderne la ratio decidendi, non essendo chiaro neppure se il mezzo di impugnazione proposto sia stato reputatoinammissibile ovvero infondato nel merito e, soprattutto, su quale norma, processuale o sostanziale, l’inammissibilità ovvero l’infondatezza rinverrebbero la loro “base legale”. 2.2. Con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 51, comma 1, e 48, comma 2, c.c.i.i., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo sul rilievo che l’ omessa opposizione all ’ omologazione ad opera dell’Agenzia delle entrate costituisceuna preclusione a proporre l’ulteriore e distinto rimedio del reclamo dinanzi alla corte d’appello, senza, tuttavia, considerare che: - l ’ art. 51, comma 1, cit., riconosce la legittimazione a proporre reclamo avverso l’omologazione dell’accordo a tutte le parti del relativo giudizio, ivi compresi i soggetti cui la proposta di accordo, in una al provvedimento di fissazione dell’udienza, sia stata notificata; - tali soggetti, pertanto, in mancanza di un’espressa o inequivoca Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 disposizione contraria, sono legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento di omologazione, anche se non hanno fatto opposizione, specie quando si tratta di far valere, come causa ostativa all’omologazione, la mancata osservanza di un requisito puntualmente descritto dalla legge, come la necessità, prevista dall’art. 1 - bis , comma 2, lett. e), del d.l. n. 69/2023, conv. con mod. dalla l. n. 103/2023, di assicurare al creditore fiscale quanto meno il 30% dei crediti da questo vantati, vale a dire un vizio che il giudice dell’omologazione avrebbe potuto rilevare anche in via ufficiosa. 2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte, nella sentenza n. 26989/2016,hanno, in effetti, evidenziato che : - il decreto con cui la corte d’appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1°, l.fall., richiamato dall’art. 182-bis, comma 5°, l.fall., provvede in senso positivo o negativo in ordine all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ha carattere decisorio, “ tale essendo la natura del provvedimento reclamato, emesso dal tribunale all’esito di un procedimento destinato a produrre il giudicato sull’omologazione (o non omologazione) dell’accordo e che ha perciò struttura contenziosa”; -“è infatti previsto, al comma quarto dell ’ art. 182 bis, che «entro trenta giorni dallapubblicazione» dell’accordo nel registro delle imprese «i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione»; dopo di che «il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato» …”; - “ nell ’ accordo di ristrutturazione, dunque, è stata prevista dal legislatore una scansione procedimentale interna al procedimento di omologazione che ha natura contenziosa”; -l’o pposizione che il creditore o ogni altro interessato propone all’omologa dell’accordo di ristrutturazione Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 dei debiti ex art. 182-bis l.fall., instaura , dunque, un procedimento di natura contenziosa. 2.5. L’indiscutibile natura contenziosa del procedimento di omologa in oggetto (affermata , come detto, dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra citata) c omporta , quindi, che : - il reclamo, disciplinato dalcombinato disposto degli artt. 182-bis, comma 4°, e 183 l.fall., abbia natura di gravame; - “ la qualità di soggetto legittimato all ’ impugnazione deve essere determinata, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio … esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte assunta formalmente nei gradi e nelle fasi anteriori”; - deve, pertanto, escludersi “ la … legittimazione a partecipare al procedimento di reclamo, ex art. 182 bis comma 3° e 183 L.F., del creditore che non aveva proposto precedentemente opposizioneall’omologa dell’accordo di ristrutturazione di debiti ” (Cass. n. 34840 del 2024). 2.6. Nell’accordodi ristrutturazione dei debiti ex art. 182 - bis l.fall., pertanto, la natura contenziosa del procedimento di omologa comporta che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione spetta solo a coloro che abbiano assunto formalmente la qualità di parte nelle precedenti fasi e gradi del giudizio (Cass. n. 34840 del 2024 che, in applicazione del principio, ha confermato il provvedimento impugnato che aveva escluso la legittimazione a proporrereclamo all’Agenzia delle entrate che si era limitata a far pervenire un tardivo dissenso alla transazione fiscale, senza tuttavia proporre formale opposizione all’omologazione dell’accordo). 2.7. Costituisce, del resto, acquisizione pacifica nella giurisprudenza di legittimità che: - la qualità di legittimato all’impugnazione (compreso il ricorso straordinario per cassazione: Cass. SU n. 15145 del 2001) si determina, nei gradi Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 e nelle fasi ulteriori del giudizio, esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte formalmente assunta nei gradi e nelle fasi anteriori (Cass. n. 32248 del 2021, in motiv.); - è, dunque, inammissibile l’impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass. SU n. 15145 del 2001; Cass. n. 25779 del 2016; Cass. n. 17234 del 2014; Cass.n. 9538 del 2001; Cass. n. 2160 del 1996; Cass.n. 3745 del 1978; Cass. n. 4025 del 1984). 