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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06048/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 maggio 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 1 giugno 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata estorsione (capo A) e danneggiamento di un'autovettura (capo B), lo ha assolto dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena nei suoi confronti per il restante reato di danneggiamento.

Ritenuto che in relazione al reato di danneggiamento, punito a querela di parte non essendo stata contestata né in fatto né in diritto alcuna aggravante, i querelanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avanti ai Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno dichiarato di rimettere la querela, da cui aveva avuto origine il presente procedimento, sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; considerato altresì che in data 17/07/2018, il querelato, [OSCURATO:PERSONA], avanti ai Carabinieri della Stazione di Campoverde, dichiarava di accettare la remissione della querela; preso atto che la remissione di querela e la successiva accettazione determinano l'estinzione del reato, con condanna a carico dell'imputato querelato, in mancanza di diverso accordo tra le parti, delle spese processuali P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui all'art. 635 c.p. è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 maggio 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 1 giugno 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata estorsione (capo A) e danneggiamento di un'autovettura (capo B), lo ha assolto dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena nei suoi confronti per il restante reato di danneggiamento. Ritenuto che in relazione al reato di danneggiamento, punito a querela di parte non essendo stata contestata né in fatto né in diritto alcuna aggravante, i querelanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avanti ai Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno dichiarato di rimettere la querela, da cui aveva avuto origine il presente procedimento, sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; considerato altresì che in data 17/07/2018, il querelato, [OSCURATO:PERSONA], avanti ai Carabinieri della Stazione di Campoverde, dichiarava di accettare la remissione della querela; preso atto che la remissione di querela e la successiva accettazione determinano l'estinzione del reato, con condanna a carico dell'imputato querelato, in mancanza di diverso accordo tra le parti, delle spese processuali P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui all'art. 635 c.p. è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06048/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris