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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2026

Cassazione n. 22147/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Casucci-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocatoStefano Fruttarolo-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 4794/2024Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 22147/2026Data pubblicazione 28/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 381/2023depositata il 20 luglio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per accertare la nullità di plurimeclausole contenute nel contratto di leasing immobiliare “in costruendo”,con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dellesomme indebitamente percepite, nonché al risarcimento dei danni.

Sicostituiva la convenuta, eccependo la prescrizione dell’eventuale dirittorestitutorio delle somme versate da oltre dieci anni nonché laintervenuta rinuncia alle relative pretese in sede di modificheapportate al piano finanziario del contratto, e proponendo domandariconvenzionale per quanto dovuto dagli attori, quali garanti, inragione dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]2.

Con sentenza n. 925/2018 il Tribunale di Udine, dopo avere acquisitouna CTU, dichiarava la nullità per indeterminatezza delle clausole diindicizzazione dei canoni ai tassi Euribor contenute nel contratto dileasing del 15 settembre 2004 e nel verbale di consegna dell’immobiledel [OSCURATO:DATA_NASCITA] (contenente un nuovo accordo sul costo totale dell’operain costruzione e del relativo corrispettivo), nonché delle clausole diindicizzazione dei canoni ai tassi Libor/CHF e al cambio EUR/CHFcontenute nell’accordo di conversione del contratto di leasing del 12maggio 2010 e nelle successive scritture del 29 ottobre 2010 e dell’1agosto 2012.

Reputava invece valide le fideiussioni prestate da SimoneDalle Nogare e [OSCURATO:PERSONA].

Ritenendo poi che dagli accordi nonpotesse evincersi la invocata rinuncia alle pretese restitutorie,condannava la convenuta alla restituzione delle somme indebitamenteNumero registro generale 4794/2024Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 22147/2026Data pubblicazione 28/06/2026percepite (Euro 30.615,86) e rigettava le ulteriori domande,disponendo il rilascio dell’immobile da parte di [OSCURATO:SOCIETA]3.

Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (succeduta allabanca convenuta) e [OSCURATO:SOCIETA]. unitamente a [OSCURATO:PERSONA] eTrieste, con sentenza n.381/2023, rigettava l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ruzzene; accogliendo in parte l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA], condannava le controparti alla restituzionea quest’ultima della somma di Euro 56.753,12, oltre interessi, alpagamento dei canoni scaduti alla data della risoluzione del contratto,pari a € 767.729,12 e di una ulteriore somma di Euro 3.380.759,08 atitolo di attualizzazione dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto,oltre che della somma di Euro 1.211.966,72 a titolo di indennità dioccupazione sino al maggio 2023 e delle ulteriori somme maturandesino al rilascio dell’immobile, parametrate al canone - valore annuo dieuro

185.000.4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., mentreSimone [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Lasocietà ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1.

Un primo complesso motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., vari vizi della sentenza che vengono dalla medesimapartitamente analizzati.1.1.

In primis si denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 1346e 1284 comma 3 c.c.”.

Si deduce che il richiamo al tasso Euribor nelladeterminazione degli interessi sarebbe elusivo al disposto dell’art. 1346c.c. e non soddisferebbe il requisito di necessaria pattuizione per iscrittodegli interessi di cui all’art. 1284 comma 3 c.c.Numero registro generale 4794/2024Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 22147/2026Data pubblicazione 28/06/20261.2.

Si denuncia poi, “ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione dell’art. 101 Trattato CE, art. 2 L. 287/90,art. 1418 comma 1 c.c., art. 117 4 e 8 TUB”.

Si sostiene che le pattuizionicontenute nel contratto siano state frutto di una intesa anticoncorrenzialee che l'articolo 101 Trattato CE dispone che “gli accordi o decisioni vietatiin virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto” a prescindere dalfatto che alla intesa illecita abbia o meno partecipato un istituto.