2.8. Si tratta, in effetti , di un’impostazione che l a giurisprudenzadi legittimità ha diffusamente seguito in materia fallimentare, quando, in particolare,con riferimento al reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo, ha chiarito che la legittimazione a proporre il reclamo previsto dall’art. 183 l.fall. discende unicamente dall’avere l’impugnante assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione di cui all’art. 180 l.fall. (come debitore ovvero come opponente) e dall’essere rimasto soccombente rispetto alla decisione assunta dal tribunale (cfr. Cass. n. 3954 del 2016, in motiv.; Cass. n. 2886 del 2007). 2.9. Tale conclusione, peraltro, non cambia neppure se, come ha dedotto la ricorrente,l’omologazione degli accordi sia stata decisa a seguito di cram - down fiscale : questa Corte, infatti, sia pur con riguardo al concordato preventivo regolato nella legge fallimentare, ha chiarito che: - il cram - down fiscale integra una regola sostanziale del giudizio di omologazione, al pari del tradizionale cram-down ordinario, e, come questo, è inserito nel quarto comma dell’art. 180 l.fall.; - il cram - down fiscale, tuttavia, a differenza di quest’ultimo (che origina dalla specifica contestazione della convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, di creditori dissenzienti che rappresentano il venti per Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 cento dei crediti ammessi al voto), attinge al segmento precedente dell’approvazionedella proposta poiché realizza, per una sorta di fictio , il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall’art. 177, comma 1°, l.fall. anche nel caso in cui esse non fossero state raggiunte per la mancata adesione determinante dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), tutte le volte in cui il tribunale ritenga (in questo caso a prescindere da una specifica contestazione, essendo già sufficiente la mancata adesione) che la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; - il cram - down fiscale, quale meccanismo che realizza il presupposto, previsto dall’art. 180, comma 1°, l.fall., dell’approvazione del concordato “a norma del primo comma dell’articolo 177”, non integra, dunque, un tertium genus rispetto alle ipotesi in cui la proposta non sia stata approvata (art. 179 l.fall.) o, viceversa, sia stata approvata (art.180 l.fall.), bensì una regola di omologazione che, proprio in virtù del suo funzionamento, si colloca nella seconda ipotesi, ove è infatti disciplinata; - potranno, dunque, aversi casi in cui il cram-down fiscale opera in costanza di opposizioni, con applicazione del regime procedurale ordinario, e casi in cui, nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), lo stesso opera in assenza di opposizioni, restando l’amministrazione pubblica libera di proporla o meno, con conseguente applicazione del regime procedurale semplificato, che non ammette gravami (Cass. n. 1033 del 2024, in motiv.). 2.10. Tali conclusioni, esposte con riguardo alla disciplina della legge fallimentare, sono senz’altro riproducibili nel pur mutato contesto normativo introdotto dal codice della crisi e dell’insolvenza: il quale, in effetti, ancorché innovando i tempi e i modi del procedimento, ha, nella sostanza, confermato che:- Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 2.11. Né rileva il fatto che l’Agenzia delle entrate avesse manifestato il proprio dissenso alla proposta di transazione fiscale, che nonè, infatti, idonea ad attribuirle la qualità di parte, che le sarebbe derivata, invece, solo dalla proposizione dell’opposizione. 2.12. Non risulta, del resto, alla luce di quanto esposto in ricorso,che, con il diniego alla proposta di transazione fiscale , l’Agenzia delle e ntrate avesse prospettato al t ribunale l’insussistenza dei presupposti per l’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, avendo indicato solo nel procedimento di reclamo alla corte d’appello le ragionidella sua opposizioneall’omologa (vale a dire la necessità di assicurare al creditore fiscale quanto meno il 30% dei crediti da questo vantati, come previsto dall’art. 1-bis, comma 2, lett. e), del d.l. n. 69 cit.), quandoavrebbe dovuto investire di tali questioni il tribunale nella sede propria della scansione procedimentale prevista dal legislatore nel procedimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione, vale a dire, appunto, proponendo, nel termine stabilitodall’art. 48, comma 4, c.c.i.i., l’opposizione all’omologazione: specie se si considera che, prevede espressamente l’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, conv. con la l. n. 103/2023 , applicabile ratione temporis, tale termine vale, appunto, anche per Ric. 2024, n. 25771–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 l’amministrazione finanziaria (e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatore) che non abbiano prestato adesione, quando tale adesione era determinante ai fini delle percentuali previste dagli artt. 57, comma 1, e 60, comma 1, c.c.i.i., e sussistevano le altre condizioni previste dall’art. 1-bis, comma 2, cit.. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge e alle spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, n
Sentenza Cassazione n. 05870/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris