Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 172/1971
ECLI:IT:COST:1971:172
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ricorso notificato il 30 ottobre 1970, il Presidente del
Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,
ha impugnato la legge regionale del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] 29 settembre
1970, riapprovata dal Consiglio regionale il 7 ottobre 1970, avente ad
oggetto "Impiego del saccarosio quale correttivo della gradazione
alcoolica dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata e
a denominazione di origine controllata e garantita", deducendo la
violazione dell'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], dell'art. 23 della Costituzione in relazione all'articolo 65 del
predetto Statuto, nonché dell'art. 25 della Costituzione.
Ritiene il ricorrente che la legge impugnata, che consente e
disciplina l'impiego di saccarosio nei mosti e nei vini in
fermentazione, contrasti, in violazione dell'art. 189 del Trattato di
Roma, con la normativa stabilita dai regolamenti della Comunità
economica europea nn. 816 del 1970 (art 19, n. 3) e 817 (art 7) del 28
aprile 1970, e pertanto violi il limite costituzionale del rispetto
degli obblighi internazionali assunti dallo Stato, sancito dall'art. 4
dello Statuto speciale della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA].
Inoltre, la previsione di un contributo a carico del vinificatore
per ogni chilogrammo di saccarosio impiegato, ai sensi dell'art. 5
della legge impugnata, ipotizza una prestazione di carattere
impositorio, assimilabile a quello tributario, la quale, pur potendo
ritenersi astrattamente compresa nella competenza regionale, giusta
l'art. 65 dello Statuto, non è, secondo l'Avvocatura, in armonia con i
principi del sistema tributario dello Stato e pertanto deve
considerarsi costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art.
23 della Costituzione.
Infine, le sanzioni di carattere civile per la trasgressione dei
precetti della legge impugnata modificano il sistema delle sanzioni
penali previsto dall'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, e
violano la norma di legge posta in via esclusiva a favore dello Stato
dall'art. 25 della Costituzione, per la materia penale.
2. - Con atto depositato il 25 novembre 1970, si è costituito in
giudizio il Presidente della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] chiedendo che
la Corte dichiari infondato il ricorso proposto dal Presidente del
Consiglio dei ministri. La difesa della Regione osserva che la legge
impugnata ha una portata molto più limitata di quanto non sembri dal
ricorso perché consente solo in casi eccezionali (avverse condizioni
climatiche) ed esclusivamente per i vini a denominazione controllata,
ovvero controllata e garantita, l'impiego del saccarosio per elevare la
gradazione alcoolica dei mosti in misura non superiore a un grado.
L'autorizzazione al c.d. zuccheraggio, non per ragioni speculative,
ma per mantenere, quando le condizioni climatiche lo richiedano, i
caratteri tipici della produzione vinicola di qualità di determinate
zone, è esplicitamente prevista e disciplinata dai regolamenti CEE nn.
816 e 817 del 28 aprile 1970 i quali riconoscono all'Italia, come agli
altri Stati membri della Comunità, il potere di legiferare
sull'impiego del saccarosio nella produzione dei vini di qualità nelle
zone in cui esso sia tradizionalmente o eccezionalmente adoperato.
Il d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, che vieta indiscriminatamente
l'impiego di additivi zuccherini nella produzione dei vini,
risulterebbe perciò abrogato dalla normativa comunitaria: e poiché la
materia relativa alla produzione del vino è attinente all'agricoltura,
in cui la Regione ha attribuzione normativa esclusiva, l'autorizzazione
alla disciplina dello zuccheraggio da parte dei regolamenti CEE
dovrebbe inquadrarsi nel sistema di produzione normativa dello Stato
italiano, nel quale appunto la competenza normativa in materia agricola
spetta alle Regioni, le quali ben possono provvedere a disciplinare il
settore vitivinicolo secondo le esigenze locali. In questa prospettiva,
secondo la difesa della Regione, non sussiste alcun motivo per
considerare costituzionalmente illegittima la legge impugnata.
3. - Nei termini di legge sono state depositate dall'Avvocatura
dello Stato e dalla difesa della Regione memorie illustrative con cui
le parti insistono nelle rispettive conclusioni.