Talicomportamenti violerebbero, poi, direttamente l’art. 2 L. 287/1990,norma ai sensi della quale sono nulle, ad ogni effetto, le intese fra impreseche abbiano ad oggetto o l'effetto di impedire, restringere o falsare, inmodo consistente, il gioco della concorrenza.

Il verbale di consegna delbene immobile oggetto di leasing sarebbe stato stipulato fra il 29settembre 2005 e il 30 maggio 2008.

Conseguentemente, la clausolacontrattuale che determina il tasso di interesse con riferimento all'Euriborsarebbe nulla, per violazione di norme imperative (art. 1418 comma 1c.c.).

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe violato anche l'articolo 117commi 4 e 8 D.l. 385/1993 (di seguito TUB), nella parte in cui statuisceche i contratti indicano il tasso di interesse e così non si sarebbe verificatonel caso di specie.1.3.

Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazioneo falsa applicazione dell’art. 117 comma 7 TUB, in conseguenza dellamancata dichiarazione di nullità del tasso di interesse, determinato conriferimento all'Euribor, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi.2.

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza ex art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulquarto motivo dell’appello di Dalex, deducendo quest’ultima di averesostenuto che la mancata indicazione di un tasso di leasing corrispondentea quello effettivo è sanzionata dall'ultimo comma dell'articolo 117 TUB conla nullità e con la conseguente applicazione dei tassi sostitutivi, mentre laCorte territoriale non si sarebbe pronunciata su ciò.

L’atto processualeNumero registro generale 4794/2024Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 22147/2026Data pubblicazione 28/06/2026rilevante, sul quale il motivo si fonda, sarebbe appunto l’atto d’appello diDalex nelle pagine da 26 a

31.3. Il terzo motivo deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazionedegli artt. 1346 e 1284, comma 3, c.c., 101 Trattato C.E., 2 l. 287/1990,art. 1418, comma 1, c.c., 117, commi 4, 7 e 8, TUB.

Il motivo si fonda suicinque documenti richiamati nel primo motivo di ricorso e sull’atto diappello di Dalex, da p. 31 a p.

34.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,nullità della sentenza in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. peromessa motivazione sul sesto motivo di appello.5.

Il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessapronuncia sull’ottavo motivo di appello.6.

Il sesto motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,violazione o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c.

La sentenza di primogrado avrebbe dichiarato la risoluzione del contratto di leasing perinadempimento di Dalex, condannandola alla restituzione dell’immobile.Ne conseguirebbe – ad avviso della ricorrente - che se i rilievi di nullità econseguenti pretese di restituzione di indebiti di cui ai precedenti motivifossero fondati, inadempiente non sarebbe la ricorrente, ma [OSCURATO:PERSONA],già [OSCURATO:PERSONA], tenuta a rimborsare a Dalex, a titolo di indebito, importiben superiori ai canoni scaduti al momento della risoluzione del contratto.7.

Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.nullità della sentenza in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., peromessa motivazione sulla riforma del capo di sentenza con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto le domande di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle somme dovute in forza della clausola risolutivaespressa di cui art. 8 del contratto di leasing 15 settembre 2004(indennità di occupazione senza titolo).8.

Il primo motivo è fondato.Numero registro generale 4794/2024Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 22147/2026Data pubblicazione 28/06/2026La Corte d’appello ha affermato che l’indicazione del tasso di contratto noncontiene alcun riferimento o richiamo all’Euribor, essendo stato“convenzionalmente” fissato nella misura dell’8,28%.

Lo stesso vale pergli interessi di prefinanziamento che la Corte ha accertato essere statifissati in un numero preciso e non indeterminato, senza riferimentoall’Euribor in contestazione.

La motivazione è tuttavia tautologica e nullaspiega in merito alla contestazione che il tasso nei fatti applicatocorrisponde a quello Euribor indicato nelle clausole contrattuali indiscussione.

