CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10039/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa2026dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1323- controricorrente –nonché controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. –Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONNumIeNroO re gistro generale 12625/2021Numero sezionale 1323/2026SGROI; Numero di raccolta generale 10039/2026- resistenti con mandatoD -at a pubblicazione 18/04/2026avverso la sentenza n. 96/2021 della CORTE D’APPELLO diMESSINA, depositata il 17/03/2021 R.G.N. 517/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso al Tribunale di Patti, [OSCURATO:PERSONA] opposizione avverso l’intimazione di pagamentonotificata dall’agente della riscossione il 9 settembre 2011,relativamente all’importo di 15.728,69 euro di cui alla cartellaesattoriale n. 29520060043627916000 avente ad oggettocontributi previdenziali dovuti all’Inps. La ricorrente eccepì, fral’altro, la prescrizione dei contributi in questione assumendo dinon aver mai ricevuto la notifica della citata cartella.2. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Patti dichiarò lapropria incompetenza per territorio e rimise la causa alTribunale di Messina, sezione lavoro, con termine di sessantagiorni per la riassunzione.3. Riassunto il giudizio e nuovamente radicatosi ilcontraddittorio, il Tribunale di Messina rigettò l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA], condannandola al pagamento dellespese di lite.4. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina haaccolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, hadichiarato l’illegittimità della pretesa contributiva riguardantel’intimazione di pagamento impugnata, condannandoRiscossione [OSCURATO:SOCIETA] alla refusione, in favore dell’appellante, dellespese di lite, compensate invece nei riguardi dell’Inps. Inparticolare, la Corte ha accolto il motivo di impugnazione concui l’appellante aveva contestato l’utilizzabilità della produNzuimoenroe re gistro generale 12625/2021Numero sezionale 1323/2026offerta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in primo Nugmrearod doi r,a ccolta generale 10039/2026rappresentata dalla notifica della cartella esattoriaDleat a pubblicazione 18/04/2026presupposta, poiché la stessa si era costituita tardivamente.5. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito mediante controricorso, conil quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità delricorso per difetto di procura.L’Inps ha depositato procura.6. All’esito della camera di consiglio del 12 marzo 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorsoper la mancanza di procura speciale conferita al difensore diRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]. La parte evidenzia, in particolare, chel’unica procura contenuta nella busta telematica di notifica delricorso consiste in una “procura alle liti generica”, carente diespresso riferimento all’impugnazione della sentenza n.96/2021 della Corte d’appello di Messina.2. L’eccezione non è fondata.2.1. La procura allegata al messaggio PEC con la quale è statonotificato il ricorso per cassazione è costituita da un documentoanalogico scansionato nella cui intestazione sono presenti leseguenti indicazioni: a) l’autorità giudiziaria cui si riferisce ilmandato, ossia la Corte di cassazione; b) le parti in causa, ossiaRiscossione [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) il numero di R.G.della causa nel cui ambito è stata pronunciata la sentenzaimpugnata, ossia il n. 517/2018 della Corte d’appello di MeNsusminerao r,e gistro generale 12625/2021Numero sezionale 1323/2026Sezione Lavoro; d) la data del rilascio, cioè il 6 aprile 20N2um1e.r o di raccolta generale 10039/20262.2. In presenza delle riportate indicazioni, il mancatDoat a pubblicazione 18/04/2026riferimento specifico alla sentenza impugnata non priva laprocura in questione del necessario requisito della suaspecialità, perché essa contiene comunque inequivoci richiamial presente giudizio (il nome delle parti e il numero di R.G. delprocedimento in appello) e dà conto del suo rilascio in epocacompresa tra la data di pronuncia della sentenza impugnata(pubblicata il 17 marzo 2021) e quella di proposizione del ricorsoper cassazione (la notifica del ricorso è avvenuta il 13 maggio2021).Ed infatti, soddisfa il requisito della specialità di cui all’art. 365c.p.c. la procura rilasciata su foglio separato, ma materialmentecongiunto al ricorso, che, sebbene mancante della data e degliestremi della sentenza impugnata, risulti tuttavia idonea afornire certezza della provenienza dalla parte del potere dirappresentanza e della sua riferibilità al giudizio cui l’attoaccede, nonché del suo rilascio in un momento successivo allasentenza impugnata e anteriore rispetto alla notifica del ricorso(v. Cass. n. 1165 del 2022).3. Ciò premesso, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] siarticola in tre motivi.3.1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 