:
La legge della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] approvata, dopo rinvio,
il 7 ottobre 1970, ha per oggetto l'autorizzazione all'"impiego del
saccarosio quale correttivo della gradazione alcoolica dei mosti e dei
vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di
origine controllata e garantita".
Contro questa legge lo Stato ha prodotto ricorso in data 30 ottobre
1970 deducendo tre motivi di illegittimità, per violazione delle
seguenti norme di rango costituzionale e cioè :
1) dell'art. 4 dello Statuto speciale, nella parte che obbliga la
Regione al rispetto degli obblighi internazionali, derivanti, nel caso,
dal Regolamento CEE 816 del 1970, che consente l'impiego del saccarosio
nei soli Stati che già lo autorizzavano, e fra i quali l'Italia non
può ritenersi compresa;
2) dell'art. 65, n. 9, dello stesso statuto, nella parte in cui
stabilisce che i tributi propri che la Regione può imporre devono
essere "in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato", e
tale non essendo l'anomalo contributo di lire 200 da versarsi alla
Regione per ogni chilogrammo di saccarosio utilizzato;
3) dell'art. 25 della Costituzione, nella parte in cui pone la
riserva di legge in materia penale, che la Regione avrebbe violato col
rendere lecito un fatto, come lo zuccheraggio, che l'art. 76 del d.P.R.
n. 162 del 1965 vieta e sanziona con la reclusione sino a cinque anni.
In merito al primo dei dedotti vizi di legittimità, si osserva
preliminarmente non essere affatto esatto quello che la difesa della
Regione adduce circa l'abrogazione che, della richiamata norma sul
divieto dello zuccheraggio, avrebbero operato i regolamenti CEE i quali
consentono, in determinati casi, l'uso del saccarosio come additivo per
l'elevazione della gradazione alcoolica dei mosti e dei vini.
Sta in fatto che i due Regolamenti CEE che disciplinano la materia
- e che sono quelli in data 28 aprile 1970, recanti i nn. 816 e 817 -
dispongono, il primo all'art. 18, n. 1, e il secondo (specifico per i
vini di qualità) all'art. 7, n. 2, che gli Stati membri interessati
"possono" autorizzare l'aumento della gradazione alcoolometrica
naturale in determinati casi e con varie tecniche, fra le quali quella
dell'uso del saccarosio.
I citati regolamenti CEE, autorizzando gli Stati membri ad operare
in tal guisa, hanno quindi concesso loro una facoltà e non disposto un
obbligo, dalla cui imposizione soltanto sarebbe potuta derivare
l'abrogazione di norme vigenti in quegli Stati che l'uso del saccarosio
vietavano.
Inoltre, la regolamentazione CEE, nel consentire l'uso del
saccarosio agli Stati membri, ha posto anche una limitazione alla quale
lo Stato italiano, e con esso le sue Regioni, sono rimasti vincolati.
Ha disposto cioè (Regol. 816, art. 19, n. 3) che l'uso del saccarosio
potesse essere autorizzato "unicamente nelle regioni viticole in cui
sia tradizionalmente o eccezionalmente praticato, conformemente alla
legislazione esistente alla data di entrata in vigore" di esso
regolamento 816 che, per l'art. 44, è fissato nel terzo giorno dalla
pubblicazione, intervenuta in data 5 maggio 1970.
E poiché né nella nostra legislazione statale, né in quella
regionale (posto che le Regioni avessero competenza in materia), l'uso
del saccarosio era consentito alla data anzidetta, è ovvio come in
Italia l'uso ne sia rimasto interdetto proprio da quella
regolamentazione CEE che la difesa della Regione invoca a giustificare
l'emanazione, per sua parte, delle norme in materia.
Deve quindi ritenersi che la stessa Regione abbia, emanandole,
superato il limite degli obblighi internazionali dello Stato italiano e
con ciò violato l'art. 4, prima parte, dello Statuto speciale.
Gli altri motivi di illegittimità dedotti dalla difesa dello Stato
restano assorbiti.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione
Trentino-[OSCURATO:PERSONA], approvata il 29 settembre 1970 e riapprovata il 7
ottobre 1970, avente per oggetto "Impiego del saccarosio quale
correttivo della gradazione alcoolica dei mosti e dei vini a
denominazione di origine controllata e a denominazione di origine
controllata e garantita".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.
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