Inoltre, non è conforme ai principi sin qui affermati dallagiurisprudenza laddove ha escluso, in eventum, che le addotte intesemanipolative del mercato sull’Euribor rilevino nel caso di specie, in quantola banca convenuta non risulta tra quelle considerate nella decisione del 4dicembre 2013 della Commissione europea ai fini della valutazione deldenunciato cartello.

Tale affermazione, invero, contrasta con quantosancito da Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023 riguardo allanullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tassomanipolato, assurgendo la decisione della Commissione europea a provaprivilegiata di un'intesa illecita, rispetto alla quale risulta irrilevante chenon vi abbia preso parte l'istituto bancario contraente.

Anche sotto questoprofilo la decisione si dimostra del tutto carente, oltre che errata.9.

Fondato è anche il secondo motivo inerente all’assenza di decisione sulquarto motivo di appello, in grado di assorbire gli ulteriori susseguentimotivi.

La Corte territoriale non ha realmente trattato la questione,sollevata nel quarto motivo di appello, relativa alla mancata indicazione diun tasso di leasing corrispondente a quello effettivo, sanzionata dall'ultimocomma dell'articolo 117 TUB con la nullità e con la conseguenteapplicazione dei tassi sostitutivi.

In sintesi, la motivazione della sentenza,oltre ad essere nel complesso del tutto incomprensibile nei suoi passaggilogici, nonché in alcuni passaggi anche errata riguardo ai principi applicatialla fattispecie in esame, peraltro non descritta negli aspetti di rilievo,Numero registro generale 4794/2024Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 22147/2026Data pubblicazione 28/06/2026risulta appunto assente con riguardo al quarto motivo di appello, e daldispositivo non è d’altronde estraibile nulla su di esso, essendovi solo ungenerico rigetto del gravame principale.10.

