CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2025
Cassazione n. 31376/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12502/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7099/2019 depositata il 19/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.7099 del 2019 con cui, a conferma della sentenza di primo grado, è stato, per quanto ancora interessa, affermato che esso ricorrente non poteva pretendere da [OSCURATO:PERSONA] compensi per l’attività professionale prestata, quale abogado, in una causa, incardinata presso il Tribunale di Roma, di risarcimento danni, essendo emerso nel giudizio che non aveva un titolo idoneo per svolgere tale attività, né per l’attività professionale prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA], padre deceduto di Antonio, essendo peraltro emerso che quest’ultimo aveva rinunciato all’eredità paterna; 2.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 3. la Procura, Generale, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria con richiesta di rigetto del ricorso. Considerato che: 1. C on il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento al mancato riconoscimento del diritto al compenso per l’attività svolta davanti al Tribunale di Roma in favore del controricorrente, la violazione dell’art. 2229, secondo comma, c.c. e degli artt. 1, 2 e 11 della l. 9 febbraio 1982, n.31, “per avere la Corte di Appello giudicato in violazione della giurisdizione e della competenza del Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente per territorio e del [OSCURATO:PERSONA]”. Sostiene il ricorrente che, in base all’art. 11 della l. n. 31/1982, solo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma avrebbe potuto rilevare il difetto dei requisiti di cui all’art. 2229 c.c. 2. C on il secondo motivo di ricorso si lamenta, sempre in riferimento al mancato riconoscimento del diritto al compenso per l’attività svolta davanti al Tribunale di Roma in favore del controricorrente, la violazione dell’art. 2229, secondo comma, c.c., dell’art. 1418 c.c., dell’art. 2231 c.c. e degli artt. 1, 2, 6, 9, 11 e 12 della l. 9 febbraio 1982, n.31, “per avere la Corte di Appello pronunciato in violazione delle leggi in materia di prestazioni di servizi in ambito dell’ Unione Europea e disconosciuto il diritto del ricorrente all’esercizio dell’attività professionale di avvocato ovvero la nullità del contratto di prestazione d’opera professionale con il resistente con l’effetto del venir meno del diritto al pagamento della retribuzione”. Il ricorrente censura l’affermazione della Corte di Appello di Roma per cui è “dubbia la temporaneità dell’esercizio della professione forense del Fante in Italia non avendo il Fante mai indicato lo Stato dell’UE in cui svolge abitualmente l’attività di avvocato e anzi risultando dalla documentazione prodotta che l’appellante svolgeva la sua attività solo in Italia”. Il ricorrente sostiene di aver svolto in Italia solo l’attività per la quale aveva chiesto i compensi nonché altre due attività in epoca precedente alla sua iscrizione come abogado e quale “dottore in giurisprudenza”. I due motivi di ricorso sono strettamente congiunti e possono essere esaminati assieme. Si discute, come risulta dalla sentenza e dal ricorso, di attività svolta dal ricorrente quale “abogado”. Il ricorrente aveva sostenuto davanti alla Corte di Appello di aver svolto in Italia attività solo occasionalmente e di non aver quindi obbligo (né onere di dar prova) di alcun requisito “attitudinale”. La Corte di Appello, inrichiamo alla sentenza delle Sezioni U nite di questa Corte, n. 146 del 1999, ha ritenuto la tesi del ricorrente infondata. La sentenza n. 146/1999 ha stabilito che “L'avvocato comunitario che intende svolgere la sua attività professionale in Italia (o anche in Italia) ha attualmente la possibilità o di chiedere al Consiglio dell'Ordine l'iscrizione nel registro di cui all'art. 12 legge n. 31/1982, attuativa della direttiva CEE n. 77/249, per lo svolgimento dei servizi (e in tal caso gli sarà possibile svolgere in Italia attività forense in forma temporanea o occasionale senza carattere di continuità e perciò con divieto di stabilirvi la sede principale o secondaria del proprio studio) oppure di richiedere l'iscrizione all'Albo, ai sensi della legge n. 115/1992, attuativa della direttiva CEE n. 48/1988, previo il riconoscimento del proprio titolo di studio da parte del Ministero di Grazia e Giustizia e il superamento di una prova attitudinale dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (e in tal caso gli sarà consentito l'esercizio stabile della professione forense in Italia); ne consegue che chi abbia ottenuto l'iscrizione al registro di cui alla legge n. 31/1982 per la prestazione dei servizi, e tuttavia abbia svolto in Italia in modo non occasionale ma stabile e continuativo la professione forense presso un proprio domicilio professionale, può essere ritenuto disciplinarmente responsabile dal Consiglio dell'Ordine, a nulla rilevando, ai fini della soggezione a sanzione disciplinare, la non iscrizione dell'avvocato all'albo, posto che, per l'art. 11 legge n. 31/1982 citata, i cittadini comunitari iscritti al registro ex art. 12 legge cit. sono pur sempre soggetti, per ogni violazione della suddetta legge relativa alla libera circolazione dei servizi, al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine competente per territorio”. La Corte di Appello ha aggiunto che dagli atti emergeva che il ricorrente svolgeva attività solo