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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 1974

Cassazione n. 31699/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 22325 / 20 17 propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (MN), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MN), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); [OSCURATO:PERSONA], nata a a Milano il 2.4.1974 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MN), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ; rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricors o, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Mantova (C.F.: P NNVCN 3 9E 06 C3 56O; casella di posta elettronica certificata: ; F ax: 0376448489),elettivamente domiciliati in Roma, alla V ia S. Pellico n. 24, presso lo studi o dell'Av v .

C laudia G arc e a di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; casella di po sta e lettronica certifi cata : ; [OSCURATO:TELEFONO]); Cartella di pagamento imposta catastale – Criterio di calcolo degli interessi -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore; -intimata – -avverso la sente nza n. 66 4 / 12 / 20 1 7 emessa d a l la CTR Lombard i a in data 21/02/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Mantova avverso una cartella di pagamento per imposta catastale relativa all’anno 2005, sostenendo l’inesistenza della notifica, in quanto effettuata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, l’indicazione degli interessi di mora senza alcuna specificazione e, nelle memorie illustrative, la mancanza della relata di notifica della cartella.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, affermando che era comprensibile l’iter logico della decisione di primo grado impugnata, che la cartella esattoriale era stata ben compresa dalla appellante, che la notifica della stessa era avvenuta attraverso l’invio di plico raccomandato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26 dPR n. 602/1973 e che gli interessi di mora erano stati calcolati da [OSCURATO:PERSONA] in osservanza dell’art. 30 dPR n. 600/1973.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ed il socio [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”).

In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Considerato che

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR autorizzato la chiamata in causa dell’ente impositore (Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Mantova), nonostante fosse stata richiesta dalla concessionaria sia in primo che in secondo grado.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR spiegato le ragioni per le quali non aveva autorizzato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a chiamare in giudizio l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Mantova.

3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili e, comunque, infondati.

Invero, nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n.112 del 1999, ha natura di litis denuntiatio, sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (Cass. civ., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 16685 del 21/06/2019).

In ogni caso, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario, l’unico soggetto legittimato a dolersi della mancata autorizzazione alla chiamata in causa dell’ente impositore sarebbe stata la concessionaria.

Invero, è sul concessionario che, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto, ripetesi, non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (fra le tante, Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 22729 del 09/11/2016 e Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 10019 del 24/04/2018).

In quest’ottica, i ricorrenti difettano altresì di interesse ad agire, atteso che la chiamata in causa dell’ente avrebbe esonerato da responsabilità [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con riferimento alla doglianza concernente l’ammontare degli interessi.Senza tralasciare che la CTR, sebbene abbia dapprima affermato che in merito alla legittimità della indicazione degli interessi di mora il concessionario non fosse legittimato a contraddire, ha poi espressamente preso posizione sulla questione della mancata motivazione delle modalità di calcolo degli interessi, rigettandola.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato la doglianza sugli interessi sulla base di circostanze di fatto mai dedotte dalle parti.

5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 20 dPR n. 602/1973 e 7, comma 1, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto che oggetto della controversia fossero gli interessi di mora calcolati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (anziché gli interessi liquidati sulle imposte dall’Agenzia delle Entrate) e fatto riferimento all’art. 30 (anziché all’art. 20) dPR n. 602/1973.

6. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili e, comunque, infondati.

Invero, trascrivendo, a pagina 9 del ricorso per cassazione, uno stralcio del ricorso introduttivo, i contribuenti hanno attestato di aver lamentato l’omessa indicazione, nella cartella di pagamento, dei criteri di liquidazione degli interessi, senza chiarire se gli stessi fossero o meno di mora o fossero stati calcolati dalla concessionaria o dall’Agenzia.

In ogni caso, la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati -la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono -e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass. civ., Sez.

U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022).

Senza tralasciare che, omettendo di trascrivere la cartella di pagamento impugnata (a tal fine non può prendersi in considerazione la tardiva, peraltro parziale, trascrizione operata con la memoria illustrativa, avuto riguardo altresì ai criteri di calcolodegli interessi, non indicati, invece, nel ricorso per cassazione), i ricorrenti non hanno posto questo Collegio nelle condizioni di verificare la fondatezza dei loro assunti.

Da ultimo, è tardivo, all’evidenza, il rilievo, operato per la prima volta con la memoria illustrativa, secondo cui stesso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe precisato nei suoi atti difensivi che la controversia non riguardava gli “interessi moratori” (quindi, il saggio degli interessi previsto dall’articolo 30 del d.P.R. n. 602/1973), ma gli interessi per ritardata iscrizione ruolo (quindi, il saggio degli interessi previsto dall’articolo 20 del d.P.R. n. 602/1973).

