CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 06373/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.n. 3277/2025 promosso da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Prefettura di Campobasso, in persona del Prefetto pro tempore, Questura di Campobasso, in persona del Questore pro tempore; intimati avverso il decretodi convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera del Giudice di pace di Campobasso, emesso il 15/01/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 / 11 /202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e i documenti del procedimento; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pace di Campobasso, con la decisione indicata in epigrafe, convalidava il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, a seguito di espulsione, adottato e notificato il 15/01/2025. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore di ufficio si opponeva alla convalida e il ricorrente dichiarava che durante la permanenza in Italia aveva accettato anche lavori sottopagati pur di vivere onestamente. [OSCURATO:PERSONA] di Pace riteneva la legittimità del provvedimento adottato, in quanto «il caso in esame non integra i presupposti per addivenire ad una decisione di rimpatrio mediante la concessione al cittadino stranieri irregolarmente soggiornante di un termine compreso tra i 7 di 30 giorni per lasciare volontariamente il territorio nazionale dato che: 1) ha dichiarato di NON voler rientrare nel suo Paese di origine; 2) NON ha richiesto la concessione del termine per la partenza volontaria ai sensi dell'articolo 13, co. 5.1 del TUI». Il cittadino stranier o ha proposto ricorso per cassazione avverso tale statuizione, affidato a un solo motivo. Gli intimati non si sono difesi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 13, commi 4, 5.1 e 5-bis d .lgs . n. 286 del 19 98 in relazione alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera in assenza dei requisiti necessari a disporla, sebbene allo straniero non fosse stata fornita adeguata informazione della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue, sicché il Giudice di Pace non avrebbe dovuto disporre la convalida del decreto del Questore di Campobasso. 2.Il motivo è inammissibile. 2.1.Come più volte affermato da questa Corte, il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15196 del 12/06/2018). Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di diritto che implichino anche accertamenti in fatto, dicui, come nella specie, non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito e, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, in modo tale da consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima ancora di esaminare il merito della suddetta questione, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, implicanti accertamenti in fatti, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024;Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018). Tale principio vale anche nel caso di questioni o eccezioni rilevabili d’ufficio. Come già precisato, n el giudizio di cassazione , infatti, non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendumed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche se si tratta di questioni rilevabili d'ufficio(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14477 del 06/06/2018 ; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25319 del 25/10/2017). 2.2.Nel caso di specie il ricorrente, la questione relativa alla dedotta assenza delle indicate informazioni non è stata esaminata dal Giudice di pace e il ricorrente non ha dedotto di avere formulato alcun rilievo sul punto nel corso del giudizio di merito. 3.Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile. 4.Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata non essendosi gli intimati difesicon controricorso. 5.Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Così deciso in Roma, nella ca