in Italia e che ciò era anche confermato dal fatto che il ricorrente non aveva indicato altro Stato dell’Unione dove avrebbe svolto l’attività principale. A questo accertamento in fatto, il ricorrente contrappone l’affermazione per cui egli avrebbe invece svolto, in Italia, attività solo di carattere temporaneo. “È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass., Sez. U n., n. 34476/2019). Ciò posto, va anche richiamato quanto le Sezioni Unite hanno statuito, con sentenza n. 3706/2019: "Con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 è stata pienamente recepita nel nostro ordinamento, in adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dalla sua posizione di membro dell'Unione Europea, la direttiva 16 febbraio 1998 n. 98/5, concernente misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione forense all'interno di uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale, in evidente linea di continuità verso la completa attuazione del Titolo III della Parte III del Trattato istitutivo della Comunità europea. Il decreto introduce, ai fini della possibilità di esercizio della professione in Italia, due figure di avvocati «comunitari», alla base delle quali è posto l'ottenimento di un titolo professionale equiparabile a quello italiano nel proprio Paese di origine e, quindi, l'abilitazione all'effettivo esercizio della professione in quello Stato (...). La prima figura di legale straniero esistente nel nostro ordinamento è l'avvocato «stabilito» il quale, purché abbia conseguito un titolo professionale che lo abiliti all'esercizio della professione forense nel proprio ordinamento, può esercitare in Italia la professione di avvocato utilizzando, però, il titolo di origine (e rispettando, naturalmente, le ulteriori previsioni del decreto), titolo che va indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di provenienza; il titolo, inoltre, deve essere utilizzato in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (che è prerogativa dei professionisti italiani o di quella particolare categoria di avvocati comunitari «stabiliti» che abbia raggiunto l'«integrazione»). La possibilità di esercizio quale avvocato «stabilito» comporta che il legale straniero deve ottenere l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui i professionisti comunitari, che intendono esercitare stabilmente in Italia, hanno fissato la residenza o il domicilio professionale. I requisiti per tale iscrizione consistono in un vero e proprio rimando all'ordinamento di origine del professionista: da un lato, infatti, l'ottenimento della stessa è subordinato all'iscrizione del cittadino comunitario presso la competente organizzazione o Autorità nello Stato di origine; dall'altro lato, l'avvocato «stabilito» deve successivamente presentare al Consiglio dell'ordine competente (come sopra individuato), con cadenza annuale, un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, o una dichiarazione sostitutiva, di data non anteriore a tre mesi. In definitiva, il professionista stabilito si troverà iscritto in due diversi albi: quello speciale in Italia e quello del Paese di provenienza. Decorso un triennio dalla data di iscrizione nell'albo speciale sopra accennato, l'avvocato «stabilito» che abbia esercitato regolarmente ed effettivamente la professione in Italia, esercizio che abbia avuto ad oggetto anche il diritto italiano, diventa a tutti gli effetti «integrato» nel nostro sistema. Il professionista comunitario avrà allora diritto ad ottenere l'iscrizione non più soltanto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, ma anche nell'albo comune che raccoglie ed abilita i legali italiani. L'iscrizione, come hanno avuto modo di precisare queste Sezioni Unite (Cass. 22 dicembre 2011 n. 28340), costituisce un atto vincolato, subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla direttiva europea e dalla normativa italiana, individuati principalmente nella cittadinanza comunitaria e nell'iscrizione all'organizzazione professionale dello Stato di origine. Tuttavia, lo scopo della direttiva 98/5 è, a norma del suo art. 1, primo comma, quello «di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato...in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualificazione professionale» e non già quello di regolare «l'accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro (considerando no. 7), né può consentire l'elusione delle normative nazionali che disciplinano l'accesso alla professione forense per il tramite di un esame statale di abilitazione, per cui appare conforme al diritto europeo il riconoscimento del potere/dovere in capo alle competenti autorità nazionali di valutare in concreto, nel rispetto dei principi eurounitari, se l'atto di esercizio del diritto di stabilimento non avvenga in forme abusive dello stesso diritto dell'Unione, ferma restando la possibilità di un controllo giurisdizionale dell'attività amministrativa condotta a seguito del ricorso dell'interessato. Di conseguenza, qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti, i Consigli dell'Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l'iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l'iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione". Nella giurisprudenza della Cassazione penale, l'impostazione delle Sezioni Unite civili trova riscontro in una pronuncia in forza della quale commette il reato di esercizio abusivo di una professione (art.348 cod. pen.) il soggetto che spenda il titolo di avvocato ed apra