Tutto ciò conducendo all’assorbimento dei restanti motivi, vannoaccolti il primo motivo e il secondo motivo per quanto di ragione, conconseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corted’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza e rinvia ancheper le spese alla Corte di appello di Trieste.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Casucci-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocatoStefano Fruttarolo-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 4794/2024Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 22147/2026Data pubblicazione 28/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 381/2023depositata il 20 luglio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per accertare la nullità di plurimeclausole contenute nel contratto di leasing immobiliare “in costruendo”,con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dellesomme indebitamente percepite, nonché al risarcimento dei danni. Sicostituiva la convenuta, eccependo la prescrizione dell’eventuale dirittorestitutorio delle somme versate da oltre dieci anni nonché laintervenuta rinuncia alle relative pretese in sede di modificheapportate al piano finanziario del contratto, e proponendo domandariconvenzionale per quanto dovuto dagli attori, quali garanti, inragione dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]2. Con sentenza n. 925/2018 il Tribunale di Udine, dopo avere acquisitouna CTU, dichiarava la nullità per indeterminatezza delle clausole diindicizzazione dei canoni ai tassi Euribor contenute nel contratto dileasing del 15 settembre 2004 e nel verbale di consegna dell’immobiledel [OSCURATO:DATA_NASCITA] (contenente un nuovo accordo sul costo totale dell’operain costruzione e del relativo corrispettivo), nonché delle clausole diindicizzazione dei canoni ai tassi Libor/CHF e al cambio EUR/CHFcontenute nell’accordo di conversione del contratto di leasing del 12maggio 2010 e nelle successive scritture del 29 ottobre 2010 e dell’1agosto 2012. Reputava invece valide le fideiussioni prestate da SimoneDalle Nogare e [OSCURATO:PERSONA]. Ritenendo poi che dagli accordi nonpotesse evincersi la invocata rinuncia alle pretese restitutorie,condannava la convenuta alla restituzione delle somme indebitamenteNumero registro generale 4794/2024Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 22147/2026Data pubblicazione 28/06/2026percepite (Euro 30.615,86) e rigettava le ulteriori domande,disponendo il rilascio dell’immobile da parte di [OSCURATO:SOCIETA]3. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (succeduta allabanca convenuta) e [OSCURATO:SOCIETA]. unitamente a [OSCURATO:PERSONA] eTrieste, con sentenza n.381/2023, rigettava l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ruzzene; accogliendo in parte l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA], condannava le controparti alla restituzionea quest’ultima della somma di Euro 56.753,12, oltre interessi, alpagamento dei canoni scaduti alla data della risoluzione del contratto,pari a € 767.729,12 e di una ulteriore somma di Euro 3.380.759,08 atitolo di attualizzazione dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto,oltre che della somma di Euro 1.211.966,72 a titolo di indennità dioccupazione sino al maggio 2023 e delle ulteriori somme maturandesino al rilascio dell’immobile, parametrate al canone - valore annuo dieuro 185.000.4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., mentreSimone [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Lasocietà ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. Un primo complesso motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., vari vizi della sentenza che vengono dalla medesimapartitamente analizzati.1.1. In primis si denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 1346e 1284 comma 3 c.c.”. Si deduce che il richiamo al tasso Euribor nelladeterminazione degli interessi sarebbe elusivo al disposto dell’art. 1346c.c. e non soddisferebbe il requisito di necessaria pattuizione per iscrittodegli interessi di cui all’art. 1284 comma 3 c.c.Numero registro generale 4794/2024Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 22147/2026Data pubblicazione 28/06/20261.2. Si denuncia poi, “ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione dell’art. 101 Trattato CE, art. 2 L. 287/90,art. 1418 comma 1 c.c., art. 117 4 e 8 TUB”. Si sostiene che le pattuizionicontenute nel contratto siano state frutto di una intesa anticoncorrenzialee che l'articolo 101 Trattato CE dispone che “gli accordi o decisioni vietatiin virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto” a prescindere dalfatto che alla intesa illecita abbia o meno partecipato un istituto. Talicomportamenti violerebbero, poi, direttamente l’art. 2 L. 287/1990,norma ai sensi della quale sono nulle, ad ogni effetto, le intese fra impreseche abbiano ad oggetto o l'effetto di impedire, restringere o falsare, inmodo consistente, il gioco della concorrenza. Il verbale di consegna delbene immobile oggetto di leasing sarebbe stato stipulato fra il 29settembre 2005 e il 30 maggio 2008. Conseguentemente, la clausolacontrattuale che determina il tasso di interesse con riferimento all'Euriborsarebbe nulla, per violazione di norme imperative (art. 1418 comma 1c.c.). Inoltre, la Corte territoriale avrebbe violato anche l'articolo 117commi 4 e 8 D.l. 385/1993 (di seguito TUB), nella parte in cui statuisceche i contratti indicano il tasso di interesse e così non si sarebbe verificatonel caso di specie.1.3. Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazioneo falsa applicazione dell’art. 117 comma 7 TUB, in conseguenza dellamancata dichiarazione di nullità del tasso di interesse, determinato conriferimento all'Euribor, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi.2. Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza ex art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulquarto motivo dell’appello di Dalex, deducendo quest’ultima di averesostenuto che la mancata indicazione di un tasso di leasing corrispondentea quello effettivo è sanzionata dall'ultimo comma dell'articolo 117 TUB conla nullità e con la conseguente applicazione dei tassi sostitutivi, mentre laCorte territoriale non si sarebbe pronunciata su ciò. L’atto processualeNumero registro generale 4794/2024Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 22147/2026Data pubblicazione 28/06/2026rilevante, sul quale il motivo si fonda, sarebbe appunto l’atto d’appello diDalex nelle pagine da 26 a 31.3. Il terzo motivo deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazionedegli artt. 1346 e 1284, comma 3, c.c., 101 Trattato C.E., 2 l. 287/1990,art. 1418, comma 1, c.c., 117, commi 4, 7 e 8, TUB. Il motivo si fonda suicinque documenti richiamati nel primo motivo di ricorso e sull’atto diappello di Dalex, da p. 31 a p. 34.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,nullità della sentenza in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. peromessa motivazione sul sesto motivo di appello.5. Il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessapronuncia sull’ottavo motivo di appello.6. Il sesto motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,violazione o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. La sentenza di primogrado avrebbe dichiarato la risoluzione del contratto di leasing perinadempimento di Dalex, condannandola alla restituzione dell’immobile.Ne conseguirebbe – ad avviso della ricorrente - che se i rilievi di nullità econseguenti pretese di restituzione di indebiti di cui ai precedenti motivifossero fondati, inadempiente non sarebbe la ricorrente, ma [OSCURATO:PERSONA],già [OSCURATO:PERSONA], tenuta a rimborsare a Dalex, a titolo di indebito, importiben superiori ai canoni scaduti al momento della risoluzione del contratto.7. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.nullità della sentenza in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., peromessa motivazione sulla riforma del capo di sentenza con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto le domande di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle somme dovute in forza della clausola risolutivaespressa di cui art. 8 del contratto di leasing 15 settembre 2004(indennità di occupazione senza titolo).8. Il primo motivo è fondato.Numero registro generale 4794/2024Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 22147/2026Data pubblicazione 28/06/2026La Corte d’appello ha affermato che l’indicazione del tasso di contratto noncontiene alcun riferimento o richiamo all’Euribor, essendo stato“convenzionalmente” fissato nella misura dell’8,28%. Lo stesso vale pergli interessi di prefinanziamento che la Corte ha accertato essere statifissati in un numero preciso e non indeterminato, senza riferimentoall’Euribor in contestazione. La motivazione è tuttavia tautologica e nullaspiega in merito alla contestazione che il tasso nei fatti applicatocorrisponde a quello Euribor indicato nelle clausole contrattuali indiscussione. Inoltre, non è conforme ai principi sin qui affermati dallagiurisprudenza laddove ha escluso, in eventum, che le addotte intesemanipolative del mercato sull’Euribor rilevino nel caso di specie, in quantola banca convenuta non risulta tra quelle considerate nella decisione del 4dicembre 2013 della Commissione europea ai fini della valutazione deldenunciato cartello. Tale affermazione, invero, contrasta con quantosancito da Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023 riguardo allanullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tassomanipolato, assurgendo la decisione della Commissione europea a provaprivilegiata di un'intesa illecita, rispetto alla quale risulta irrilevante chenon vi abbia preso parte l'istituto bancario contraente. Anche sotto questoprofilo la decisione si dimostra del tutto carente, oltre che errata.9. Fondato è anche il secondo motivo inerente all’assenza di decisione sulquarto motivo di appello, in grado di assorbire gli ulteriori susseguentimotivi. La Corte territoriale non ha realmente trattato la questione,sollevata nel quarto motivo di appello, relativa alla mancata indicazione diun tasso di leasing corrispondente a quello effettivo, sanzionata dall'ultimocomma dell'articolo 117 TUB con la nullità e con la conseguenteapplicazione dei tassi sostitutivi. In sintesi, la motivazione della sentenza,oltre ad essere nel complesso del tutto incomprensibile nei suoi passaggilogici, nonché in alcuni passaggi anche errata riguardo ai principi applicatialla fattispecie in esame, peraltro non descritta negli aspetti di rilievo,Numero registro generale 4794/2024Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 22147/2026Data pubblicazione 28/06/2026risulta appunto assente con riguardo al quarto motivo di appello, e daldispositivo non è d’altronde estraibile nulla su di esso, essendovi solo ungenerico rigetto del gravame principale.10. Tutto ciò conducendo all’assorbimento dei restanti motivi, vannoaccolti il primo motivo e il secondo motivo per quanto di ragione, conconseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corted’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza e rinvia ancheper le spese alla Corte di appello di Trieste.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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