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese, essendosi l’Agenzia delle Entrate Riscossione costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

P.Q.M. rigettail ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 22325 / 20 17 propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (MN), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MN), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); [OSCURATO:PERSONA], nata a a Milano il 2.4.1974 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MN), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ; rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricors o, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Mantova (C.F.: P NNVCN 3 9E 06 C3 56O; casella di posta elettronica certificata: ; F ax: 0376448489),elettivamente domiciliati in Roma, alla V ia S. Pellico n. 24, presso lo studi o dell'Av v . C laudia G arc e a di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; casella di po sta e lettronica certifi cata : ; [OSCURATO:TELEFONO]); Cartella di pagamento imposta catastale – Criterio di calcolo degli interessi -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore; -intimata – -avverso la sente nza n. 66 4 / 12 / 20 1 7 emessa d a l la CTR Lombard i a in data 21/02/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Mantova avverso una cartella di pagamento per imposta catastale relativa all’anno 2005, sostenendo l’inesistenza della notifica, in quanto effettuata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, l’indicazione degli interessi di mora senza alcuna specificazione e, nelle memorie illustrative, la mancanza della relata di notifica della cartella. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, affermando che era comprensibile l’iter logico della decisione di primo grado impugnata, che la cartella esattoriale era stata ben compresa dalla appellante, che la notifica della stessa era avvenuta attraverso l’invio di plico raccomandato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26 dPR n. 602/1973 e che gli interessi di mora erano stati calcolati da [OSCURATO:PERSONA] in osservanza dell’art. 30 dPR n. 600/1973. 4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ed il socio [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”). In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Considerato che 1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR autorizzato la chiamata in causa dell’ente impositore (Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Mantova), nonostante fosse stata richiesta dalla concessionaria sia in primo che in secondo grado. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR spiegato le ragioni per le quali non aveva autorizzato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a chiamare in giudizio l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Mantova. 3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili e, comunque, infondati. Invero, nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n.112 del 1999, ha natura di litis denuntiatio, sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (Cass. civ., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 16685 del 21/06/2019). In ogni caso, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario, l’unico soggetto legittimato a dolersi della mancata autorizzazione alla chiamata in causa dell’ente impositore sarebbe stata la concessionaria. Invero, è sul concessionario che, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto, ripetesi, non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (fra le tante, Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 22729 del 09/11/2016 e Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 10019 del 24/04/2018). In quest’ottica, i ricorrenti difettano altresì di interesse ad agire, atteso che la chiamata in causa dell’ente avrebbe esonerato da responsabilità [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con riferimento alla doglianza concernente l’ammontare degli interessi.Senza tralasciare che la CTR, sebbene abbia dapprima affermato che in merito alla legittimità della indicazione degli interessi di mora il concessionario non fosse legittimato a contraddire, ha poi espressamente preso posizione sulla questione della mancata motivazione delle modalità di calcolo degli interessi, rigettandola. 4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato la doglianza sugli interessi sulla base di circostanze di fatto mai dedotte dalle parti. 5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 20 dPR n. 602/1973 e 7, comma 1, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto che oggetto della controversia fossero gli interessi di mora calcolati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (anziché gli interessi liquidati sulle imposte dall’Agenzia delle Entrate) e fatto riferimento all’art. 30 (anziché all’art. 20) dPR n. 602/1973. 6. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili e, comunque, infondati. Invero, trascrivendo, a pagina 9 del ricorso per cassazione, uno stralcio del ricorso introduttivo, i contribuenti hanno attestato di aver lamentato l’omessa indicazione, nella cartella di pagamento, dei criteri di liquidazione degli interessi, senza chiarire se gli stessi fossero o meno di mora o fossero stati calcolati dalla concessionaria o dall’Agenzia. In ogni caso, la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati -la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono -e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022). Senza tralasciare che, omettendo di trascrivere la cartella di pagamento impugnata (a tal fine non può prendersi in considerazione la tardiva, peraltro parziale, trascrizione operata con la memoria illustrativa, avuto riguardo altresì ai criteri di calcolodegli interessi, non indicati, invece, nel ricorso per cassazione), i ricorrenti non hanno posto questo Collegio nelle condizioni di verificare la fondatezza dei loro assunti. Da ultimo, è tardivo, all’evidenza, il rilievo, operato per la prima volta con la memoria illustrativa, secondo cui stesso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe precisato nei suoi atti difensivi che la controversia non riguardava gli “interessi moratori” (quindi, il saggio degli interessi previsto dall’articolo 30 del d.P.R. n. 602/1973), ma gli interessi per ritardata iscrizione ruolo (quindi, il saggio degli interessi previsto dall’articolo 20 del d.P.R. n. 602/1973). 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese, essendosi l’Agenzia delle Entrate Riscossione costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. P.Q.M. rigettail ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma d
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