Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 50533/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17832/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) e la memoria difensiva; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma indicata, alla ritenuta recidiva; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 2 e ss. sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17832/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) e la memoria difensiva; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma indicata, alla ritenuta recidiva; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 2 e ss. sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 50533/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris