CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]., sottoposta a misura di prevenzione, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtùdi autorizzazione del giudice delegato e di procura speciale a margineNumero registro generale 27748/2017Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 10655/2026Data pubblicazione 22/04/2026del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 4126/2017, depositata in data 5/5/2017;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026;La controversia ha origine dall’impugnazione dell’avviso diaccertamento relativo all’anno d’imposta 2011 da partedell’amministratore giudiziario della società [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]. (d’orain avanti, anche “la contribuente”), avviso con cui era stato accertatoa carico della società un maggior ricavo d’impresa pari ad euro323.027, un maggior valore della produzione ai fini Irap pari ad euro169.927, una maggiore imposta Iva pari ad euro 79.840.La C.T.P. di Caserta accolse in parte le doglianze della contribuente.La sentenza di primo grado fu appellata sia dall’ufficio che dalla società.La C.T.R. territoriale rigettò l’appello dell’ufficio ed accolse in partel’appello della società.Contro la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, affidato a un solo motivo.Resiste la contribuente con controricorso.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza permotivazione apparente, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, commar.g. n. 27748/2017 a.c. 17/2/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 27748/2017Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 10655/2026Data pubblicazione 22/04/20261, nn. 3 o 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate si duole che la sentenza diappello sia del tutto carente di motivazione.1.1. Il motivo è fondato.La sentenza impugnata contiene una motivazione meramenteapparente.Non spiega i motivi per i quali “l’ufficio non riesce a dimostrare il proprioassunto”.Non spiega in quale parte il pvc della Guardia di Finanza smentirebbele ragioni della ripresa fiscale della plusvalenza da cessione del terrenooperata dalla società contribuente.Non spiega i motivi dell’accoglimento parziale dell’appello propostodalla società, omettendo di indicare quali ulteriori costi dovrebberoessere dedotti dalla base imponibile, se tali costi erano statieffettivamente sostenuti e se essi non potevano già dirsi ricompresinella deduzione forfettaria riconosciuta dall’ufficio.2. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese, alla CGT-2 della Campania, in diversacomposizione. P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 27748/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]