CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20723/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 15772/2018Numero sezionale 4956/2026Numero di raccolta generale 20723/2026Data pubblicazione 18/06/20261. In data 21 dicembre 2015, era stato notificato alla società [OSCURATO:PERSONA].p.a. l’avviso di accertamento n. T9P031N01257, relativo all’anno di imposta2010, sulla base del PVC redatto in data 30 settembre 2015, e contenente ununico rilievo, relativo alla violazione degli artt. 105, comma 4, e 50 comma 1Tuir, per non aver sottoposto l’accantonamento del Trattamento di [OSCURATO:PERSONA](TFM) alle stesse limitazioni previste per il Trattamento di [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito del rigetto del ricorso proposto dal contribuente, la CTRLombardia aveva accolto l’appello, ritenendo effettivo il diritto del contribuentealla deduzione degli accantonamenti in oggetto, senza specifico limitequantitativo.2. Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, affidato a unmotivo; spiega controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 105, commi 1 e 4, TUIR.Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto che la disciplina dettata in relazione al TFR non trovi applicazione nelcaso del di TFM.2. Con memoria prodotta ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la partecontroricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendol’Amministrazione finanziaria comunicato la revoca integrale in autotuteladell’avviso di accertamento impugnato, a seguito dell’ordinanza n. 28827/2021,emessa fra le stesse parti da questa Corte, ed avente ad oggetto la medesimaquestione giuridica, riferita a diversa annualità di imposta.La controricorrente ha, altresì, depositato in atti unitamente alla memoria,il provvedimento di revoca in autotutela emesso dall’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 15772/2018Numero sezionale 4956/2026Numero di raccolta generale 20723/2026Data pubblicazione 18/06/2026Potendosi ritenere, pertanto, cessata la materia del contendere, sussistono ipresupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione tra le partidelle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo per la cessazione della materia delcontendere.Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il16.6.2026.Il PresidenteRoberta Crucitti