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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 08973/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4872-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro in carica , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente- avverso l'ordinanza n. 23844/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 04872 sez.

ML - ud. 02-12-2021 -2- R.G.4872/2021 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], Serafina, Emanuela, Girolamo, e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 23884 del 2020, che ha negato loro l'indennizzo riconosciuto alle vittime della criminalità organizzata, in qualità eredi di [OSCURATO:PERSONA], ucciso in un agguato d'arma da fuoco, ritenendo insussistente, nel caso in esame, la condizione richiesta dalla legge n. 302 del 1990, della totale estraneità della vittima e dei suoi familiari rispetto agli ambienti criminali; i ricorrenti in revocazione denunciano che il Collegio sarebbe incorso nell'errore percettivo, avendo fondato il giudizio di intraneità ad ambiente delinquenziale di [OSCURATO:PERSONA] (e degli stessi familiari), al fine di escludere il beneficio richiesto, esclusivamente in base a una nota del Ministero dell'Interno; il Ministero dell'Interno ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: l'istanza di revocazione è inammissibile, atteso che il ricorso, come in seguito specificato, deduce un errore valutativo e non percettivo, non ricorribile mediante il rimedio della revocazione; secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di limiti di ammissibilità del ricorso per revocazione, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, ivi compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (ex plurimis, cfr., da ultimo, Cass. n. 16439 del 2021); l'ordinanza Cass. n. 23884 del 2020 ha puntualmente valutato il secondo motivo del ricorso avverso la sentenza d'appello da parte degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], con cui gli stessi denunciavano che le circostanze utilizzate a riprova dell'intraneità della vittima e dei familiari agli ambienti malavitosi fossero stati frutto dell'esame del contenuto di un'unica fonte (la nota del Ministero dell'Interno); segnatamente, al punto 12, l'ordinanza di cui di chiede la revocazione ha invece dato testualmente atto che la sentenza d'appello aveva posto a substrato probatorio della decisione assunta, oltre che la nota del Ministero, altresì "i rapporti di polizia in atti"; pertanto, l'asserito contrasto fra la rappresentazione risultante dalla sentenza impugnata e quella scaturente dagli atti processuali non sussiste; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 2 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] a Leon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4872-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro in carica , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente- avverso l'ordinanza n. 23844/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 04872 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- R.G.4872/2021 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], Serafina, Emanuela, Girolamo, e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 23884 del 2020, che ha negato loro l'indennizzo riconosciuto alle vittime della criminalità organizzata, in qualità eredi di [OSCURATO:PERSONA], ucciso in un agguato d'arma da fuoco, ritenendo insussistente, nel caso in esame, la condizione richiesta dalla legge n. 302 del 1990, della totale estraneità della vittima e dei suoi familiari rispetto agli ambienti criminali; i ricorrenti in revocazione denunciano che il Collegio sarebbe incorso nell'errore percettivo, avendo fondato il giudizio di intraneità ad ambiente delinquenziale di [OSCURATO:PERSONA] (e degli stessi familiari), al fine di escludere il beneficio richiesto, esclusivamente in base a una nota del Ministero dell'Interno; il Ministero dell'Interno ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: l'istanza di revocazione è inammissibile, atteso che il ricorso, come in seguito specificato, deduce un errore valutativo e non percettivo, non ricorribile mediante il rimedio della revocazione; secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di limiti di ammissibilità del ricorso per revocazione, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, ivi compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (ex plurimis, cfr., da ultimo, Cass. n. 16439 del 2021); l'ordinanza Cass. n. 23884 del 2020 ha puntualmente valutato il secondo motivo del ricorso avverso la sentenza d'appello da parte degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], con cui gli stessi denunciavano che le circostanze utilizzate a riprova dell'intraneità della vittima e dei familiari agli ambienti malavitosi fossero stati frutto dell'esame del contenuto di un'unica fonte (la nota del Ministero dell'Interno); segnatamente, al punto 12, l'ordinanza di cui di chiede la revocazione ha invece dato testualmente atto che la sentenza d'appello aveva posto a substrato probatorio della decisione assunta, oltre che la nota del Ministero, altresì "i rapporti di polizia in atti"; pertanto, l'asserito contrasto fra la rappresentazione risultante dalla sentenza impugnata e quella scaturente dagli atti processuali non sussiste; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 2 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] a Leon
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