CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 41567/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/02/2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha presentato ricorso tramite il proprio difensore il [OSCURATO:PERSONA] che deduce un primo motivo per vizio di motivazione in merito alla valutazione dei gravi indizi. Si adduce che gli elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata non sono idonei a dimostrare che la Nepita fosse a conoscenza che il Graziano, al quale aveva dato solo un passaggio in auto, detenesse della sostanza stupefacente, non assumendo rilievo la negazione del fatto che il finestrino fosse aperto, spiegabile come una mera disattenzione ed essendo gli altri contenitori trovati in auto riferibili alla presenza del figlio di anni otto, perché corrispondenti a quelli che contengono le sorprese degli ovetti Kinder. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari, atteso il modesto quantitativo di sostanza sequestrata compatibile con l'uso personale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione del Tribunale, appare diretto a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di argomentazioni che sono state adeguatamente affrontate e superate con osservazioni pertinenti e prive di contraddizioni nell'ordinanza impugnata. Con riferimento al primo motivo si rileva che la motivazione dell'ordinanza impugnata è sorretta da validi argomenti coerenti alle risultanze istruttorie in merito alle ragioni per le quali la ricorrente è stata ritenuta gravemente indiziata per il concorso nel reato di detenzione della sostanza stupefacente che il soggetto trasportato nella sua autovettura, e che le stava seduto accanto, aveva gettato dal finestrino poco prima che l'autovettura, dalla medesima condotta, venisse fermata dagli agenti operanti per un controllo stradale. Le censure articolate nel ricorso sono all'evidenza inammissibili, essendo rivolte a mettere in discussione la rilevanza del quadro indiziario, senza denunciare alcun travisamento dei dati probatori, ma solo avvalorando una ricostruzione alternativa dei fatti sulla base di una lettura alternativa che non inficia la logica argomentativa dell'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata. Tutti i dati processuali sono stati adeguatamente valutati dal Tribunale in ordine ad ogni questione sollevata dalla difesa detlid ricorrente, essendo stata ritenuta non credibile la versione difensiva della mera ccasionalità del passaggio in auto e della mancanza di consapevolezza del trasporto di sostanza stupefacente nell'autovettura, alla stregua del comportamento dell'indagata valutato nel suo complesso, tenuto conto della verifica limitata all'accertamento della gravità indiziaria. In definitiva, si tratta nel complesso di deduzioni inammissibili che implicano una rivalutazione nel merito da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità. Il motivo sulle esigenze cautelari è, invece, anche assolutamente generico, perché investe la ricostruzione del fatto sotto il profilo della plausibile destinazione della sostanza stupefacente per l'uso personale, senza confrontarsi con le opposte argomentazioni del Tribunale, oltre a riproporre nuovamente inammissibili censure in fatto. In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 2. All'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2021 igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] do A