50 e 416 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenutoche la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si fosse costituita tardivamentenel giudizio innanzi al Tribunale di Messina, così statuendol’inutilizzabilità della documentazione dalla stessa prodotta.3.2. Tramite il secondo mezzo si lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 421 e 437 c.p.c., per non avere i Giudici d’apNupmeerlolo re gistro generale 12625/2021Numero sezionale 1323/2026ritenuto ammissibile la documentazione prodottaN umderoa dlli ara ccolta generale 10039/2026Riscossione [OSCURATO:SOCIETA] in forza dei poteri officiosi ad essi riconosciuDtait a pubblicazione 18/04/2026dalle citate disposizioni.3.3. La terza doglianza, rubricata «Violazione e falsaapplicazione artt. 1334 e 2943 c.c. In relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.», addebita alla sentenza impugnata di non aver ritenutocomunque superflua la prova della notifica della cartella dipagamento presupposta, giacché la stessa controparte,nell’originario ricorso innanzi al Tribunale di Patti, avevadichiarato di averla impugnata innanzi al medesimo Tribunale,sostenendo che l’instaurazione di tale giudizio avrebbedeterminato l’illegittimità dell’intimazione di pagamento oggettodi impugnazione.4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], complessivamenteconsiderato, non merita accoglimento per una ragionepreliminare e assorbente che travolge la valutazione dei singolimotivi (v., per un caso simile relativo ad un ricorso propostodalla medesima società ricorrente, Cass. n. 14052 del 2023;nello stesso senso cfr. altresì Cass. n. 17712 del 2025 e Cass.n. 6154 del 2024).4.1. Secondo l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass., Sez.Un., n. 7514 del 2022), i giudizi concernenti rispettivamentel’opposizione a iscrizione a ruolo dei crediti e l’opposizioneavverso l’accertamento negativo del debito per fatti successiviall’iscrizione a ruolo sono accomunati dall’inerenza al meritodella pretesa contributiva, ai quali non risultano applicabili leregole sulla legittimazione necessariamente congiunta ovverodisgiunta e concorrente tra ente impositore ed agente dellariscossione.La giurisprudenza di legittimità, difatti, ascrive i giudizi inN tuemmeroa re gistro generale 12625/2021Numero sezionale 1323/2026di riscossione dei crediti previdenziali, promossi ai sensi dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 10039/202624 del d.lgs. n. 46 del 1999, all’azione di opposizione “tardivDaat a pubblicazione 18/04/2026recuperatoria” avverso l’iscrizione a ruolo, ove l’intento delricorrente è di far valere l’inesistenza del credito portato dallecartelle per omessa notificazione, anche per il maturare dellaprescrizione.In tale ipotesi, le Sezioni Unite hanno ritenuto che lalegittimazione a contraddire competa al solo ente impositore,unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio,dovendosi escludere che la legittimazione esclusiva dell’enteprevidenziale possa soffrire deroghe in relazione all’art. 39 deld.lgs. n. 112 del 1999 (così specialmente il punto 12.2 dellaparte motiva di Cass., Sez. Un., n. 7514 del 2022, già citata).4.2. In base a tale insegnamento, dunque, si deve affermareche, nel caso in cui l’azione sia stata proposta – come nellaspecie – dal concessionario, così come qualora la stessa azionesia proposta nei confronti del solo concessionario, cuil’ordinamento ha attribuito la funzione di mero destinatario delpagamento ex art. 1188 c.c., ne vada rilevata la carenza dilegittimazione rispettivamente attiva o passiva. Tale difetto dilegitimatio ad causam, secondo il consolidato orientamento diquesta Corte, può essere rilevato in ogni stato e grado delgiudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 5375 del2012; cfr. nuovamente Cass., Sez. Un., n. 7514 del 2022,nonché Cass. n. 7776 del 2017).Il giudizio in esame concerne l’accertamento negativo delcredito dell’Inps per intervenuta prescrizione e, quindi, èpienamente riferibile al merito della pretesa, con la conseguenzache, difettando il concessionario della riscossione dellalegittimazione attiva il ricorso va dichiarato inammissibile allastregua dei principi di diritto sopra richiamati (cfr. altresì NCumaesros r.e gistro generale 12625/2021Numero sezionale 1323/2026n. 30041 del 2025). Numero di raccolta generale 10039/20265. Alla luce delle esposte considerazioni, che sono dirimenti Deat a pubblicazione 18/04/2026consentono di soprassedere alla disamina delle ulteriori ragionidi inammissibilità adombrate nel controricorso e nella memoriaillustrativa, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.6. Le spese del giudizio di legittimità possono esserecompensate per intero, dal momento che i principi di dirittosottesi alla presente decisione sono stati affermati da questaCorte soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso.7. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026La PresidenteGabriella Marchese