in Italia uno studio legale, ancorché abilitato in Francia a esercitare la professione di "Avocat", se non abbia ottemperato alle condizioni normative previste dall'art. 2 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 - che, peraltro, gli consentirebbero di esercitare la professione in Italia con carattere di temporaneità e con espresso divieto di stabilire nel territorio della Repubblica uno "studio" - o se non abbia seguito il procedimento di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 per il riconoscimento del titolo in Italia (Cass. Sez. 6, n. 715 del 16/12/1999, dep. 2000). Più di recente, si è affermato che, ai fini della abilitazione all'esercizio dell'assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, costituisce presupposto indispensabile la formale comunicazione prescritta dall'art. 9 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, diretta al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività deve essere svolta, in difetto della quale il professionista -pur nominato difensore dell'imputato-non è abilitato a svolgere attività defensionale, dovendo, quindi, l'autorità procedente prescindere da tale nomina." (Cass. Sez. 5, n. 39199 del 14/05/2015). E’ opportuno rimarcare che la legge 9 febbraio 1982, n. 31, che ha attuato la direttiva n. 77/249, regolativa della prestazione di servizi legali da parte di cittadini degli stati membri dell'Unione europea, stabilisce che l'avvocato comunitario -quale è l’abogado iscritto in Spagna (art.1)- può esercitare il patrocinio in giudizio in maniera occasionale in Italia solo previa comunicazione dell'assunzione dell'incarico all’autorità adita e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel cui territorio intende operare e a condizione che operi di concerto con un avvocato regolarmente abilitato all'esercizio della professione innanzi all'autorità adita. Nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto di avere dato tale comunicazione e dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente non aveva dimostrato di aver operato di concerto con un avvocato regolarmente abilitato. Del tutto fuori centro rispetto al contenuto della pronuncia è poi la censura di “violazione della giurisdizione e della competenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per territorio e del [OSCURATO:PERSONA]”. Il ricorrente ha riguardo al potere disciplinare, attribuito dall’art. 11 della l.n.31/1982, al consiglio dell'ordine degli avvocati di disciplina professionale competente per territorio (“Nell'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono soggetti, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del consiglio dell'ordine competente per territorio”). Nel caso di specie la Corte di Appello non ha adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del ricorrente. Ha invece verificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2231 c.c. (“Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”), la mancanza, da parte del ricorrente, di un titolo abilitativo per l’esercizio della prestazione professionale per la quale lo stesso aveva chiesto il compenso. I due motivi di ricorso vanno rigettati. 3. C on il terzo motivo di ricorso si lamenta “la violazione o falsa applicazione degli artt. 81, 99, 112, 115, 166, comma 1, 167, comma 2, 2697 c.c. per avere la Corte di Appello di Roma ritenuto che il difetto di legittimazione passiva possa esser eccepito in ogni stato e grado del giudizio in quanto considerato una mera difesa e non una eccezione in senso stretto, soggetta all’onere della prova ed alle decadenze per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio”. La Corte di Appello ha negato il diritto del ricorrente al pagamento del compenso per l’attività professionale prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA], padre deceduto del controricorrente, avendo questi -con tardiva costituzione in primo grado- allegato e provato di aver rinunciato all’eredità paterna. La Corte di Appello ha ritenuto irrilevante il fatto che la costituzione, e quindi la allegazione, fossero avvenute tardivamente, essendo la carenza di legittimazione passiva una mera difesa sempre ammissibile salvo il giudicato interno. Il ricorrente specifica che [OSCURATO:PERSONA] si era costituito in primo grado il 29 aprile 2013 e aveva sollevato l’eccezione di difetto di legittimazione all’udienza di comparizione del 30 aprile 2013 in riferimento alla rinuncia all’eredità del 30 gennaio 2012. Il motivo è infondato. La Corte di Appello si è attenuta ai principi dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 2951 del 2016, secondo cui: “La questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo opassivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”. I principi sono stati ribaditi da questa Corte, con ordinanzan. 3765 del12/02/2021, in fattispecie per quanto rileva assimilabile a quella che occupa. Con tale ordinanza la Corte ha avallato la decisione di appello che, in causa in cui la chiamata all'eredità, convenuta in giudizio per un debito del coniuge deceduto, era stata condannata in contumacia in prime cure, aveva riformato la pronuncia tenendo conto della di lei allegazione, dinanzi allo stesso giudice di appello, di avere validamente rinunciato all'eredità prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado. 4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3 . 000,00, per compensi professionalied euro 200,00 per esborsi , oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussis